Corte dei Conti sentenza n. 473 del 9 luglio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il Segretario (comunale o provinciale), ai sensi dell'art. 17 L. n. 127 del 1997 e, successivamente, dell'art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, mantiene la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale; infatti, il t.u.e.l. ha assegnato al segretario dell'ente locale, in linea generale, oltre agli altri compiti indicati all'art. 97 t.u., cit., le "funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti" e quelle di "sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l'attività"; pertanto non può dubitarsi del fatto che il Segretario comunale abbia il preciso obbligo giuridico di segnalare agli amministratori le illegittimità contenute negli emanandi provvedimenti, al fine di impedire atti e comportamenti illegittimi forieri di danno erariale; altrimenti opinando, potrebbe l'amministratore pubblico contare sull'inerzia o sul silenzio di chi è preposto per legge al controllo della legalità dell'azione amministrativa; e in mancanza, deve essere ritenuto responsabile a titolo di concorso omissivo colposo nella causazione del fatto dannoso contestato.

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