L’articolo 157 disciplina la
procedura negoziata con pubblicazione di un bando nei settori speciali, delineando una struttura che, pur presentando tratti comuni con la procedura ristretta (
156), si caratterizza per la fase di negoziazione vera e propria tra stazione appaltante ed operatori economici invitati. La norma conferma l’apertura iniziale a tutti i potenziali concorrenti, introduce regole sui termini per la presentazione delle domande e delle offerte e ribadisce la possibilità per l’amministrazione di limitare il numero di candidati ammessi, nel rispetto di parametri prestabiliti, così da contemperare le esigenze di
concorrenza con quelle di efficienza gestionale.
Il
comma 1 stabilisce che nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando
qualsiasi operatore economico può presentare domanda di partecipazione, purché in risposta a un avviso di indizione di gara.
La domanda deve essere corredata dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente concedente, funzionali a valutare la capacità tecnica, economica e professionale dell’operatore. Questo momento costituisce una prima selezione documentale, indispensabile per individuare i candidati con cui avviare la successiva fase negoziale.
Il
comma 2 fissa i
termini minimi per la presentazione delle domande di partecipazione. Di regola, essi non possono essere inferiori a
30 giorni dalla trasmissione del bando di gara. Se, invece, l’amministrazione utilizza come strumento di indizione di gara un
avviso periodico indicativo, il termine decorre dalla data dell’invito a confermare interesse.
In ogni caso, la norma introduce una soglia inderogabile: il termine non può mai essere inferiore a
15 giorni, a tutela della parità di accesso e per consentire agli operatori un tempo minimo adeguato per predisporre la documentazione.
Il
comma 3 regola la fase della
negoziazione. Non tutti gli operatori che hanno presentato domanda sono ammessi a questa fase, ma solo quelli
invitati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente a seguito della valutazione delle informazioni fornite. Si conferma così la logica di progressiva selezione tipica delle procedure negoziate: apertura iniziale e successiva restrizione ai soli soggetti ritenuti idonei.
È inoltre prevista la facoltà per le amministrazioni di
limitare il numero dei candidati ammessi, secondo quanto disposto dall’
art. 169 del nuovo codice appalti, comma 2.
Il
comma 4 disciplina i
termini per la presentazione delle offerte. Si introduce un meccanismo di flessibilità, poiché il termine può essere concordato direttamente tra l’amministrazione e tutti i candidati selezionati. Essenziale è che ciascun operatore disponga di un termine identico, così da salvaguardare la parità di trattamento.
Qualora non si raggiunga un accordo, il
legislatore prevede una garanzia minima inderogabile: il termine non può mai essere inferiore a
10 giorni dalla data di invio dell’invito a presentare l’offerta, garantendo un tempo minimo congruo anche in assenza di concertazione.