L’articolo 169 disciplina, da un lato, la facoltà attribuita alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi di definire preventivamente quali comportamenti possono costituire
gravi illeciti professionali, rilevanti ai fini dell’esclusione dalle procedure di affidamento. Dall’altro lato, la norma si concentra sulla possibilità, in alcune tipologie di procedure, di introdurre criteri di selezione ulteriori, volti a mantenere un equilibrio tra le peculiarità dell’appalto e le risorse disponibili, riducendo così il numero dei candidati ammessi.
Il
comma 1 stabilisce che imprese pubbliche e soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi possano, mediante propri atti pubblicati sui siti istituzionali, definire in via preventiva quali condotte costituiscano
gravi illeciti professionali, fatte salve le cause di esclusione previste dal Codice, in particolare quelle di cui all’articolo
95, comma 1, lettera e) e all’articolo
98. La norma, tuttavia, richiama espressamente l’intangibilità delle
cause di esclusione automatica di cui all’articolo
94, che restano inderogabili e sottratte a qualsiasi valutazione discrezionale.
Il vantaggio di questa previsione consiste nel conferire agli operatori economici una maggiore prevedibilità circa le condizioni che potrebbero condurre alla loro esclusione. Si riduce, in tal modo, l’
alea interpretativa e si limita la discrezionalità della stazione appaltante, che non potrà introdurre criteri valutativi arbitrari oppure occasionali, dovendo attenersi a parametri chiari, predeterminati e resi pubblici.
Il
comma 2 disciplina l’ipotesi in cui la stazione appaltante o l’ente concedente si trovi nella necessità di bilanciare le specificità della procedura con i mezzi a disposizione per realizzarla. In tali casi - cioè nelle procedure ristrette, negoziate, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione - la stazione appaltante può stabilire
norme e criteri oggettivi. Questi servono a limitare il numero dei candidati ammessi a presentare l'offerta.
Questa disposizione risponde a un’esigenza di carattere pratico: evitare che un numero eccessivo di partecipanti renda ingestibile la procedura o sproporzionato l’impegno amministrativo necessario per esaminarne le offerte.
Al contempo, la norma impone che la riduzione del numero dei candidati rispetti due condizioni fondamentali: