Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 40 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Estinzione anticipata e risoluzione del contratto

Dispositivo dell'art. 40 Testo unico bancario

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni.

2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 40 Testo unico bancario

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. Z. chiede
giovedì 18/01/2024
“Buongiorno

sono parte esecutata di un pignoramento immobiliare, nel procedimento oltre al creditore procedente sono in seguito "intervenuti" due ulteriori creditori .
La procedente agisce quale cessionaria del "rapporto" (trattasi di contratto di mutuo ipotecario) acquistato con una operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art.58 TUB avvenuta a Novembre 2019, nella quale il mio contratto di mutuo sarebbe incluso.

La banca cedente con la quale avevo originariamente contratto suddetto mutuo a Dicembre 2008, a seguito mia prolungata inadempienza (più di 7 rate impagate) a Luglio 2015 per mezzo di telegramma mi ha testualmente comunicato :
"comunichiamole intervenuta REVOCA del mutuo n..... da lei fruito per il quale la dichiariamo decaduta dal beneficio del termine e le intimiamo immediato pagamento nostro credito di €......"
Tale facoltà trova conferma e legittimzione nel contratto di mutuo medesimo posto che l'allegato B esplicitamente dichiarato parte integrante e sostanziale del contratto di mutuo recita

all'art.2 (Condizioni per l'erogazione del mutuo e risoluzione del contratto)
- La Banca potrà inoltre, a suo esclusivo giudizio, considerare risolto il contratto quando, prima dello svincolo del netto ricavo del mutuo emergessero circostanze tali da incidere negativamente sulla consistenza patrimoniale ed economica della parte mutuataria...

all'art.6 (Interessi di mora e risoluzione del contratto)
- In caso di mancato pagamento anche di una sola rata di ammortamento....sarà in facoltà della Banca stessa, senza necessità di avviso,diffida e costituzione in mora, di ritenere risolto il contratto di mutuo e di richiedere l'immediato pagamento di ogni suo credito

La lettura congiunta delle clausole contrattuali e della comunicazione di revoca a mio avviso testimoniano l'inequivocabile azione "risolutoria del contratto" operata dalla Banca (art.1334 cc) da cui deriverebbe l'estinzione immediata del preesistente rapporto contrattuale (così confermato anche dalla Cass. Civ. Sez.I n.1454 del 18/01/2019)

La medesima definizione giuridica di REVOCA che si ritrova in diritto " atto con cui un soggetto priva dei suoi effetti giuridici un negozio originariamente da egli posto in essere" avvalla la tesi che il telegramma con la comunicazione di revoca trasmesso dalla Banca è volta ad "estinguere" annullare gli effetti giuridici sorti a seguito della sottoscrizione del contratto di mutuo.

Sulla base dei predetti fatti io sostengo che stante la revoca del mutuo (titolo sul quale l'esecuzione è fondata) operata dalla cedente (Banca C.....) in data 2015, la cessionaria (A....) a seguito del contratto di cessione ai sensi 58 TUB avvenuta nel 2019 abbia acquisito un "credito" e non il "contratto di mutuo" posto che nel Diritto Civile la revoca è una dichiarazione di volontà unilaterale diretta a estinguere, ex nunc, gli effetti di un precedente negozio giuridico (sinonimo di revocare è annullare).
Quindi a mio avviso a seguito della intervenuta revoca l'originario "contratto di mutuo" NON può essere oggetto di transazioni in quanto annullato, ovvero non più esistente, ed anche qualora se ne volesse sostenere comunque l'esistenza sarebbero nulli i suoi effetti giuridici cancellati dalla azione di revoca operata unilateralmente dalla banca.

Se la tesi è fondata la cessionaria avrebbe acquisito un credito (non il contratto di mutuo) la cui esistenza è stata (per volontà della banca) "disgiunta" dal contratto di mutuo originario, credito che trova la sua legittimazione ad essere "azionato" nella dichiarazione art.50 TUB a firma del funzionario della cedente (infatti agli atti è depositata la certificazione 50 TUB del funzionario della banca cedente)

Un "credito" privo di sentenza e/o decreto ingiuntivi ad esso relati NON rappresenta titolo idoneo e sufficiente ad eseguire

In ragione di quanto fin qui esposto, se corretto, conseguirebbe che la cessionaria avrebbe agito in carenza di un titolo valido ed il GE (anche d'ufficio o su richiesta della parte) dovrebbe dichiarare l'improcedibilità della esecuzione.

