L’articolo 144 disciplina gli appalti aventi ad oggetto
beni o servizi destinati non all’uso diretto della stazione appaltante o dell’ente concedente, bensì alla loro
rivendita o locazione a terzi. La
ratio dell'esclusione dall'applicazione del Codice è chiara: se la stazione appaltante opera in
condizioni di piena concorrenza, senza beneficiare di diritti esclusivi o privilegi che la distinguano dagli altri operatori economici presenti sul mercato, non vi è motivo di sottoporla alle regole stringenti del Codice, così che sia la concorrenza stessa assicuri condizioni di trasparenza ed efficienza. La norma è dunque funzionale a delimitare l’ambito di applicazione delle procedure pubbliche, evitando inutili appesantimenti in settori già pienamente liberalizzati.
Il
comma 1 stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione per gli appalti finalizzati alla rivendita o alla locazione a terzi, a condizione che ricorrano rispettati due presupposti fondamentali:
Questi requisiti garantiscono che l’
ente pubblico agisca, in sostanza,
come un normale operatore economico privato, senza beneficiare di posizioni o vantaggi istituzionali. È proprio questa condizione di parità competitiva che legittima l’esclusione, poiché l’ente non gode di prerogative pubbliche tali da poter alterare le dinamiche del mercato.
Il
comma 2 introduce un meccanismo di controllo e di trasparenza verso la Commissione europea. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, se richiesto, devono comunicare tutte le categorie di prodotti o attività che ritengono escluse ai sensi del comma 1. Questa comunicazione deve essere effettuata nei termini stabiliti dalla Commissione ed è necessario specificare se alcune delle informazioni fornite hanno natura
commercialmente sensibile, per tutelare eventuali segreti aziendali o dati sensibili di natura economica.
Infine, il
comma 3 stabilisce che l’esclusione diviene effettiva e pienamente operativa solo quando la Commissione europea adotta un atto specifico, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con cui riconosce le categorie di prodotti o di attività rientranti nell’ambito della deroga prevista dal comma 1.
Questo passaggio evidenzia che la valutazione non è rimessa esclusivamente alla stazione appaltante, bensì di una decisione subordinata a un
controllo sovranazionale, volto a garantire uniformità applicativa tra gli Stati membri. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale l'esclusione diventa opponibile
erga omnes.