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Articolo 169 bis Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Contratti pendenti

Dispositivo dell'art. 169 bis Legge fallimentare

(1) Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161.

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72 ter e 80 primo comma.

In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Note

(1) Questo articolo è stato aggiunto dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.

Ratio Legis

Dopo decenni, è stato riempito il vuoto legislativo dato dalla mancanza di una norma che disciplinasse i contratti pendenti in caso di concordato preventivo.

Massime relative all'art. 169 bis Legge fallimentare

Cass. civ. n. 17520/2015

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto con il quale la corte di appello abbia revocato la sospensione di contratti bancari e di leasing concessa dal tribunale nell'ambito di un concordato con riserva, atteso che i provvedimenti di cui all'art. 169 bis l.fall., investendo istanze proponibili dal debitore sia prima che dopo il decreto di ammissione alla procedura concordataria, oltre che da lui reiterabili nel corso di quest'ultima, sono inidonei a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato.

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Consulenze legali
relative all'articolo 169 bis Legge fallimentare

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Luigi M. chiede
lunedì 11/03/2019 - Campania

“1. Ai sensi dell'articolo 169 bis della legge fallimentare, può essere revocato un contratto per il quale in precedenza è stata richiesta la risoluzione per inadempimento e la causa è ancora in corso?
2. Dopo l'ammissione al concordato preventivo, può il Giudice dell'Esecuzione confermare il Custode ed addirittura autorizzarlo a dare in locazione l'immobile senza neppure stipulare un contratto (indipendentemente dal merito dell'esiguità della cifra stabilita)?”

Consulenza legale i 20/03/2019
Nel concordato preventivo il debitore ai sensi dell’art. 169 bis della l. fall. può richiedere al Tribunale, prima dell'ammissione alla procedura, o al Giudice Delegato, successivamente, l'autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione dei rapporti contrattuali pendenti. In tali casi, l’altro contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.
Non sono ricompresi nella nozione di “contratti pendenti” tutti quei contratti a prestazioni unilaterali in cui una delle parti abbia già eseguito la propria prestazione laddove del contratto residuino solo crediti e debiti, come nel caso dei contratti di mutuo oppure quei contratti che in epoca precedente alla presentazione della domanda di concordato preventivo si siano risolti, siano stati oggetto di recesso unilaterale o di scioglimento per mutuo consenso (Vds ex multis sentenze di merito, Appello Milano, 29 Gennaio 2015 ;Tribunale Milano, 11 Settembre 2014; Trib. di Vicenza, decreto 20 giugno 2013; Trib. di Padova, 15 novembre 2013; Trib. Padova, 28 novembre 2013).
Orbene, nel caso di specie il contratto di cui trattasi è ancora pendente visto che al momento del concordato è stata soltanto richiesta la risoluzione per inadempimento, il procedimento civile è tuttora in corso innanzi al Tribunale e il contratto ancora efficace. Invero, solo dopo la pronuncia di una sentenza di accoglimento della domanda giudiziale di risoluzione il contratto potrà dirsi non più pendente e quindi solo in tal caso lo scioglimento non avrebbe più ragione di essere chiesto da parte del debitore ammesso al concordato.
Il Tribunale o il Giudice Delegato, precedentemente o contestualmente al decreto di ammissione al concordato, nomina un commissario giudiziario con compiti di ausiliario e di supervisione della procedura e dell'adempimento del piano da parte del debitore.
Detta figura può essere sostituita dal Giudice delegato qualora non ritenuta più idonea all'espletamento delle sue mansioni ovvero ricorra una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi.
Nel caso di specie, si presume che il commissario giudiziario già nominato sia ancora in grado di espletare le sue funzioni anche in sede di ammissione al concordato.
Si precisa anche che nella procedura del concordato il debitore mantiene l'amministrazione e la disponibilità dei suoi beni e la legittimazione processuale (art. 167 della l. fall.).
Più in particolare, “l’adempimento del concordato può richiedere il compimento di attività più o meno complesse, che possono consistere nella mera cessione dei beni ai creditori a titolo solutorio, nel trasferimento al liquidatore dei poteri di gestione e disposizione del patrimonio aziendale, nella prosecuzione della gestione dell’impresa secondo criteri prestabiliti in vista della sua cessione o della realizzazione delle liquidità necessarie per far fronte ai pagamenti, sino all’attuazione di operazioni di riqualificazione e ristrutturazione societaria necessarie per l’estinzione delle passività. E’ dunque possibile che il debitore, nel corso dell’esecuzione del concordato, e proprio al fine di darvi corretto adempimento, abbia necessità di contrarre nuove obbligazioni che, in tal caso, devono senz’altro ritenersi sorte in funzione della procedura.”(Cassazione Civile, con ordinanza n. 380 del 10 gennaio 2018 ).
Dunque, al riguardo, alla luce di quanto può evincersi dal quesito, può affermarsi che la stipulazione del contratto di locazione - visto che è stata autorizzata dal giudice - sia propedeutica per l'esecuzione del piano presentato dal debitore in sede di concordato.
Quanto alla forma si deve affermare che per i contratti di locazione ad uso non abitativo, quale si presume essere il contratto oggetto del presente quesito, vale il principio generale della libertà di forma, tale che lo stesso può essere stipulato anche verbalmente. Restano comunque salve le eccezioni relative ai rapporti di durata superiore a nove anni e ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per i quali è sempre richiesta la forma scritta ad substantiam.
In ogni caso per essere maggiormente precisi occorrerebbe analizzare gli atti di causa della procedura.