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Diritto processuale penale -

L'indipendenza del pubblico ministero nel sistema processuale penale

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2018
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Parma
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Questo elaborato consta di tre capitoli, ove l’elemento unificante è posto nella figura del pubblico ministero e, più nello specifico, nella sua indipendenza. Egli è un magistrato al quale la Costituzione affida una serie di compiti e garanzie, ed infatti, l’analisi parte dagli articoli 107 e 112 della stessa, riguardanti l’inamovibilità del pubblico ministero e l’esercizio dell’azione penale. L’art. 107 della Costituzione, comma 1, ove viene disposto il principio di inamovibilità del magistrato, si può considerare una delle prime e fondamentali forme di garanzia di indipendenza del magistrato. Il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, accolto nell’art. 112 Cost., offre numerosi spunti di riflessione, partendo dal presupposto, disposto nella sentenza 88/1991 della corte cost., che è un “punto di convergenza di un complesso di principi basilari del sistema costituzionale”, tra questi anche quello dell’indipendenza. Infatti, a fronte di una notitia criminis, ove sussistano gli elementi oggettivi e soggettivi che costituiscono la figura di reato e l'imputazione ad un soggetto come responsabile del fatto, il pubblico ministero è tenuto necessariamente a “formulare un’imputazione e provocare dal giudice l’esercizio della giurisdizione in rapporto ad essa”, senza potervi liberamente rinunciare, se non ove ritenga di non poter sostenere l'accusa in giudizio e se l'insostenibilità processuale della tesi accusatoria non dipenda da inerzie e inadempienze nello svolgimento delle indagini preliminari. E proprio da questo inizia l’analisi delle norme poste in essere dal legislatore, rispetto alla cosiddetta fase delle "indagini preliminari", che riguarda da vicino il pubblico ministero. Per poter iniziare legittimamente le indagini preliminari è sufficiente l’acquisizione della notitia criminis: essa viene usualmente definita come l’informazione, scritta od orale, circa la commissione di un fatto di rilievo penale data al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria o da essi autonomamente raccolta. Connotati salienti della stessa possiamo ritrovarli nell’ipoteticità e specialità: il primo requisito appare sintonico allo scopo delle indagini preliminari, che resta quello di verificare la fondatezza della stessa; il secondo serve a conferire un connotato di concretezza alla notizia medesima, distinguendola dal mero sospetto, dalla congettura. Infatti, la notitia criminis non deve necessariamente includere la descrizione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, ma, piuttosto, che dalla medesima informazione emerga semplicemente il fumus di un fatto astrattamente, e ipoteticamente, riconducibile ad una specifica previsione normativa. Un altro elemento sicuramente importante rispetto alle indagini preliminari riguarda lo svolgimento delle stesse da parte del pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, infatti, quest’ultima raccoglie «ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole» mediante la «ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato» nonché delle «persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti». Le attività attribuite alla polizia giudiziaria devono considerarsi complementari a quelle attribuite al pubblico ministero, in una gestione collaborativa e congiunta delle indagini, voluta proprio dal Legislatore. Ciò non comporta una duplicazione delle predette attività, sussistendo sempre una precisa distinzione dei ruoli e delle responsabilità, ove al pubblico ministero spetta la conduzione dell’attività investigativa ma la polizia giudiziaria è legittimata a svolgere indagini autonome, anche dopo che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, rischiando però, la frammentazione dei filoni di indagine, specie nella situazione in cui il pubblico ministero non eserciti il potere di direzione ad esso spettante. Una volta ricevuta la notizia di reato e svolte le indagini preliminari, il pubblico ministero si troverà davanti a due strade: la richiesta di archiviazione o l’esercizio dell’azione penale. La conclusione della fase investigativa pone, quindi, il pubblico ministero di fronte ad una scelta obbligata, vincolandolo ad optare per l’una o per l’altra. Infine, l'analisi si sposta sul cd. potere di avocazione, che rappresenta «lo strumento attraverso il quale si pone rimedio ad ipotesi di stasi nella fase delle indagini preliminari» e parametra il mezzo per rendere effettiva l'obbligatorietà dell'azione penale in vista della «tutela degli interessi pubblici sottesi al corretto funzionamento del meccanismo processuale».

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