L’articolo 144 disciplina gli appalti aventi ad oggetto
beni o servizi destinati non all’uso diretto della stazione appaltante o dell’ente concedente, bensì alla loro
rivendita o locazione a terzi. La
ratio della mancata applicazione del Codice è chiara: se la stazione appaltante opera in
condizioni di piena concorrenza, senza beneficiare di diritti esclusivi o privilegi che la distinguano dagli altri operatori economici presenti sul mercato, non vi è motivo di sottoporla alle regole stringenti del Codice, potendosi ritenere che la concorrenza stessa assicuri condizioni di trasparenza ed efficienza. La norma è dunque funzionale a delimitare l’ambito di applicazione delle procedure pubbliche, evitando inutili appesantimenti in settori già pienamente liberalizzati.
Il
comma 1 stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione per gli appalti finalizzati alla rivendita o alla locazione a terzi, a condizione che siano rispettati due presupposti fondamentali:
Questi requisiti garantiscono che l’
ente pubblico agisca, in sostanza,
come un qualsiasi operatore economico privato, senza beneficiare di rendite di posizione o vantaggi istituzionali. È proprio questa condizione di parità competitiva che legittima l’esclusione, poiché l’ente non gode di prerogative pubbliche tali da poter alterare le dinamiche del mercato.
Il
comma 2 introduce un meccanismo di controllo e trasparenza nei confronti della Commissione europea. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, qualora richiesto, devono comunicare tutte le categorie di prodotti o attività che ritengono escluse dall’applicazione del Codice ai sensi del comma 1. Questa comunicazione deve essere effettuata nei termini stabiliti dalla Commissione ed è necessario specificare se alcune delle informazioni fornite hanno natura
commercialmente sensibile, così da tutelare eventuali segreti aziendali o dati economici riservati.
Infine, il
comma 3 stabilisce che l’esclusione diviene effettiva e pienamente operativa solo quando la Commissione europea adotta un atto specifico, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con cui riconosce le categorie di prodotti o di attività rientranti nell’ambito della deroga prevista dal comma 1.
Questo passaggio evidenzia che non si tratta di una valutazione rimessa in via esclusiva alla stazione appaltante, bensì di una decisione subordinata a un
controllo sovranazionale, volto a garantire uniformità applicativa tra gli Stati membri. L’effetto della pubblicazione in Gazzetta ufficiale è quello di rendere opponibile
erga omnes l’esclusione.