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Articolo 81 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Avvisi di pre-informazione

Dispositivo dell'art. 81 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti pubblicando sul proprio sito istituzionale un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14, l’avviso di pre-informazione è pubblicato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale. In quest’ultimo caso le stazioni appaltanti comunicano l’avviso di pre-informazione all’ANAC che, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, cura l’invio al suddetto Ufficio di un avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante contenente le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera A.

2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti sub-centrali possono utilizzare un avviso di pre-informazione come indizione di gara, purché l’avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:

  1. a) si riferisca specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
  2. b) indichi che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e inviti gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
  3. c) contenga, oltre alle informazioni di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.2;
  4. d) sia stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare l’interesse di cui all’articolo 89, comma 1.

3. L’avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante quale pubblicazione supplementare a livello nazionale, a norma dell’articolo 85.

4. Il periodo coperto dall’avviso di pre-informazione non può superare il termine di dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per i servizi di cui all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l’avviso di pre-informazione può coprire un periodo fino a ventiquattro mesi.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

81 
L’art. 81 recepisce l’art. 48 della direttiva n. 2014/24/UE; la direttiva dettaglia il contenuto degli avvisi di preinformazione nell’allegato V che, già con il decreto legislativo n. 50 del 2016, si rinviene, con contenuto identico a quello unionale, nell’allegato XIV del decreto legislativo n. 50 del 2016; con il nuovo codice le informazioni in questione sono inserite nell’allegato II.6.

Il comma 1 prevede che la trasmissione dei dati degli avvisi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea, ove richiesto dalla direttiva, avviene da parte di ANAC, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti di cui all’art. 23 del codice; la soluzione è coerente con la complessiva scelta di digitalizzazione e semplificazione del ciclo di vita dei contratti, anche grazie all’accentramento presso ANAC delle attività di trasmissione e/o pubblicazione di bandi e avvisi prescritte obbligatoriamente in ambito europeo (tanto ai fini della pubblicità legale, art. 84, commi 1 e 2, che di pubblicità notizia, artt. 84, comma 3 e 85, comma 3) nonché, in ambito nazionale, ai fini di pubblicità legale (art. 85, commi 1, 3, 4).

Il meccanismo rafforza la funzione di supporto di ANAC alle stazioni appaltanti prevista dell’art. 1, lett. b) della legge delega - l. n. 78/2022 - e fornisce un impulso alla digitalizzazione ai sensi della lett. m) della medesima legge delega; è altresì coerente con la semplificazione digitale prospettata nei “bullet points”, rappresentando la Banca dati ANAC lo snodo della digitalizzazione delle procedure.

La soluzione adottata, ai sensi dell’art. 19 del codice, si inscrive in un corpus normativo dà attuazione alla funzione normativa statale di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione, prevista dall’art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione.

Il comma 2 prevede i presupposti al ricorrere dei quali le stazioni appaltanti sub-centrali possono utilizzare un avviso di pre-informazione come strumento di indizione della gara, nei casi si avvalgano per la scelta del contraente, delle procedure ristrette o delle procedure competitive di negoziazione; per l’individuazione del contenuto necessario dell’avviso, si richiama l’allegato II.6, lett. B, sezione B.1 e B.2.

Il comma 3 dispone che, qualora si sia adoperato l’avviso di pre-informazione per l’indizione della gara, se ne dia notizia sul sito istituzionale della stazione appaltante, come forma di pubblicazione “supplementare” a livello nazionale.

Il comma 4, con riferimento ai servizi “sociali ed assimilati”, prevede il recepimento dell’art. 48 della direttiva 2014/24/UE, che è avvenuto, a differenza di quanto accaduto con il decreto legislativo n. 50 del 2016, in termini non perfettamente letterali; la scelta è dettata da ragioni di semplificazione espositiva e contenutistica.

L’art. 48 della direttiva consentiva, infatti, che l’avviso di pre-informazione potesse coprire un periodo “più lungo di 12 mesi”, demandando al legislatore nazionale una opzione, che è in effetti stata esercitata già con il decreto legislativo n. 50 del 2016; quest’ultimo aveva infatti previsto, all’art. 70, comma 3, la possibilità che l’avviso di pre-informazione coprisse un “periodo più lungo di dodici mesi e non superiore a 24 mesi”; la tempistica pari a 24 mesi viene riproposta con il presente codice; inserito un termine massimo puntuale e compatibile con la direttiva ne consegue l’inutilità dell’ulteriore ovvia precisazione che si tratti di un tempo altresì “più lungo di 12 mesi”, come ancora prescritto dal decreto legislativo n. 50 del 2016.

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