Inoltre sembrerebbe lecito sostenere che la revoca stante il suo effetto estintivo del contratto travolge anche il diritto dell'ipoteca di 2°grado che fu iscritta al momento di stipula del mutuo sull'immobile di proprietà del mutuatario in ragione del carattere "accessorio" della ipoteca
intesa come diritto normalmente privo di un’esistenza autonoma.
Il diritto ad attivare una obbligazione ipotecaria sarebbe quindi trasferita nel diritto di credito così come certificato dalla dichiarazione art.50 TUB , e solo a seguito di sentenza favorevole e/o decreto ingiuntivo colui che risulta essere titolare del "credito" avrebbe facoltà di iscrivere una nuova ipoteca .
In pratica sostengo che la cessionaria procedente non ha diritto di avvalersi dell'ipoteca riferita al mutuo revocato, ciò anche nei confronti degli altri creditori, e che solo a seguito di sentenza favorevole/decreto ingiuntivo ottenuti per escutere il "credito" acquistato avrà facoltà di iscrivere nuova ipoteca che sarà inevitabilmente postergata ad eventuali ipoteche già iscritte sul medesimo immobile, in pratica allo stato attuale, all'esito della eventuale ripartizione del ricavato dalla procedura esecutiva, a mio avviso sarebbe ammessa come chirografa.

Spero di essere stato sufficientemente chiaro nella esposizione e resto in attesa Vs consulenza, chiedendo gentilmente di inserire sia i riferimenti normativi (e/o sentenze) ritenuti idonei a sostenere la tesi prospettata che quelli (se riscontrati) riferibili a diversa interpretazione

Cordialmente


Consulenza legale i 25/01/2024
In tema di credito fondiario, l’art. 40, c. 2, T.U. bancario prescrive che la banca possa, eventualmente, invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento laddove lo stesso si sia verificato
  • almeno sette volte
  • anche non consecutive.
Stante il mancato pagamento di n. 7 rate, la banca ha comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. 6 del contratto, dichiarando, altresì, il debitore decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 del c.c.; in virtù di detta disposizione, il creditore può esigere immediatamente la prestazione, quindi il pagamento integrale del residuo mutuato.
La clausola risolutiva espressa comporta, infatti, la risoluzione di diritto del contratto in caso di inadempimento del debitore mediante semplice dichiarazione in tal senso da parte del creditore, come disposto dall’art. 1456 del c.c..
Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, la risoluzione non ha effetto retroattivo tra le parti, non estendendosi alle prestazioni già eseguite (art. 1458 del c.c.).

In altri termini, la risoluzione del contratto di mutuo comporta l’insorgere, a carico del mutuatario inadempiente, dell’obbligo di restituire l’intera somma ricevuta, cadendo, insieme al contratto, anche il meccanismo di rateizzazione ivi previsto; avuto riguardo agli interessi dovuti e al quantum della pretesa restitutoria della banca mutuante, la Suprema Corte ha stabilito che per le semestralità già scadute sia dovuto il capitale e gli interessi corrispettivi, come previsto dal piano di ammortamento, e per quelle a scadere, invece, solo la quota di capitale; sul credito così determinato, dovranno applicarsi gli interessi moratori al tasso già previsto dal contratto, se superiore al tasso legale, in ossequio a quanto disposto dall’art. 1224, comma 1, c.c. (Cass. SS.UU., 19 maggio 2008, n. 12639).

La comunicazione ricevuta dalla banca, al di là della terminologia utilizzata (“revoca”), costituisce a tutti gli effetti una dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di mutuo, producendone, di conseguenza, i relativi effetti sopra rappresentati.

La risoluzione rientra tra le cause di estinzione del contratto, che ne comporta la perdita di efficacia.
Detto evento, tuttavia, lascia in piedi l’obbligazione restitutoria relativa al residuo della somma mutuata, oltre al pagamento degli interessi al tasso già previsto dal contratto, come disposto dall’art. 1224, comma 1, c.c..
Il titolo dell’obbligazione restitutoria rimane, in ogni caso, il contratto di mutuo sottoscritto, poiché è da quello che scaturisce l’obbligo di rifondere la somma ancora dovuta e gli interessi pattuiti.

La cessionaria, ai sensi dell'art. 58 T.U. bancario, ha acquistato in blocco i crediti della cedente, compreso quello che essa vantava nei suoi confronti; in questo modo, è subentrata nel rapporto tra Lei e la cedente, sostituendosi a quest’ultima nella qualità di creditore.
Il contratto di mutuo, nonostante sia risolto, rimane il titolo sul quale si fonda l’esecuzione, in quanto costituisce il documento probatorio del credito stesso; al contempo, trattandosi di contratto di mutuo ipotecario, pertanto stipulato a mezzo di atto pubblico, costituisce un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 del c.p.c., sul quale legittimamente fondare l’esecuzione.

