Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 16 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 07/04/2023]

Organismi di mediazione ed enti di formazione e registro. Elenco dei formatori

Dispositivo dell'art. 16 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:

  1. a) l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
  2. b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;
  3. c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica(1).

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto , in conformità all'articolo 16 bis, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale(2).

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Note

(1) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") ha disposto l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 4-bis all'art. 16.
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia") ha disposto la modifica dei commi 3 e 5 della presente disposizione.
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

Spiegazione dell'art. 16 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Su ispirazione dell’art. 38 del D. Lgs. n. 5 del 2003, che per primo ha regolato il funzionamento degli organismi di conciliazione in ambito societario, l’articolo 16 in commento disciplina le modalità di formazione degli organismi di mediazione e le formalità necessarie per la loro iscrizione presso il registro. Al fine di ottenere l’iscrizione dell’organismo, pubblico o privato, presso il registro, sarà necessario depositare, presso il Ministero della Giustizia, il regolamento di procedura dell’organismo stesso, unitamente al codice etico, dei quali sarà obbligatorio comunicare ogni successiva variazione. A tale regolamento si dovranno altresì allegare le tabelle delle indennità degli enti privati, mentre quelle degli enti pubblici sono stabilite con decreto.
Il Ministero della Giustizia valuterà la conformità del regolamento ai requisiti normativi e, unitamente al Ministero dello sviluppo economico per la materia del consumo, procederà alla vigilanza sul registro nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti. Resta ferma la previsione generale, contenuta nell’art. 17 del D.lgs. 28 del 2010, di maggiorazione dell’indennità in ipotesi di successo della mediazione, in applicazione della lettera m), dell’articolo 60, comma 3, della legge-delega. La formazione e la revisione del registro, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti e l’istituzione di separate sezioni del registro sono disciplinate da decreti ministeriali emanati successivamente al Decreto Legislativo.
Come affermato anche dalla Relazione illustrativa al D. Lgs. 28/2010, è prevista anche la formazione di sezioni separate, per i mediatori che trattino controversie particolari, tra cui quelle disciplinate dall’art. 141 del codice consumo, e per quelle che presentano elementi di internazionalità.
Sempre presso il Ministero della giustizia e sempre nell’ambito delle risorse già esistenti, è poi istituito un elenco dei formatori, per selezionare coloro che svolgeranno l’attività di formazione nei confronti dei futuri mediatori, garantendo un alto livello di serietà e professionalità della mediazione.
L’attività di mediazione deve qualificarsi, sia ai fini dell’imposizione diretta che dell’IVA, come attività organizzata in forma d’impresa diretta alla prestazione di servizi”. Questo è ciò che stabilisce la Risoluzione 29 novembre 2011, n. 113 dell’Agenzia delle Entrate, la quale chiarisce che l’attività di mediazione si qualifica come attività economica organizzata diretta alla prestazione di servizi, verso corrispettivo, avente ad oggetto l’assistenza di due o più parti nella ricerca di una conciliazione extragiudiziale di controversie in materia civile e commerciale su diritti disponibili.
Nello specifico, ai fini IRES, l’attività realizzata dall’organismo di mediazione è riconducibile nell’ambito applicativo della lettera a) del comma 2 dell'art. 55 del T.U.I.R. e, ai fini IVA, dell’art. 4, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (Testo unico IVA).
Molto importante è il contenuto del comma 4-bis della norma in commento, ai sensi del quale gli avvocati iscritti all’albo sono “mediatori di diritto”, ma, per poter esercitare come mediatori civili e commerciali, devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici, in virtù delle previsioni dell’articolo 55-bis del codice deontologico forense.

Ulteriori specifiche disposizioni in merito al registro degli organismi di mediazione e agli enti di formazione sono contenute agli articoli 3 e seguenti del D.M. Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!