AUTORE:
Michelangelo Di Meo
ANNO ACCADEMICO: 2025
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Roma La Sapienza
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
La trasmissione intergenerazionale dei patrimoni, nell’attuale configurazione dell’ordinamento italiano, risente di numerose limitazioni, inerenti ai veicoli attraverso i quali la medesima può perfezionarsi ed agli interessi di soggetti ad essa variamente interessati.
Una consapevole analisi del problema, quello della massimizzazione dell’efficienza della pianificazione successoria, non può prescindere dalla valutazione dell’utilità dello strumento testamentario, onde affrontare in un’ottica critica il tema della contrattazione successoria con la consapevolezza dei vantaggi che essa presenta in luogo del classico negozio mortis causa, senza però ignorare i pregi di quest’ultimo: quand’anche dovesse ritenersi inidoneo in determinati contesti, esso è spesso in grado di ricoprire un’importante funzione per gli scopi di cui trattasi.
Ai fini di cui sopra, occorre delineare i confini del divieto dei patti successori, ostacolo ad una programmazione anticipata che avrebbe il pregio di sottrarre i beni oggetto di trasmissione a numerose incertezze, essenzialmente riconducibili all’ordinaria applicazione di istituti variamente in grado di minare l’integrità del compendio ereditario, in specie ove questo fosse caratterizzato dalla presenza di beni produttivi, come un’azienda o delle partecipazioni societarie, ovvero funzionale al sostentamento di soggetti bisognosi di tutela: si tratta di individuare degli strumenti che - innanzitutto - siano legittimamente impiegabili dai consociati, nella cornice codicistica odierna, precisandone i pregi rispetto al testamento, riconducibili a ragioni strutturali e gestorie, dimostrandosi la tendenziale proficuità delle operazioni che prescindano da soluzioni di continuità e che consentano di sottrarre il patrimonio al rischio della frantumazione, nei limiti in cui facendo ciò non si violino disposizioni inderogabili né si perseguano intenti fraudolenti, nei riguardi della legge, dei creditori e degli aventi diritto ad una quota di riserva.
Si impone un’osservazione critica degli attuali approdi giurisprudenziali, sia con riguardo ai confini del divieto di contrattazione successoria, che pur testimoniano un’insofferenza nei riguardi del medesimo ed una sua scarsa effettività, sia con riguardo alla catalogazione di operazioni come quelle che qui si intende analizzare come liberalità, di fatto valutandole alla stregua di iniziative di interesse puramente privatistico, mentre appare più corretto evidenziarne il valore sociale e pubblicistico: a questo proposito, non può farsi a meno di sottoporre i – talora stringenti – limiti citati in apertura ad un bilanciamento fra valori di rango costituzionale, analizzando criticamente il giudizio che li ritiene poziori rispetto alle molte libertà che la Carta fondamentale garantisce e che, si ritiene, non possono rischiare di essere limitate, finanche danneggiate, da prospettive eccessivamente formalistiche.
Il diritto, d’altronde, è funzionale al governo della società, ed è alla società che deve guardare perché il suo sviluppo sia considerabile coerente e non sconveniente: occorre che le esigenze sociali, quando non deprecabili, siano incentivate, in specie se espressive di valori di prim’ordine, preferibilmente senza farraginosi e superflui requisiti, forieri di ulteriori limiti da cui è possibile ed è bene prescindere; qualora il legislatore non fosse in grado di interpretare queste esigenze, ovvero fosse inerte dinanzi alle medesime, bisognerebbe invece affidarsi all’interprete perché esse non rimangano inascoltate, nei limiti in cui egli possa offrire la propria opera e purché egli contribuisca al tanto agognato progresso materiale e spirituale della società.
Nella trattazione sono oggetto d'analisi istituti quali le clausole di predisposizione successoria (di consolidazione, di continuazione, di opzione, di prelazione, anche con riguardo al caso specifico dello statuto della Giovani Agnelli S.a.p.a. e del sistema dell'accomandita al vertice), il patto di famiglia (con notazioni sul patto verticale e su quello bilaterale), nonché il trust, spesso considerato il mezzo preferibile in materia di pianificazione successoria, sia in ambito imprenditoriale sia in ambito solidale: a tal proposito, vengono prese in considerazione diverse modalità attraverso le quali l'autonomia privata può modellare l'istituto di origine anglosassone, valutandosi i poteri che possono essere conferiti al trustee ed al guardiano, nonché quelli che può riservarsi il disponente e la posizione dei beneficiari, studiati alla luce del divieto dei patti successori e di altre norme inderogabili dell'ordinamento italiano. In materia di trust ai sensi della L. 112 del 2016, sono presenti delle notazioni in merito all'iniziativa della Fondazione Banco di Napoli. Vi sono inoltre riferimenti ad ulteriori strumenti, come la fondazione, le holdings, il family buy-out, e ai recenti sviluppi sull'azione di restituzione.
