L’articolo 156 disciplina la
procedura ristretta nell’ambito dei settori speciali, riprendendo la struttura bifasica già prevista a livello generale: una
prima fase di selezione dei candidati idonei e una
seconda fase riservata esclusivamente agli
operatori invitati, i quali presentano l’offerta. La norma, in linea con i principi di proporzionalità e
concorrenza, fissa termini minimi sia per la presentazione delle domande di partecipazione sia per il deposito delle offerte, introducendo margini di flessibilità coerenti con le esigenze di rapidità tipiche di questi settori, senza però sacrificare le garanzie minime di trasparenza e di parità di trattamento.
Il
comma 1 regola l’accesso alla procedura. È confermato il carattere aperto della fase iniziale:
qualsiasi operatore economico interessato può presentare domanda di partecipazione, purché in risposta a un avviso di indizione di gara. Ciò garantisce la massima pubblicità e la possibilità per chiunque di candidarsi, ma senza il diritto immediato a formulare un’offerta, che resta riservato alla fase successiva.
La domanda di partecipazione deve contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, funzionali alla verifica della qualificazione e dei requisiti.
La disposizione stabilisce poi un termine minimo per la ricezione delle domande: di regola
non meno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dell’invito a confermare l’interesse, con la precisazione che tale termine non può mai scendere sotto i 15 giorni.
La previsione risponde all’esigenza di bilanciare due interessi contrapposti: da un lato la celerità dell’azione nei settori speciali, spesso caratterizzati da esigenze operative pressanti, dall’altro la necessità di garantire tempi congrui agli operatori economici per predisporre la documentazione.
Il
comma 2 si concentra sulla fase successiva, dedicata alla
presentazione delle offerte. Non tutti i soggetti che hanno presentato domanda possono accedere a questa fase, ma solo gli
operatori invitati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni trasmesse. È dunque confermato il modello tipico della procedura ristretta, in cui la competizione effettiva avviene tra un numero limitato di operatori selezionati.
La norma consente inoltre alle amministrazioni di
limitare il numero dei candidati da invitare, purché ciò avvenga in conformità a quanto disposto dall’
art. 70 del nuovo codice appalti, comma 6, che prevede regole precise sul numero minimo e massimo di partecipanti, al fine di evitare riduzioni arbitrarie della concorrenza.
Particolarmente rilevante è la disciplina dei
termini per la presentazione delle offerte: essi possono essere determinati attraverso un accordo tra la stazione appaltante (o l’ente concedente) e tutti i candidati selezionati, a condizione che il termine fissato sia identico per tutti, in ossequio al principio della parità di trattamento.
Qualora non sia raggiunto alcun accordo, il legislatore pone comunque una garanzia minima, stabilendo che il termine
non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte, in modo da assicurare agli operatori un periodo minimo per predisporre adeguatamente le proprie proposte.