Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 157 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Procedura negoziata con pubblicazione di un bando

Dispositivo dell'art. 157 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato di norma in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell’invito a confermare interesse e non è in alcun caso inferiore a quindici giorni.

3. Soltanto gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite partecipano alle negoziazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall’articolo 169, comma 2.

4. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato d’accordo tra la stazione appaltante o l’ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Spiegazione dell'art. 157 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 157 disciplina la procedura negoziata con pubblicazione di un bando nei settori speciali, delineando una struttura che, pur presentando tratti comuni con la procedura ristretta (156), si caratterizza per la fase di negoziazione vera e propria tra stazione appaltante ed operatori economici invitati. La norma conferma l’apertura iniziale a tutti i potenziali concorrenti, introduce regole sui termini per la presentazione delle domande e delle offerte e ribadisce la possibilità per l’amministrazione di limitare il numero di candidati ammessi, nel rispetto di parametri prestabiliti, così da contemperare le esigenze di concorrenza con quelle di efficienza gestionale.

Il comma 1 stabilisce che nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione, purché in risposta a un avviso di indizione di gara.
La domanda deve essere corredata dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente concedente, funzionali a valutare la capacità tecnica, economica e professionale dell’operatore. Questo momento costituisce una prima selezione documentale, indispensabile per individuare i candidati con cui avviare la successiva fase negoziale.

Il comma 2 fissa i termini minimi per la presentazione delle domande di partecipazione. Di regola, essi non possono essere inferiori a 30 giorni dalla trasmissione del bando di gara. Se, invece, l’amministrazione utilizza come strumento di indizione di gara un avviso periodico indicativo, il termine decorre dalla data dell’invito a confermare interesse.
In ogni caso, la norma introduce una soglia inderogabile: il termine non può mai essere inferiore a 15 giorni, a tutela della parità di accesso e per consentire agli operatori un tempo minimo adeguato per predisporre la documentazione.

Il comma 3 regola la fase della negoziazione. Non tutti gli operatori che hanno presentato domanda sono ammessi a questa fase, ma solo quelli invitati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente a seguito della valutazione delle informazioni fornite. Si conferma così la logica di progressiva selezione tipica delle procedure negoziate: apertura iniziale e successiva restrizione ai soli soggetti ritenuti idonei.

È inoltre prevista la facoltà per le amministrazioni di limitare il numero dei candidati ammessi, secondo quanto disposto dall’art. 169 del nuovo codice appalti, comma 2.

Il comma 4 disciplina i termini per la presentazione delle offerte. Si introduce un meccanismo di flessibilità, poiché il termine può essere concordato direttamente tra l’amministrazione e tutti i candidati selezionati. Essenziale è che ciascun operatore disponga di un termine identico, così da salvaguardare la parità di trattamento.

Qualora non si raggiunga un accordo, il legislatore prevede una garanzia minima inderogabile: il termine non può mai essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell’invito a presentare l’offerta, garantendo un tempo minimo congruo anche in assenza di concertazione.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

157 
La previsione di cui all’articolo 124 del d,Lgs. n. 50 del 2016 è stata confermata in quanto riproduttiva della disciplina unionale in materia di procedura negoziata con previa indizione di gara: è stato soltanto espunto il riferimento alla “selezione qualitativa” in relazione alle informazioni richieste dall’ente aggiudicatore, riguardando tale disposizione la domanda di partecipazione e la selezione delle candidature, ragion per cui si è ritenuta inutile la precisazione in ordine alla tipologia di informazioni richieste dall’ente aggiudicatore, non potendo che trattarsi di richieste riguardanti finalità selettive, in vista della qualificazione dei candidati.

La disciplina costituisce una trasposizione delle corrispondenti previsioni unionali, relative a:

- la legittimazione a presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara (comma 1);

- i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione (comma 2);

- la legittimazione a prendere parte alle negoziazioni e la limitazione del numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura (comma 3);

- il termine per la ricezione delle offerte (comma 4).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 30 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!