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Articolo 82 bis Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Accordo di collaborazione

Dispositivo dell'art. 82 bis Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. (1)Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.

2. Lo schema di accordo è redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.

3. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalità di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.

4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio contratti pubblici di cui all'articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Spiegazione dell'art. 82 bis Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 82-bis, introdotto dal D.lgs 31 dicembre 2024 n. 209 (Correttivo al Codice appalti) e disciplinato insieme all’Allegato II.6-bis, istituisce nell’ambito dei contratti pubblici uno strumento contrattuale nuovo: l’accordo di collaborazione. Tale strumento è finalizzato a disciplinare preventivamente le modalità di interazione tra le parti “significativamente coinvolte” nella fase di esecuzione, in conformità ai principi del risultato (art. 1 del nuovo codice appalti e della fiducia (art. 2 del nuovo codice appalti.

Il comma 1 autorizza la stazione appaltante a inserire, già nella documentazione di gara, lo schema dell’accordo di collaborazione. La ratio è chiara: far conoscere ex ante agli operatori la struttura e le finalità della collaborazione che l’amministrazione intende promuovere in fase di esecuzione.
La norma sottolinea che l’accordo è uno strumento finalizzato alla “prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie” e che non sostituisce il contratto principale: esso, infatti, non modifica l’assetto negoziale essenziale, ma ne migliora l’attuazione pratica.

Il comma 2 rinvia all’Allegato II.6-bis per la struttura e i contenuti dello schema, che deve delineare chiaramente le parti dell’accordo, i soggetti dell’esecuzione e gli obiettivi (principali e collaterali), nonché i meccanismi di monitoraggio, allerta, prevenzione dei rischi e premialità.

Con particolare riferimento alle parti, la disciplina distingue tra:
  • la stazione appaltante (con il RUP e, ove previsto, il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza, il direttore dell’esecuzione, il progettista);
  • l’appaltatore;
  • i subappaltatori, sub-contraenti e fornitori che, per valore, oggetto o rilevanza delle prestazioni, siano individuati come “significativamente coinvolti”;
  • altri soggetti pubblici o privati (investitori, amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, titolari di autorizzazioni) che l’amministrazione ritenga utile coinvolgere.

Accanto alle parti, l’accordo può prevedere figure operative di coordinamento (i soggetti dell’esecuzione): ad esempio, un direttore strategico responsabile del coordinamento tra le parti, nonchè consulenti tecnici incaricati di supportare le attività di monitoraggio e valutazione.

Quanto agli obiettivi, si distingue tra:
  • obiettivi principali: attinenti all’oggetto del contratto e funzionali al risultato;
  • obiettivi collaterali: incentivi alla partecipazione delle PMI locali nel subappalto, misure di sostenibilità.

L’accordo deve poi descrivere le attività concrete, gli impegni delle parti e le modalità con cui questi impegni sono verificati: indicatori di performance (KPI), scadenze intermedie, soglie di allerta, procedure di escalation e rimedi operativi.

Infine, il comma 2 dispone che le premialità devono essere previste nello schema posto in gara

Il comma 3 dispone che, dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone alle parti lo schema per la sottoscrizione. La norma consente altresì che parti ulteriori, coinvolte successivamente nell’esecuzione, aderiscano all’accordo secondo le modalità previste dallo stesso.

Infine, il comma 4 impone un obbligo di rendicontazione: le stazioni appaltanti devono comunicare alla piattaforma del Servizio contratti pubblici (art. 223 del nuovo codice appalti, comma 10) gli accordi sottoscritti; il Servizio svolge attività di monitoraggio sui risultati ottenuti attraverso l’accordo e riferisce alla Cabina di regia.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

82 
La disposizione in esame inserisce all’interno del Codice un nuovo articolo 82-bis, il quale introduce il nuovo istituto dell’accordo di collaborazione, inteso come accordo stipulato dall’appaltatore con le parti coinvolte in modo significativo nell’esecuzione del contratto (in primo luogo, subappaltatori e sub-contraenti, ma anche fornitori rilevanti), con il coinvolgimento anche delle pubbliche amministrazioni che partecipano alla fase approvativa dell’opera, nel caso di appalti di lavori. Si ritiene, infatti, che l’accordo di collaborazione promuova la responsabilizzazione di tutte le parti rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto, dal punto di vista di rispetto dei tempi di esecuzione, dei costi, nonché della verifica degli adempimenti.

Inoltre, l’accordo di collaborazione può essere finalizzato anche al perseguimento di obiettivi collaterali, tra cui il coinvolgimento delle PMI nella fase dell’esecuzione, anche in relazione al criterio di prossimità, nonché la previsione di premialità e penali a carico degli operatori economici esecutori. Si ricorda che l’istituto in esame rientra tra le best practices internazionali, che testimoniano come l’accordo di collaborazione favorisca il dialogo permanente tra le parti, riduca il contenzioso e promuova comportamenti virtuosi anche nella risoluzione dei problemi sorti in fase di esecuzione.

Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 82-bis prevede che la possibilità per le stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara iniziali lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in modo significativo nell’esecuzione del contratto, nel disciplinare le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione, si impegnano a perseguire l’obiettivo del risultato in tutta la fase esecutiva, anche mediante la definizione di meccanismi di prevenzione e riduzione dei rischi e di risoluzione delle controversie.

Quanto ai contenuti, il comma 2 precisa che l’accordo di collaborazione, redatto in coerenza con il nuovo Allegato II.6-bis, definisce, in considerazione dell’oggetto del contratto principale, le attività e gli impegni delle parti aderenti, nonché gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, indicando, altresì, le eventuali premialità previste per la realizzazione degli obiettivi dell’accordo.

Quanto all’iter procedimentale, il comma 3 prevede che all’esito dell’aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l’accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell’appaltatore e delle altre parti coinvolte in modo significativa nell’esecuzione del contratto. Si specifica inoltre che l’accordo ha per oggetto anche la disciplina delle modalità di adesione di ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell’esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione dello stesso accordo.

Quanto agli aspetti relativi al monitoraggio, al comma 4 si prevede che le stazioni appaltanti debbano comunicare alla piattaforma del Servizio Contratti Pubblici gli accordi di collaborazione stipulati all’esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio Contratti Pubblici, monitorati i risultati perseguiti nella fase dell’esecuzione mediante l’accordo di collaborazione, provvederà poi a riferire periodicamente alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici.

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