L’articolo 203 introduce la disciplina dei
servizi globali, stabilendo che l’affidamento di tali servizi non si limita alla semplice erogazione di prestazioni specifiche, ma mira a conseguire un
risultato amministrativo complessivo, attraverso l’integrazione di attività professionali e specialistiche rese dall’operatore.
Il
comma 1 definisce la struttura dell’affidamento dei servizi globali. La norma sottolinea che tali affidamenti possono avvenire anche mediante contratti
diversi da quelli tipizzati dal Codice, a condizione che rispettino la finalità di conseguire un risultato amministrativo determinato. Si tratta di un’apertura importante verso forme contrattuali flessibili e atipiche, che si adattano meglio a prestazioni che richiedono competenze trasversali e specialistiche.
Centrale è la correlazione diretta tra il
corrispettivo spettante all’operatore e il
risultato ottenuto, oltre che all’attività normalmente necessaria per conseguirlo. L’attenzione al risultato segna il passaggio da una logica meramente esecutiva a una logica di performance, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’operatore non viene remunerato solo per le attività svolte, ma per il valore aggiunto concretamente generato a beneficio dell’amministrazione.
Il
comma 2 dispone che i contratti di servizi globali possono essere affidati
solo a operatori in possesso della specifica qualificazione di cui all’
art. 207 del nuovo codice appalti. Ciò significa che non basta la capacità tecnica o economica generale, ma occorre una certificazione specifica che garantisca la competenza e l’esperienza dell’operatore.
La disposizione mira a tutelare la
pubblica amministrazione contro il rischio che soggetti privi dei requisiti vengano chiamati a compiere attività complesse e ad alto contenuto specialistico.
Infine, il
comma 3 ribadisce il principio della
libertà contrattuale delle parti, pur entro i limiti fissati dalla Parte V del Codice. Le amministrazioni e gli operatori economici hanno la possibilità di definire liberamente il contenuto del
contratto, modellandolo sulle specificità del servizio globale richiesto, ma devono attenersi alle disposizioni di legge e alle linee guida standardizzate.
La menzione ai
bandi-tipo e ai contratti-tipo predisposti dall’ANAC conferma il ruolo centrale dell’Autorità nella promozione dell’uniformità e della standardizzazione delle procedure.