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Articolo 156 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Procedura ristretta

Dispositivo dell'art. 156 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato di norma a non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o dell’invito a confermare interesse e non può in alcun caso essere inferiore a quindici giorni.

2. Soltanto gli operatori economici invitati in tal senso dalla stazione appaltante o dall’ente concedente in seguito alla valutazione delle informazioni fornite presentano un’offerta. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità dell’articolo 70, comma 6. Il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra la stazione appaltante o l’ente concedente e tutti i candidati selezionati, purché questi dispongano di un termine identico per presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, questo non è inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

156 
Il presente articolo ricalca la disciplina dettata dall’articolo 46 della direttiva n. 25 del 2014, connotata da vincoli procedimentali inferiori rispetto a quelli previsti per l’analogo istituto (procedura ristretta) nell’ambito dei settori generali.

Al fine di segnalare le peculiarità della disciplina in materia di procedura ristretta nell’ambito dei settori speciali, si è deciso di rendere autonoma la relativa disciplina con l’introduzione di un apposito articolo.

I commi 1 e 2 regolano l’elemento tipico della procedura ristretta, caratterizzata dalla possibilità:

- per ogni operatore economico interessato di presentare una domanda di partecipazione a un avviso di indizione di gara;

- per i soli operatori economici invitati di presentare un'offerta.

Il comma 2 regola, altresì, la possibilità per le stazioni appaltanti di limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura e prevede la possibilità di fissare di concerto tra la stazione appaltante o l’ente concedente e tutti i candidati selezionati il termine per la ricezione delle offerte: in particolare, mentre nell’ambito dei settori generali è prevista una mera possibilità per gli Stati membri di prevedere che (solo) le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali o specifiche categorie delle stesse possano fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con l’amministrazione aggiudicatrice e i candidati selezionati; nell’ambito dei settori speciali vi è un diritto riconosciuto direttamente dal diritto unionale, in capo a tutti gli enti aggiudicatori, di fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati. E’ stato infine previsto, che nell’ipotesi in cui non si raggiunga alcun accordo sul termine di ricezione delle offerte, il termine minimo, non può essere inferiore a dieci giorni dall’invio dell’invito a presentare le offerte.

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