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Articolo 144 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

Dispositivo dell'art. 144 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni del codice non si applicano agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante o l’ente concedente non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni della stazione appaltante o dell’ente concedente.

2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

3. Le disposizioni del codice non si applicano alle categorie di prodotti o attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Spiegazione dell'art. 144 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 144 disciplina gli appalti aventi ad oggetto beni o servizi destinati non all’uso diretto della stazione appaltante o dell’ente concedente, bensì alla loro rivendita o locazione a terzi. La ratio della mancata applicazione del Codice è chiara: se la stazione appaltante opera in condizioni di piena concorrenza, senza beneficiare di diritti esclusivi o privilegi che la distinguano dagli altri operatori economici presenti sul mercato, non vi è motivo di sottoporla alle regole stringenti del Codice, potendosi ritenere che la concorrenza stessa assicuri condizioni di trasparenza ed efficienza. La norma è dunque funzionale a delimitare l’ambito di applicazione delle procedure pubbliche, evitando inutili appesantimenti in settori già pienamente liberalizzati.

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del Codice non trovano applicazione per gli appalti finalizzati alla rivendita o alla locazione a terzi, a condizione che siano rispettati due presupposti fondamentali:
  • la stazione appaltante o l’ente concedente non deve disporre di diritti speciali o esclusivi in relazione all’attività di vendita o di locazione;
  • altri operatori devono poter svolgere la medesima attività alle stesse condizioni.

Questi requisiti garantiscono che l’ente pubblico agisca, in sostanza, come un qualsiasi operatore economico privato, senza beneficiare di rendite di posizione o vantaggi istituzionali. È proprio questa condizione di parità competitiva che legittima l’esclusione, poiché l’ente non gode di prerogative pubbliche tali da poter alterare le dinamiche del mercato.

Il comma 2 introduce un meccanismo di controllo e trasparenza nei confronti della Commissione europea. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, qualora richiesto, devono comunicare tutte le categorie di prodotti o attività che ritengono escluse dall’applicazione del Codice ai sensi del comma 1. Questa comunicazione deve essere effettuata nei termini stabiliti dalla Commissione ed è necessario specificare se alcune delle informazioni fornite hanno natura commercialmente sensibile, così da tutelare eventuali segreti aziendali o dati economici riservati.

Infine, il comma 3 stabilisce che l’esclusione diviene effettiva e pienamente operativa solo quando la Commissione europea adotta un atto specifico, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con cui riconosce le categorie di prodotti o di attività rientranti nell’ambito della deroga prevista dal comma 1.

Questo passaggio evidenzia che non si tratta di una valutazione rimessa in via esclusiva alla stazione appaltante, bensì di una decisione subordinata a un controllo sovranazionale, volto a garantire uniformità applicativa tra gli Stati membri. L’effetto della pubblicazione in Gazzetta ufficiale è quello di rendere opponibile erga omnes l’esclusione.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

144 
Il presente articolo ricolloca nella corretta sedes del Libro III il contenuto dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale stabilisce una esclusione specifica per i settori speciali e recepisce la corrispondente previsione dell’articolo 18 della direttiva 2014/25/UE.

Viene in particolare stabilito che, quando la stazione appaltante o l’ente concedente non gode di alcun diritto speciale o esclusivo ai fini della vendita o della locazione dell'oggetto di un determinato appalto e quando altri enti possono liberamente vendere o dare in locazione tale oggetto alle stesse condizioni della stazione appaltante o dell’ente concedente, le disposizioni del codice non trovano applicazione per gli appalti aggiudicati, appunto, a scopo di rivendita o di locazione a terzi.

L’articolo in esame (come il corrispondente articolo della direttiva n. 25) si riferisce esclusivamente agli appalti.

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