Per quanto concerne l’ipoteca, questa era stata concessa ed iscritta a garanzia del pagamento del debito; ciò comporta che, fintantoché il debito non sia stato saldato, o non sia intervenuta una transazione in tal senso che ne preveda la cancellazione, l’iscrizione rimane legittima.

Silvana O. chiede
mercoledì 11/03/2020 - Sicilia
“Buon Giorno, desideravo sapere se il termine dei 180 giorni previsto da art. 40 TUB è perentorio, cioè obbligatorio per tutti gli istituti di credito ad essere rispettato prima di iniziare Risoluzione del mutuo??

Nello specifico ho contratto mutuo nel 2014 trentennale, con solo 2 rate semestrali (dicembre/giugno), con la Banca P. S., e la rata del dicembre 2019 non sono riuscita ancora a pagarla ad oggi 11/03/2020.

il 6 marzo, quindi dopo 60 giorni della scadenza, ho ricevuto lettera da ufficio legale banca che mi intima al pagamento entro 8 giorni della rata, altrimenti ci sarà il recupero coatto.

La mia domanda è se la mia banca deve attenersi, e quindi """concedermi""" 6 mesi, entro giugno, prima di Risolvere intero contratto di mutuo??

Quindi ho tempo per mantenere in essere il contratto di mutuo? ovviamente pagando la rata entro 180 giorni; oppure ciascuna banca può rimandare al contratto sottoscritto con specifiche quindi diverse, ed in tal caso mi trovo già inadempiente con 1 sola rata, e quindi puo Immediatamente chiedermi la Risoluzione Totale del mutuo?

Faccio presente che avevo già rimodulato il mutuo da scadenza 15anni a 30anni nel Maggio 2019,evidenzio rimodulando cioè senza sottoscrivere nuovo contratto e lasciando in essere quello del 2014, proprio perchè non riuscivo a pagare le rate, ed avendo prima di questa rimodulazione subito la risoluzione del mutuo (per 2 rate non pagate di cui 1 scaduta illo tempore da piu di 180 giorni), poi come già detto risolta con pagamento parziale del pregresso e nuova rimodulazione.

Quindi il pagamento del ritardo è stato per 2 rate semestrali, prima del rimodulamento.

Attendo vostra risposta chiara sulla specifica posizione rappresentata.

Grazie”
Consulenza legale i 14/03/2020
L’art. 40 TUB, alla lui lettura si rimanda, prevede sostanzialmente quanto segue per quanto concerne la possibilità della banca di risolvere il contratto di mutuo:

1) Il pagamento di una rata entro i 30 giorni dalla sua scadenza non comporta nessuna conseguenza per il mutuatario, se non il dover pagare gli interessi per il ritardo;

2) Il pagamento di una rata contenuto tra il 30 giorno e il 180 giorno dalla sua scadenza, verificatosi per 7 volte, anche non consecutive, comporta il diritto della banca di poter risolvere il mutuo;

3) Il pagamento (anche solo) di una rata oltre il 180 giorno dalla sua scadenza, comporta il diritto della banca di poter risolvere il mutuo.

Ciò premesso, e venendo alla risposta al quesito, si deve concludere come segue:
1) Se la rimodulazione, come si evince dal quesito, non ha comportato la novazione (ovvero la nascita di un nuovo contratto) del precedente rapporto di mutuo, restano ferme le pattuizioni a suo tempo vigenti, salvo un periodo di ammortamento più lungo del mutuo, atteso che le rate semestrali non saranno più spalmate in 15 anni ma in 30 anni;

2) ferma l’applicabilità dell’art. 40 TUB a tutte le Banche (è una norma imperativa e, pertanto, non ammette deroga di alcun tipo da parte delle Banche), le quali sono destinatarie della regolamentazione di cui al Testo Unico Bancario (TUB), il ritardo nel pagamento della rata semestrale, che viene rappresentato nel quesito formulato, essendo inferiore ai 180 giorni dalla scadenza della rata, non comporta il diritto della banca di poter risolvere il contratto. La rimodulazione, d’altra parte, ha semplicemente, come sembra evincersi dalla ricostruzione effettuata nel quesito, aumentato il numero di rate del contratto di mutuo, atteso il prolungarsi del periodo di ammortamento. Ciò che deve essere tenuto a mente è, ovviamente, che, allo stato, risulta essersi verificato un ritardo nel pagamento per già 3 volte, 2 nel periodo precedente alla rimodulazione e uno nel periodo post rimodulazione. Pertanto, se dovesse verificarsi per altre 4 volte detto ritardo, o se il ritardo della rata attuale si prolungasse oltre giugno di quest’anno, la banca potrà risolvere il contratto. Al momento non sembra, però, che la banca possa invocare la risoluzione di diritto.