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Articolo 104 bis Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda

Dispositivo dell'art. 104 bis Legge fallimentare

(1) Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104 ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 107 (2), sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere (3) il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).

La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile (4). Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II [72-83 bis].

Note

(1) Articolo aggiunto dal d.lgs. 5/2006.
(2) Si deve svolgere quindi una procedura competitiva, come un'asta.
(3) La norma stabilisce un contenuto minimo per il contratto di affitto stipulato dal curatore, che non è previsto dal codice civile.
(4) La legge fallimentare si scosta dalla disciplina del codice civile, in quanto prevede che il curatore cui sia stata retrocessa l'azienda affittata non sia tenuto a rispondere dei debiti maturati durante la vigenza del contratto di affitto. La ratio della norma è tutelare i creditori del fallito dal rischio di dover rispondere anche di un dissennato esercizio dell'azienda da parte dell'affittuario.

Ratio Legis

La norma disciplina l'affitto dell'azienda del fallito, che spesso costituisce una alternativa più conveniente per i creditori concorsuali rispetto all'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa.

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LUIGI P. chiede
mercoledģ 13/01/2021 - Lombardia
“Buonasera, stiamo sottoscrivendo un contratto di affitto azienda dal Curatore, come famigliari della ditta fallita. Lo stesso ha dubbi sul concederci il diritto di prelazione (al futuro acquisto) di cui all'art 104 bis legge fallimentare, in quanto dice che danneggia e soffoca il meccanismo dei futuri rilanci di gara, riducendoli di numero e solo ad uno . Vi chiedo gentilmente se ciò sia vero o meno e in caso affermativo come risolvere tale problema onde ottenere la prelazione. Vi ringrazio e in attesa porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 14/01/2021
L’affitto d’azienda nel corso della procedura fallimentare ai sensi dell’art. 104 bis, comma 1, legge fallimentare può essere autorizzato dal giudice delegato, su proposta del curatore, previo parere favorevole del comitato dei creditori.

Il diritto di prelazione di cui all’art. 104 bis, comma 5, legge fallimentare può essere concesso solo previo parere favorevole del comitato dei creditori e autorizzazione espressa del giudice delegato.

Il fatto che siate in procinto di sottoscrivere il contratto di affitto d’azienda fa presumere che abbiate già avanzato una richiesta per l’affitto dell’azienda e che il giudice delegato, su proposta del curatore, l'abbia già autorizzato; tuttavia, se il curatore si rifiuta di inserire il diritto di prelazione a vostro favore, significa che non è stato richiesto congiuntamente alla vostra iniziale offerta di affitto d’azienda.

Se l’inserimento del diritto di prelazione costituisce una pretesa successiva all’originaria richiesta di affittare l’azienda del fallimento, il curatore, prima di poterlo accordare, dovrà chiedere ed ottenere un parere favorevole dal comitato di creditori e l'autorizzazione del giudice delegato anche a tale specifico riguardo, non potendo decidere liberamente sul punto.

Non si può costringere il curatore a concedere il diritto di prelazione; ciò che si può fare (sempre che non sia già stato fatto) è formalizzare al curatore una specifica richiesta di inserire nel contratto il diritto di prelazione in vostro favore; a quel punto il curatore dovrà sottoporla (insieme ad una sua relazione sul punto) al parere del comitato dei creditori e all’eventuale autorizzazione del giudice delegato. All’esito, dovrà attenersi alle risultanze di tale consultazione e all’autorizzazione giudiziale; entrambi aspetti che saranno comunque orientati dalla sua relazione.

Ciò premesso, la procedura di vendita dell’azienda dovrebbe essere indicata all’interno del programma di liquidazione, presentato dal curatore all’inizio della procedura.
Se fosse stata prescelta la modalità della vendita con incanto, con offerte in busta chiusa e successiva asta con offerte al rialzo, la procedura dei rialzi non verrebbe formalmente disturbata dalla concessione del diritto di prelazione, la quale, infatti, potrebbe essere esercitata dall’affittuario soltanto una volta che esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda (pertanto all’esito dell’asta), con le modalità e i termini di cui all’art. 104 bis, comma 5, legge fallimentare.

Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, la concessione del diritto di prelazione potrebbe scoraggiare la presentazione delle offerte, le quali rischierebbero di essere rese vane dal successivo esercizio del diritto di prelazione.