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Articolo 156 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Procedura ristretta

Dispositivo dell'art. 156 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato di norma a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.

2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalla stazione appaltante o dall’ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite presentano un’offerta. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 70, comma 6. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra la stazione appaltante o l’ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché questi dispongano di un termine identico per presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Spiegazione dell'art. 156 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 156 disciplina la procedura ristretta nell’ambito dei settori speciali, riprendendo la struttura bifasica già prevista a livello generale: una prima fase di selezione dei candidati idonei e una seconda fase riservata esclusivamente agli operatori invitati, i quali presentano l’offerta. La norma, in linea con i principi di proporzionalità e concorrenza, fissa termini minimi sia per la presentazione delle domande di partecipazione sia per il deposito delle offerte, introducendo margini di flessibilità coerenti con le esigenze di rapidità tipiche di questi settori, senza però sacrificare le garanzie minime di trasparenza e di parità di trattamento.

Il comma 1 regola l’accesso alla procedura. È confermato il carattere aperto della fase iniziale: qualsiasi operatore economico interessato può presentare domanda di partecipazione, purché in risposta a un avviso di indizione di gara. Ciò garantisce la massima pubblicità e la possibilità per chiunque di candidarsi, ma senza il diritto immediato a formulare un’offerta, che resta riservato alla fase successiva.
La domanda di partecipazione deve contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, funzionali alla verifica della qualificazione e dei requisiti.

La disposizione stabilisce poi un termine minimo per la ricezione delle domande: di regola non meno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dell’invito a confermare l’interesse, con la precisazione che tale termine non può mai scendere sotto i 15 giorni.
La previsione risponde all’esigenza di bilanciare due interessi contrapposti: da un lato la celerità dell’azione nei settori speciali, spesso caratterizzati da esigenze operative pressanti, dall’altro la necessità di garantire tempi congrui agli operatori economici per predisporre la documentazione.

Il comma 2 si concentra sulla fase successiva, dedicata alla presentazione delle offerte. Non tutti i soggetti che hanno presentato domanda possono accedere a questa fase, ma solo gli operatori invitati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni trasmesse. È dunque confermato il modello tipico della procedura ristretta, in cui la competizione effettiva avviene tra un numero limitato di operatori selezionati.
La norma consente inoltre alle amministrazioni di limitare il numero dei candidati da invitare, purché ciò avvenga in conformità a quanto disposto dall’art. 70 del nuovo codice appalti, comma 6, che prevede regole precise sul numero minimo e massimo di partecipanti, al fine di evitare riduzioni arbitrarie della concorrenza.

Particolarmente rilevante è la disciplina dei termini per la presentazione delle offerte: essi possono essere determinati attraverso un accordo tra la stazione appaltante (o l’ente concedente) e tutti i candidati selezionati, a condizione che il termine fissato sia identico per tutti, in ossequio al principio della parità di trattamento.
Qualora non sia raggiunto alcun accordo, il legislatore pone comunque una garanzia minima, stabilendo che il termine non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte, in modo da assicurare agli operatori un periodo minimo per predisporre adeguatamente le proprie proposte.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

156 
Il presente articolo ricalca la disciplina dettata dall’articolo 46 della direttiva n. 25 del 2014, connotata da vincoli procedimentali inferiori rispetto a quelli previsti per l’analogo istituto (procedura ristretta) nell’ambito dei settori generali.

Al fine di segnalare le peculiarità della disciplina in materia di procedura ristretta nell’ambito dei settori speciali, si è deciso di rendere autonoma la relativa disciplina con l’introduzione di un apposito articolo.

I commi 1 e 2 regolano l’elemento tipico della procedura ristretta, caratterizzata dalla possibilità:

- per ogni operatore economico interessato di presentare una domanda di partecipazione a un avviso di indizione di gara;

- per i soli operatori economici invitati di presentare un'offerta.

Il comma 2 regola, altresì, la possibilità per le stazioni appaltanti di limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura e prevede la possibilità di fissare di concerto tra la stazione appaltante o l’ente concedente e tutti i candidati selezionati il termine per la ricezione delle offerte: in particolare, mentre nell’ambito dei settori generali è prevista una mera possibilità per gli Stati membri di prevedere che (solo) le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali o specifiche categorie delle stesse possano fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con l’amministrazione aggiudicatrice e i candidati selezionati; nell’ambito dei settori speciali vi è un diritto riconosciuto direttamente dal diritto unionale, in capo a tutti gli enti aggiudicatori, di fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati. E’ stato infine previsto, che nell’ipotesi in cui non si raggiunga alcun accordo sul termine di ricezione delle offerte, il termine minimo, non può essere inferiore a dieci giorni dall’invio dell’invito a presentare le offerte.

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