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Articolo 21 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Disposizioni sanzionatorie

Dispositivo dell'art. 21 Legge sul procedimento amministrativo

1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. [Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.](1)

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20.

2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo e 20 non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.

Note

(1) Comma abrogato dalla L. 7 agosto 2015, n. 124.

Spiegazione dell'art. 21 Legge sul procedimento amministrativo

Vengono qui trattate apposite disposizioni sanzionatorie, nelle ipotesi in cui il privato, nella SCIA o nell'istanza per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi favorevoli, dichiari falsamente la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge previsti.

Infatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato (tipica clausola di sussidiarietà) il dichiarante è punito ai sensi dell'art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).

Per quanto riguarda la SCIA (art. 19, ad oggi il controllo della p.a. è svolto successivamente all'inizio dell'attività. In caso di accertata carenza dei requisiti, la p.a., nel termine di sessanta giorni (ridotto a trenta giorni in materia di SCIA edilizia) può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi provocati, a meno che l'interessato, ove possibile, non si conformi alla normativa vigente in un termine fissato dall'amministrazione, comunque non inferiore a trenta giorni.

Una volta decorso il termine di cui sopra ed in difetto di conformazione da parte del privato, l'attività si intende vietata.

Un altro potere inibitorio o di rimozione degli effetti dannosi è attribuito inoltre alla p.a. nelle ipotesi in cui vi siano i presupposti per l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21 novies.

Da ultimo, la norma in esame precisa che anche in seguito all'inizio dell'attività, restano ferme le attività di vigilanza, prevenzione e controllo.

Lo stesso vale per la formazione del silenzio assenso, così da consentire l'autotutela di cui agli artt. 21 quinquies e 21 novies.

Del pari, la formazione del silenzio-assenso e la decorrenza dei termini per l'esercizio inibitorio in materia di SCIA (sessanta o trenta giorni se SCIA edilizia), non escludono la responsabilità del dipendente che non si sia attivato tempestivamente in caso di segnalazione o istanza non conforme alle leggi vigenti.

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