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Articolo 9 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Servizio di aiuto personale

Dispositivo dell'art. 9 Legge 104

1. Il servizio di aiuto personale, che può essere isitituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

  1. a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
  2. b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
  3. c) organizzazioni di volontariato.

3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.

4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Spiegazione dell'art. 9 Legge 104

La norma in questione istituisce il servizio di aiuto personale come misura di integrazione sociale e promozione dell’autonomia individuale delle persone con disabilità. Si tratta di un intervento assistenziale individualizzato, volto a garantire il supporto necessario per il compimento delle attività quotidiane e la partecipazione attiva alla vita sociale.

La gestione del servizio è demandata agli enti locali, anche tramite convenzioni con soggetti del Terzo Settore, ed è parte integrante del progetto globale di vita della persona, coerente con le politiche di inclusione e i diritti fondamentali.

Attraverso questa norma, il legislatore intende superare una logica meramente assistenzialistica, per promuovere la piena cittadinanza e il rispetto della dignità, libertà di scelta e autodeterminazione delle persone con disabilità.
Questa disposizione viene infatti introdotta con l’obiettivo di promuovere l’effettiva partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, garantendo l’autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane, attraverso un’assistenza non standardizzata ma individualizzata, compatibile con il progetto di vita del soggetto.

Il servizio di aiuto personale è una forma di assistenza individuale, finalizzata a supportare la persona con disabilità nelle attività della vita quotidiana. Può riguardare, ad esempio:
  • spostamenti e accompagnamento (a scuola, lavoro, strutture sanitarie);
  • cura della persona;
  • gestione della casa;
  • supporto nella comunicazione o nell’organizzazione personale.
Invero, come designato dalla norma, questo servizio viene offerto quando i destinatari si trovino in una situazione di limitazione dell’autonomia personale, che non sia superabile avvalendosi degli strumenti di ausilio a loro disposizione.

Non si tratta, dunque, di un servizio generico, ma di un intervento personalizzato, costruito attorno alla persona e coerente con il suo piano assistenziale individuale.
La legge non individua una specifica figura professionale e stabilisce che il servizio possa essere:
  • istituito e gestito direttamente dagli enti locali, in particolare dai Comuni, nell’ambito delle politiche sociali;
  • oppure affidato in convenzione a soggetti esterni, come:
  1. enti del Terzo Settore (associazioni, cooperative sociali),
  2. altri enti pubblici o privati accreditati.
Gli operatori possono quindi variare in base alla normativa locale, ma devono possedere idonee competenze e formazione, in ragione della peculiarità e della natura dell’attività prestata.

La finalità primaria è quella di garantire alla persona con disabilità una vita indipendente e la piena inclusione nella società, evitando l’isolamento e promuovendo la dignità della persona, in coerenza con l’art. 19 della Convenzione ONU, che sancisce il diritto alla vita indipendente e all’inclusione nella comunità, e la parità di opportunità, mediante un sostegno proporzionato e adeguato ai bisogni individuali.

Il servizio, in tal senso, non sostituisce l’assistenza familiare o istituzionale, ma si configura come complementare, per coprire aree non presidiate o assicurare un grado maggiore di tutela.

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