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Articolo 28 Codice Processo Penale Minorile

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448)

[Aggiornato al 15/11/2023]

Sospensione del processo e messa alla prova

Dispositivo dell'art. 28 Codice Processo Penale Minorile

1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato, nonché formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni(1).

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato(2).

5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai delitti previsti dall'articolo 575 del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 576, dagli articoli 609 bis e 609 octies del codice penale, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 609 ter, e dall'articolo 628, terzo comma, numeri 2), 3) e 3-quinquies), del codice penale(3).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia).
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 1995, n. 125 ha disposto l'illegittimità costituzionale del comma 4 del presente articolo 28 " nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato" e "nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato".
(3) Il comma 5-bis è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera c-bis) del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

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