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Articolo 139 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Contratti secretati

Dispositivo dell'art. 139 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni del codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

  1. a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;
  2. b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti, dando conto delle cause specifiche che giustificano la stipulazione di un contratto secretato, con particolare riguardo ai presupposti previsti per ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause che esigono tali misure.

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal codice, nonché del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. L’affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

5. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, esercita il controllo preventivo sui provvedimenti motivati di cui al comma 2, il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonché il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell’attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Spiegazione dell'art. 139 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 139 introduce una deroga esplicita alle ordinarie regole di evidenza pubblica per ragioni di sicurezza nazionale. Il legislatore bilancia due esigenze contrapposte: da un lato la tutela della concorrenza e della trasparenza negli appalti, dall’altro la protezione di interessi primari quali la sicurezza dello Stato, la riservatezza di informazioni classificate e l’adozione di misure speciali che non possono essere rese pubbliche senza rischi.

Il comma 1 individua due ipotesi in cui le disposizioni ordinarie del Codice in materia di affidamento possono essere derogate:
  • lettera a): per i contratti ai quali sia stata attribuita una classifica di segretezza (ad esempio, contratti per sistemi di intelligence, armamenti o infrastrutture sensibili). In tali casi, la pubblicità e le procedure ordinarie potrebbero compromettere la sicurezza;
  • lettera b): per i contratti la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, previste da fonti normative di rango legislativo, regolamentare o amministrativo. Qui la deroga non dipende dalla segretezza degli atti, ma dalla necessità di garantire una protezione rafforzata durante l’esecuzione del contratto (ad esempio, cantieri in aree ad accesso controllato).

Il comma 2 disciplina la procedura atta a giustificare la deroga:
  • per i contratti secretati (lettera a), la stazione appaltante deve emanare un provvedimento motivato che attribuisca la classifica di segretezza secondo l’art. 42 della legge n. 124/2007 (cosiddetta Legge sull’intelligence) o altre norme vigenti. È essenziale che la motivazione indichi le cause specifiche e i presupposti concreti che legittimano la secretazione;
  • per i contratti con speciali misure di sicurezza (lettera b), la stazione appaltante deve anch’essa adottare un provvedimento motivato, nel quale vengono dichiarati i lavori, servizi o forniture da eseguire con tali misure e le ragioni che impongono la protezione rafforzata.

Il comma 3 stabilisce i requisiti soggettivi degli operatori economici che possono eseguire i contratti secretati o con speciali misure di sicurezza:
  • devono possedere i requisiti ordinari previsti dal Codice (capacità tecnica, economico-finanziaria, regolarità contributiva, ecc.);
  • devono inoltre essere titolari di un nulla osta di sicurezza (NOS), rilasciato secondo le modalità previste dall’articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124/2007, che certifica l’affidabilità di un’impresa e del suo personale per trattare informazioni o materiali classificati

La procedura di affidamento dei contratti disciplinati dall’articolo è contenuta nel comma 4:
  • in linea di principio, è previsto lo svolgimento di una gara informale, con invito ad almeno cinque operatori economici;
  • questo è possibile solo se esiste un numero sufficiente di soggetti qualificati per l’oggetto del contratto e se la negoziazione con più operatori non contrasta con le esigenze di segretezza e sicurezza.

Infine, il comma 5 introduce un meccanismo di controllo rafforzato su questa categoria di contratti. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, esercita un controllo preventivo sui provvedimenti motivati (comma 2) e sulla legittimità e regolarità dei contratti stessi, nonché un controllo sulla gestione, verificando regolarità, correttezza ed efficacia dell’esecuzione contrattuale.
L’attività di controllo viene riferita ogni anno, entro il 30 giugno, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

139 
La disposizione, sostanzialmente riproduttiva dell’attuale art. 162, si occupa della disciplina dei contratti secretati, che ha un ambito non limitato al settore della Difesa, ma esteso a tutte le Amministrazioni, in presenza delle esigenze di segretezza descritte al comma 1.

Il riferimento agli “enti usuari”, contenuto nel comma 2 dell’art. 162, è stato espunto, in quanto non corrispondente ad alcuna definizione e, perciò, sostanzialmente inutile.

Importa evidenziare, ai fini del coordinamento con la disciplina del settore della Difesa, che i relativi contratti secretati non sono assoggettati alla disciplina dell’art. 139, la quale trova applicazione, alla luce dell’art. 136, in via residuale.

Il comma 5 è stato riscritto, rispetto alla formulazione dell’attuale art. 162, per tenere conto, in conformità dell’indicazione della legge delega, delle previsioni dell’art. 5, comma 1 bis, del decreto-legge n. 28/2020, convertito dalla legge n. 70/20, con specifico riferimento: a) alla previsione di una apposta Sezione (e non di un mero Ufficio) della Corte dei conti, che esercita il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati, nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione; b) alla destinazione della prevista relazione non più al Parlamento, ma al COPASIR; c) al sancito assoggettamento a controllo preventivo dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di segretezza, con estensione a tutti i provvedimenti di secretazione, nonché di assoggettamento a speciali misure di sicurezza.

La formulazione della disposizione risulta, in definitiva, coerente con l’indicazione del criterio della legge delega, il quale impone precisione nella indicazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati, o che esigono particolari misure di sicurezza, e impone la specificazione delle relative modalità attuative.

In particolare, il comma 2 prevede sul punto che i provvedimenti di secretazione debbano motivare in maniera specifica: a) le cause che giustificano la stipulazione di un contratto secretato; b) le ragioni sottostanti alla individuazione della specifica classificazione scelta ovvero alla necessità di speciali misure di sicurezza, utilizzando i parametri contenuti nella disciplina speciale (art. 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124).

Non è sembrato utile intervenire, con normativa primaria, sul dettaglio delle modalità procedimentali attuative.

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