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Articolo 144 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

Dispositivo dell'art. 144 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni del codice non si applicano agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante o l’ente concedente non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni della stazione appaltante o dell’ente concedente.

2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

3. Le disposizioni del codice non si applicano alle categorie di prodotti o attività oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

144 
Il presente articolo ricolloca nella corretta sedes del Libro III il contenuto dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale stabilisce una esclusione specifica per i settori speciali e recepisce la corrispondente previsione dell’articolo 18 della direttiva 2014/25/UE.

Viene in particolare stabilito che, quando la stazione appaltante o l’ente concedente non gode di alcun diritto speciale o esclusivo ai fini della vendita o della locazione dell'oggetto di un determinato appalto e quando altri enti possono liberamente vendere o dare in locazione tale oggetto alle stesse condizioni della stazione appaltante o dell’ente concedente, le disposizioni del codice non trovano applicazione per gli appalti aggiudicati, appunto, a scopo di rivendita o di locazione a terzi.

L’articolo in esame (come il corrispondente articolo della direttiva n. 25) si riferisce esclusivamente agli appalti.

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