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Articolo 151 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Settore dei servizi postali

Dispositivo dell'art. 151 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla prestazione di:

  1. a) servizi postali;
  2. b) altri servizi, diversi da quelli postali, quando siano prestati da un ente che fornisca anche servizi postali e a condizione che questi ultimi non riguardino attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, ai sensi dell’articolo 143.

2. Ai fini del codice e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 si intende per:

  1. a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui è preso in consegna, indipendentemente dal suo peso, che abbia per oggetto corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;
  2. b) «servizi postali»: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, comprensivi sia dei servizi rientranti nell’ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, sia di quelli che ne sono esclusi;
  3. c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: i servizi di gestione di servizi postali, precedenti l’invio e successivi all’invio, compresi i servizi di smistamento della posta, e i servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a), quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.

Spiegazione dell'art. 151 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 151 disciplina l’applicazione delle norme del Codice nel settore dei servizi postali e dei servizi ad essi connessi. La disposizione si colloca nel quadro dei settori speciali, ossia quelle attività caratterizzate da rilevanza economica e interesse pubblico, ma in cui operano anche soggetti dotati di diritti esclusivi o speciali. La norma ha la funzione di chiarire l’ambito di operatività delle regole sugli appalti pubblici e sulle concessioni in questo specifico settore, evitando che la presenza di posizioni privilegiate o monopoli possa incidere sulla concorrenza.

Il comma 1 stabilisce l’applicazione del Codice alle attività connesse a:
  • lettera a): servizi postali in senso stretto, ossia le attività di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali;
  • lettera b): altri servizi, diversi da quelli postali, ma solo quando siano prestati da un soggetto che offre anche servizi postali. La norma introduce però un limite importante: l’applicazione del Codice è esclusa se tali servizi postali si svolgono in un contesto di mercato concorrenziale e liberamente accessibile, come previsto dall’art. 143 del nuovo codice appalti.

Il comma 2 ha carattere definitorio ed è cruciale per comprendere il perimetro operativo della norma. Esso precisa il significato tecnico-giuridico di tre concetti fondamentali:
  • lettera a) – “invio postale”: viene definito come qualsiasi invio indirizzato nella forma definitiva al momento della presa in carico dal fornitore del servizio. L’invio può riguardare corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici o pacchi, indipendentemente dal peso e dal valore del contenuto;
  • lettera b) – “servizi postali”: vengono identificati come l’insieme delle attività di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali. La norma ricomprende sia i servizi che rientrano nel cosiddetto servizio universale, istituito dalla direttiva 97/67/CE (cioè quei servizi minimi garantiti a tutti gli utenti in condizioni di qualità e a prezzi accessibili), sia quelli che ne sono esclusi, come ad esempio i servizi commerciali non vincolati agli obblighi di servizio pubblico;
  • lettera c) – “altri servizi diversi dai servizi postali”: rientrano in questa categoria tutte le prestazioni collaterali o accessorie rispetto al servizio postale in senso stretto. Si tratta, ad esempio, dei servizi di gestione logistica precedente o successiva all’invio, dei servizi di smistamento svolti per conto di terzi, nonché delle attività di spedizione di comunicazioni non indirizzate.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

151 
Il presente articolo riprende, con minime variazioni formali, il contenuto dell’articolo 120 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale recepisce a propria volta in modo puntuale l’articolo 13 della direttiva 2014/25/UE.

Il comma 1 sancisce l’applicazione delle disposizioni del codice alle attività di prestazione di servizi postali e altri servizi diversi da quelli postali, purché tali servizi siano prestati da un Ente che offre servizi postali e i servizi di che trattasi non riguardino attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.

Il comma 2 fornisce le definizioni di “invio postale”, “servizi postali”, e “altri servizi diversi da quelli postali”, di fatto riproduttivi di quelli recati dalla fonte europea.

In relazione all’ambito oggettivo disciplinato dal presente articolo si segnala che le linee Guida n. 16 dell’ANAC, pur non essendo direttamente attuative delle previsioni del presenta articolo, recano comunque previsioni di indubbio rilievo, sia pure con il carattere della non vincolatività.

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