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Articolo 65 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Operatori economici

Dispositivo dell'art. 65 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici:

  1. a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
  2. b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
  3. c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  4. d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
  5. e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  6. f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
  7. g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
  8. h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

3. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell’offerta o nella domanda di partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti che comportino esecuzione di servizi o lavori nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall’offerente.

Spiegazione dell'art. 65 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

Il comma 1 stabilisce che alle procedure di affidamento possono partecipare tutti i soggetti riconducibili alla definizione di cui all’articolo 1, lettera l), dell’Allegato I.1 del Codice, che ricomprende una pluralità di figure giuridiche e soggettive.
La norma è coerente con il principio di non discriminazione e di libera concorrenza nel mercato unico europeo, in quanto ammette anche gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’UE, purché legalmente costituiti secondo le normative vigenti nei rispettivi ordinamenti.

All’interno del comma 2, il legislatore individua in modo dettagliato i soggetti che possono essere qualificati come operatori economici. Si tratta di un’elencazione piuttosto ampia, volta a non escludere modelli organizzativi che, sebbene differenti da quelli tipici, siano comunque in grado di competere sul mercato degli appalti pubblici.

Vediamoli nel dettaglio:
  • lettera a): comprende imprenditori individuali (anche artigiani) e tutte le società, incluse le cooperative;
  • lettera b): riguarda i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (legge 422/1909 e D.Lgs. 1577/1947);
  • lettera c): include i consorzi tra imprese artigiane (legge 443/1985), prevedendo una specifica inclusione delle realtà produttive di dimensione minore e locale;
  • lettera d): comprende i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ex art. 2615 ter del c.c.. È richiesta una base minima di tre consorziati e un impegno quinquennale minimo, con l’obbligo di istituire una struttura comune;
  • lettera e): include i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI). È richiesta la nomina di un mandatario con rappresentanza, che presenterà l’offerta per conto del raggruppamento;
  • lettera f): comprende anche i consorzi ordinari di imprese ex art. 2602 del c.c., inclusi quelli costituiti in forma societaria;
  • lettera g): include le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (D.L. 5/2009);
  • lettera h): disciplina il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico), uno strumento di cooperazione transnazionale disciplinato dal D.Lgs. 240/1991.

Infine, il comma 3 introduce la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere, agli operatori economici, informazioni aggiuntive circa l’identità e le competenze delle persone fisiche effettivamente incaricate dell’esecuzione della prestazione. Inoltre, la disposizione consente alla stazione appaltante di richiedere che compiti essenziali vengano svolti direttamente dall’offerente.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

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Per meglio chiarire l’iter logico del testo proposto, si muoverà, almeno in parte, dal testo vigente.

Il comma 1 contiene un richiamo alla definizione di operatore economico contenuta nell’art. 1, lett. l), dell’allegato I.1, dove viene sancito il principio di neutralità delle forme giuridiche, oltre che agli operatori economici stabiliti in altri Stati membri.

Il comma 2 ripropone, con minime modifiche, l’elenco di cui al comma 2 dell’art. 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (alle lettere e) ed f) si è specificato il riferimento ai soggetti costituendi per esigenze di chiarezza, così “doppiandosi” la previsione di cui al primo comma dell’art. 68).

Il comma 3 ripropone il quarto comma dell’art. 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016, arricchito con riferimento all’ art. 63 par. II della direttiva.

Il comma 3 e il comma 5 dell’art. 45 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono stati soppressi in quanto le disposizioni, che riguardano i r.t.i., sono state rispettivamente dislocate, più pertinentemente, nell’art. 48, comma 4 e nell’art. 48 comma 10, in quanto riferite espressamente ai raggruppamenti dall’art. 19, par. 2 direttiva

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