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Articolo 182 quater Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

disposizioni in tema di prededucibilitą dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti

Dispositivo dell'art. 182 quater Legge fallimentare

(1) I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati [da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articolo 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385] (2) in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 bis sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.

Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.

In deroga agli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile, il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo (3).

[omissis] (4)

Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182 bis, primo e sesto comma (5).

Note

(1) L'articolo in commento è stato introdotto dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122.
(2) Parole abrogate dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.
(3) Comma così sostituito dal D.L. 83/2012.
(4) Comma abrogato dal D.L. 83/2012. Esso recitava: "Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182 bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato".
(5) Il D.L. 83/2012 ha sostituito le parole "ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori" con le parole "al secondo comma, i creditori, anche se soci".

Ratio Legis

Lo scopo della norma è quello di agevolare l'accesso al credito per le imprese in stato di crisi.

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