Una consapevole analisi del problema, quello della massimizzazione dell’efficienza della pianificazione successoria, non può prescindere dalla valutazione dell’utilità dello strumento testamentario, onde affrontare in un’ottica critica il tema della contrattazione successoria con la consapevolezza dei vantaggi che essa presenta in luogo del classico negozio mortis causa, senza però ignorare i pregi di quest’ultimo: quand’anche dovesse ritenersi inidoneo in determinati contesti, esso è spesso in grado di ricoprire un’importante funzione per gli scopi di cui trattasi.
Ai fini di cui sopra, occorre delineare i confini del divieto dei patti successori, ostacolo ad una programmazione anticipata che avrebbe il pregio di sottrarre i beni oggetto di trasmissione a numerose incertezze, essenzialmente riconducibili all’ordinaria applicazione di istituti variamente in grado di minare l’integrità del compendio ereditario, in specie ove questo fosse caratterizzato dalla presenza di beni produttivi, come un’azienda o delle partecipazioni societarie, ovvero funzionale al sostentamento di soggetti bisognosi di tutela: si tratta di individuare degli strumenti che - innanzitutto - siano legittimamente impiegabili dai consociati, nella cornice codicistica odierna, precisandone i pregi rispetto al testamento, riconducibili a ragioni strutturali e gestorie, dimostrandosi la tendenziale proficuità delle operazioni che prescindano da soluzioni di continuità e che consentano di sottrarre il patrimonio al rischio della frantumazione, nei limiti in cui facendo ciò non si violino disposizioni inderogabili né si perseguano intenti fraudolenti, nei riguardi della legge, dei creditori e degli aventi diritto ad una quota di riserva.
Si impone un’osservazione critica degli attuali approdi giurisprudenziali, sia con riguardo ai confini del divieto di contrattazione successoria, che pur testimoniano un’insofferenza nei riguardi del medesimo ed una sua scarsa effettività, sia con riguardo alla catalogazione di operazioni come quelle che qui si intende analizzare come liberalità, di fatto valutandole alla stregua di iniziative di interesse puramente privatistico, mentre appare più corretto evidenziarne il valore sociale e pubblicistico: a questo proposito, non può farsi a meno di sottoporre i – talora stringenti – limiti citati in apertura ad un bilanciamento fra valori di rango costituzionale, analizzando criticamente il giudizio che li ritiene poziori rispetto alle molte libertà che la Carta fondamentale garantisce e che, si ritiene, non possono rischiare di essere limitate, finanche danneggiate, da prospettive eccessivamente formalistiche.
Il diritto, d’altronde, è funzionale al governo della società, ed è alla società che deve guardare perché il suo sviluppo sia considerabile coerente e non sconveniente: occorre che le esigenze sociali, quando non deprecabili, siano incentivate, in specie se espressive di valori di prim’ordine, preferibilmente senza farraginosi e superflui requisiti, forieri di ulteriori limiti da cui è possibile ed è bene prescindere; qualora il legislatore non fosse in grado di interpretare queste esigenze, ovvero fosse inerte dinanzi alle medesime, bisognerebbe invece affidarsi all’interprete perché esse non rimangano inascoltate, nei limiti in cui egli possa offrire la propria opera e purché egli contribuisca al tanto agognato progresso materiale e spirituale della società.
Nella trattazione sono oggetto d'analisi istituti quali le clausole di predisposizione successoria (di consolidazione, di continuazione, di opzione, di prelazione, anche con riguardo al caso specifico dello statuto della Giovani Agnelli S.a.p.a. e del sistema dell'accomandita al vertice), il patto di famiglia (con notazioni sul patto verticale e su quello bilaterale), nonché il trust, spesso considerato il mezzo preferibile in materia di pianificazione successoria, sia in ambito imprenditoriale sia in ambito solidale: a tal proposito, vengono prese in considerazione diverse modalità attraverso le quali l'autonomia privata può modellare l'istituto di origine anglosassone, valutandosi i poteri che possono essere conferiti al trustee ed al guardiano, nonché quelli che può riservarsi il disponente e la posizione dei beneficiari, studiati alla luce del divieto dei patti successori e di altre norme inderogabili dell'ordinamento italiano. In materia di trust ai sensi della L. 112 del 2016, sono presenti delle notazioni in merito all'iniziativa della Fondazione Banco di Napoli. Vi sono inoltre riferimenti ad ulteriori strumenti, come la fondazione, le holdings, il family buy-out, e ai recenti sviluppi sull'azione di restituzione.