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Articolo 13 Responsabilitą professionale del personale sanitario

(L. 8 marzo 2017, n. 24)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Obbligo di comunicazione all'esercente la professione sanitaria del giudizio basato sulla sua responsabilitą

Dispositivo dell'art. 13 Responsabilitą professionale del personale sanitario

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, e le imprese di assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, comunicano all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro quarantacinque giorni comunicano all'esercente la professione sanitaria, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9.

Spiegazione dell'art. 13 Responsabilitą professionale del personale sanitario

L’art. 13 si pone a tutela del diritto di difesa dell’esercente la professione sanitaria ed in particolare del diritto al contraddittorio. Lo scopo della norma è quello di favorire l’eventuale partecipazione del medico al giudizio o alle trattative stragiudiziali con il danneggiato, specialmente in tutti quei procedimenti che potrebbero dar corso ad un’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa nei suoi confronti, in caso di dolo o colpa grave (poiché, ex art. 9, l’azione di rivalsa può esperirsi solo in questi casi).
La norma stabilisce l'obbligo delle strutture sanitarie e sociosanitarie e delle imprese di assicurazione di comunicare all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, per fatti che abbiano avuto origine da un evento lesivo riconducibile alla condotta tenuta dal professionista.
L’avviso va notificato al professionista entro 45 giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo e tale comunicazione va effettuata mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio.
A fronte di ciò, ci si potrebbe chiedere se l’obbligo di notifica debba essere assolto da tutti i soggetti convenuti in giudizio (sia struttura sanitaria che compagnia di assicurazione), o se, piuttosto, sia sufficiente che tale obbligo venga assolto da uno solo di essi, anche a favore degli altri. Una risposta potrebbe ricavarsi andando a ricercare lo scopo di tale notificazione: se fosse esclusivamente quello di informare il medico per consentirgli di essere parte attiva nel procedimento, pur senza necessariamente intervenire in sede giudiziale, una sola comunicazione dovrebbe essere sufficiente. Tuttavia, il fatto che in assenza di tale comunicazione sia preclusa ogni azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa potrebbe far sorgere il dubbio che ciascun soggetto sia tenuto ad attivarsi autonomamente.
Un’altra domanda che ci si pone è se il giudizio promosso dal danneggiato, a cui la norma fa riferimento, sia unicamente quello di merito, oppure vada considerato anche il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., oggi divenuto propedeutico al giudizio di cognizione, ex art. 8. Un’interpretazione restrittiva della norma dovrebbe portare a considerare unicamente il giudizio di merito; tuttavia, non dare avviso formale al sanitario di tale procedimento sarebbe contraddittorio rispetto alla funzione ed allo scopo della norma, tanto più che l’obbligo di informativa è esteso anche al caso di avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato.
Infatti, l’art. 13, al secondo periodo, prevede altresì l’obbligo di comunicare all'esercente la professione sanitaria, con gli stessi mezzi, l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prenderne parte (invito che, invece, manca nel caso di notifica di atto giudiziale).
Tuttavia, la norma non specifica in che modo il medico, una volta invitato a partecipare alle trattative stragiudiziali, potrebbe orientarle e condizionarle: si tratta di un intervento ad adiuvandum oppure ha anche poteri di intervento - o addirittura di veto - nella formazione dell’accordo transattivo?
La norma non chiarisce se il soggetto destinatario della comunicazione debba essere solamente il medico già individuato dal danneggiato nella sua richiesta risarcitoria (sempre lo abbia individuato) o se invece vi sia comunque un dovere in capo ai notificanti di individuare ed informare dell’instaurazione del giudizio anche tutti gli eventuali soggetti potenzialmente corresponsabili.
Da una parte, il fatto che la stessa rubrica dell’articolo parli di “giudizio basato sulla sua responsabilità", al singolare, fa propendere per la prima interpretazione; dall’altra, l’esclusione dell’azione di rivalsa in caso di mancate comunicazioni potrebbe indurre le strutture sanitarie e le compagnie assicuratrici ad una comunicazione cautelativa nei confronti di tutti i professionisti potenzialmente interessati, anche se non ancora individuati dal danneggiato.
Quest’ultima soluzione potrebbe consentire di individuare con maggiore rapidità tutti i soggetti interessati alla controversia, con riflessi considerevolmente positivi sull’economia processuale e sui tempi del procedimento. Infatti, nella prassi giudiziale, spesso si assiste a chiamate a cascata con plurimi rinvii per consentire il coinvolgimento di terzi corresponsabili, con la conseguenza che le tempistiche del giudizio vengono notevolmente dilatate. Le stesse problematiche si possono avere anche in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. poiché, in assenza di contraddittorio di tutte le parti, questa deve essere necessariamente riproposta, nonché nel caso di mediazione ex art. 5 co. 1-bis D.Lgs. n. 28/2010, posto che, laddove non sia stata esperita tra tutte le parti, questa rischia di doversi ripetere.
L’ultimo periodo dell’articolo in commento prescrive l’inammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa per le ipotesi di omissione, tardività o incompletezza delle comunicazioni dovute. Si ribadisce comunque che, ai sensi dell’art. 9, l’azione di rivalsa può esperirsi solo in caso di dolo o colpa grave del professionista.
Ci si chiede, allora, quali siano le conseguenze nel caso in cui la struttura sanitaria o l’impresa assicuratrice non abbiano coinvolto il professionista, ma solo successivamente emerga un’ipotesi di dolo o colpa grave dello stesso. Se si sostiene che la funzione di tale preclusione per il mancato avvertimento iniziale sia esclusivamente sanzionatoria, allora bisogna concludere che, anche in caso di fatti nuovi o sopravvenuti, le azioni rimangono precluse.
Sorge spontaneo chiedersi quale sia la ratio nell'imporre l’obbligo di comunicazione, oltre che alla struttura, anche alle imprese di assicurazione: questo perché, se la compagnia assicuratrice dell’ente è già aggredibile in via diretta (come previsto dall’art. 12), in caso di giudizio si tratterebbe di una comunicazione aggiuntiva rispetto a quella che, comunque, la struttura dovrebbe compiere in veste di litisconsorte necessario.
Oltretutto, dal momento che l’obbligo litisconsortile sussiste anche per il procedimento di consulenza tecnica preventiva (obbligatorio per tutte le parti ex art. 8 co. 4) nonché nel procedimento di mediazione ex art. 5 co. 1-bis del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (che lo stesso art. 8 prevede in via alternativa alla conciliazione), è plausibile che il professionista abbia già avuto notizia del procedimento e quindi presumibilmente ne abbia preso parte sin dalle fasi precedenti.
In ogni caso, appare concretamente difficile credere che il danneggiato si rivolga all’assicurazione senza prima aver denunciato l’accaduto al medico.

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