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Articolo 5 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Principi generali per i diritti della persona handicappata

Dispositivo dell'art. 5 Legge 104

1. La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

  1. a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
  2. b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
  3. c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
  4. d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;
  5. e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio- sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
  6. f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
  7. g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  8. h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
  9. i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
  10. l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;
  11. m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

Spiegazione dell'art. 5 Legge 104

L’articolo in esame illustra qual è la direttrice della Legge 104/92. Infatti, qui il legislatore spiega analiticamente e in modo chiaro come debba essere attuata la tutela delle persone con disabilità. La norma non introduce diritti soggettivi immediatamente azionabili, ma indica le linee guida lungo le quali si deve muovere l’intervento pubblico per essere realmente inclusivo e garantire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale.

Il legislatore, con l’art. 5, mira a rimuovere le cause invalidanti, favorire lo sviluppo dell’autonomia, e promuovere l’integrazione nella società della persona con disabilità. Per raggiungere questi obiettivi, l’intervento pubblico deve essere sistematico, scientificamente fondato e, soprattutto, diffusamente partecipato.

La disabilità viene qui concepita non solo come condizione individuale, ma anche come risultato dell’abbattimento di barriere culturali, ambientali e organizzative che ostacolano il pieno sviluppo della persona. Ne consegue che la promozione della dignità della persona disabile richiede un’azione multidisciplinare e coordinata, che coinvolga istituzioni, famiglie, centri di ricerca, enti locali e società civile.

La norma elenca una serie di obiettivi strategici mediante i quali mira a realizzare tali principi. Tra questi, figurano la promozione della ricerca scientifica, tecnologica, sociale, medico-genetica e psicopedagogica, attraverso programmi concordati con università, centri di ricerca, servizi sanitari e sociali, e la partecipazione a tale ricerca della persona con disabilità e della sua famiglia, se coinvolta dalla disabilità propria o di un familiare.

Oltre a ciò, sono previste ulteriori linee di intervento, tra cui iniziative dirette a migliorare l’autonomia personale, anche mediante l’ausilio di sussidi tecnici, e attività finalizzate a promuovere l’inclusione scolastica e lavorativa, eliminando ogni forma di esclusione sociale.

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