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Articolo 223 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione.

Dispositivo dell'art. 223 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Nell’ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti per l’adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell’autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare:

  1. a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
  2. b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;
  3. c) promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
  4. d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPESS per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all’articolo 39;
  5. e) ove necessario, collabora alle attività delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;
  6. f) cura l’istruttoria sui progetti di fattibilità tecnico ed economica, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPESS in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all’articolo 39, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l’approvazione del progetto; per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto di fattibilità tecnico-economica(1);
  7. g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all’articolo 39, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all’articolo 39, propone, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al CIPESS l’assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità al completamento delle opere incompiute;
  8. h) verifica l’avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa e del Servizio per l’Alta sorveglianza sulle grandi opere istituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2004.

3. Per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell’organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La struttura può, altresì, avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta, nonché quali advisor, di università statali e non statali legalmente riconosciute, di enti di ricerca e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

4. Per agevolare, sin dall’inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l’andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo anche attività di prevenzione dell’insorgenza dei conflitti e dei contenziosi, anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell’espletamento delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d’intesa con la regione o la provincia autonoma o l’ente territoriale interessati.

5. Gli oneri per il funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui all’articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 144 del 1999.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonché, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.

7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e con l’obiettivo di garantire l’interesse pubblico e riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPESS in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 8, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.

8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per tale finalità.

9. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, anche attraverso la piattaforma del Servizio Contratti Pubblici, il supporto e l’assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l’applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del codice.

Note

(1) La lettera f) del comma 2 è stata modificata dall'art. 68, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

223 
L’art. 223 disciplina un procedimento di sperimentazione flessibile gestito dalle stazioni appaltanti previa autorizzazione dell’ANAC e sotto il controllo di questa, finalizzato a individuare procedure innovative che, in caso di esito positivo, possono essere segnalate dall’Autorità al Parlamento e al Governo.

Il comma 1 reca l’affermazione di principio secondo cui l’ANAC promuove e potenzia le iniziative di sperimentazione normativa e tiene adeguatamente conto delle migliori pratiche di razionalizzazione e di sperimentazione normativa a livello internazionale.

Nei successivi commi viene disciplinato il procedimento di sperimentazione, che si apre, al comma 2, con la richiesta della stazione appaltante o ente concedente, di deroga ad alcune delle disposizioni del codice. Tale richiesta deve indicare le ragioni di sperimentazione e di innovazione poste a fondamento della deroga, la procedura o le procedure che si intendono seguire con stima della sua durata, il RUP o i RUP, i costi e i benefici attesi.

In base al comma 3 sulla richiesta l’Autorità risponde motivatamente entro trenta giorni, ma non essendovi la previsione di un silenzio significativo, nel caso di mancato rispetto del termine potranno essere azionati, eventualmente, i rimedi di legge contro il silenzio non significativo (o mera inerzia). L’obbligo per l’Autorità di motivare il diniego indica che questo ha natura di provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 (che prescrive l’obbligo di motivazione per gli atti amministrativi di natura provvedimentale): coerentemente, il comma 3 ammette l’impugnazione del diniego stesso, quale provvedimento conclusivo del procedimento lesivo degli interessi del richiedente, da esperire ai sensi dell’art. 120 del c.p.a.

Trattandosi di una sperimentazione svolta sotto il controllo dell’ANAC, il comma 3 fa salvo, in caso di accoglimento dell’istanza, il potere dell’Autorità di svolgere verifiche e accertamenti. Questi, in base al successivo comma 4, possono essere svolti sia durante la procedura, sia a conclusione della stessa.

Al termine della procedura derogatoria, la stazione appaltante o ente concedente trasmette, ai sensi del comma 4, una relazione all’ANAC, in cui dà conto dei benefici conseguiti e dei reclami contro il suo esito. Spetta all’Autorità attestare se la procedura si è conclusa positivamente, nel qual caso può attribuire agli atti finali della procedura i medesimi effetti di quelli del codice. Non è prevista, invece, alcuna attestazione di conclusione non positiva della procedura.

Da ultimo il comma 5 prevede la pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale dell’ANAC delle procedure derogatorie autorizzate concluse positivamente e l’eventuale segnalazione da parte dell’Autorità al Parlamento e al Governo delle opportunità emerse dalla sperimentazione, ai fini di eventuali iniziative sul piano normativo.

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