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Articolo 203 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Affidamento di servizi globali

Dispositivo dell'art. 203 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. L’affidamento di servizi globali si realizza mediante la conclusione di contratti, anche diversi da quelli disciplinati dalle disposizioni della presente Parte, con cui l’operatore economico è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche dedotte in obbligazione in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo.

2. I contratti di affidamento di servizi globali possono essere sottoscritti solo da un operatore economico in possesso della specifica qualificazione prevista dall’articolo 207, oltre che dei requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento.

3. Le parti determinano il contenuto dei contratti di affidamento dei servizi globali nei limiti imposti dalle disposizioni della presente Parte, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall’ANAC.

Spiegazione dell'art. 203 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 203 introduce la disciplina dei servizi globali, stabilendo che l’affidamento di tali servizi non si limita alla semplice erogazione di prestazioni specifiche, ma mira a conseguire un risultato amministrativo complessivo, attraverso l’integrazione di attività professionali e specialistiche rese dall’operatore.

Il comma 1 definisce la struttura dell’affidamento dei servizi globali. La norma sottolinea che tali affidamenti possono avvenire anche mediante contratti diversi da quelli tipizzati dal Codice, a condizione che rispettino la finalità di conseguire un risultato amministrativo determinato. Si tratta di un’apertura importante verso forme contrattuali flessibili e atipiche, che si adattano meglio a prestazioni che richiedono competenze trasversali e specialistiche.

Centrale è la correlazione diretta tra il corrispettivo spettante all’operatore e il risultato ottenuto, oltre che all’attività normalmente necessaria per conseguirlo. L’attenzione al risultato segna il passaggio da una logica meramente esecutiva a una logica di performance, in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’operatore non viene remunerato solo per le attività svolte, ma per il valore aggiunto concretamente generato a beneficio dell’amministrazione.

Il comma 2 dispone che i contratti di servizi globali possono essere affidati solo a operatori in possesso della specifica qualificazione di cui all’art. 207 del nuovo codice appalti. Ciò significa che non basta la capacità tecnica o economica generale, ma occorre una certificazione specifica che garantisca la competenza e l’esperienza dell’operatore.
La disposizione mira a tutelare la pubblica amministrazione contro il rischio che soggetti privi dei requisiti vengano chiamati a compiere attività complesse e ad alto contenuto specialistico.

Infine, il comma 3 ribadisce il principio della libertà contrattuale delle parti, pur entro i limiti fissati dalla Parte V del Codice. Le amministrazioni e gli operatori economici hanno la possibilità di definire liberamente il contenuto del contratto, modellandolo sulle specificità del servizio globale richiesto, ma devono attenersi alle disposizioni di legge e alle linee guida standardizzate.
La menzione ai bandi-tipo e ai contratti-tipo predisposti dall’ANAC conferma il ruolo centrale dell’Autorità nella promozione dell’uniformità e della standardizzazione delle procedure.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

203 
Il comma 1 contiene norma di carattere generale, con la quale si delineano i tratti essenziali (oggetto e, in parte, struttura causale) dei contratti di affidamento di servizi globali, genus all’interno del quale ricomprendere figure negoziali già tipizzate dalla legge e dalla prassi (contraente generale; global service) nonché ogni altro negozio “atipico” in cui assume rilievo:

i) il risultato amministrativo;

ii) le complesse ed eterogenee prestazioni gravanti sul qualificato operatore economico chiamato a “collaborare” in guisa decisiva con la Amministrazione per il perseguimento di detto risultato (siccome prefigurato dalla Amministrazione);

iii) il corrispettivo, in parte commisurato giustappunto all’effettivo grado di raggiungimento del risultato e, indi, di soddisfacimento delle esigenze e degli interessi prospettati dalla Amministrazione.

Il comma 2, in particolare, rimarca la peculiare qualitas dell’operatore economico affidatario dei servizi globali, cui si richiede un quid pluris in termini di competenze professionali e capacità patrimoniali e finanziari. All’uopo si rinvia allo specifico sistema di qualificazione previsto per il contraente generale.

Il comma 3, al pari di altre norme del codice, reca una previsione attuativa della delega, attribuendo ad Anac poteri di indirizzo e di cd. soft law nella individuazione dei possibili contenuti operativi e di dettaglio dei bandi e dei contratti.

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