La presente disposizione richiama il 
diritto all’accesso equo e inclusivo all’informazione e alla comunicazione per le 
persone con disabilità. Superando ogni forma di discriminazione, la norma impone l’adozione di misure che permettano a chi ha limitazioni sensoriali o cognitive di 
fruire dei contenuti e dei mezzi comunicativi con modalità adeguate alle proprie esigenze. Ciò si traduce in un obbligo per la 
Pubblica Amministrazione e per i soggetti privati di adottare tecnologie assistive, sistemi alternativi di comunicazione e ogni strumento utile per garantire che il diritto all’informazione sia effettivo e non solo formale.
	 
	In virtù di quanto ivi disposto, le persone con disabilità devono poter accedere a tutte le forme di informazione, che siano pubbliche o private, attraverso strumenti e modalità che ne garantiscano la piena comprensione e fruibilità. Viene quindi sottolineata l’importanza della 
rimozione di ostacoli comunicativi e informativi, affinché le persone con deficit sensoriali, cognitivi o altre limitazioni possano comunque accedere ai servizi di comunicazione, avendo pari opportunità rispetto agli altri cittadini.
	 
	Il 
legislatore si propone di favorire lo 
sviluppo e l’adozione di 
tecnologie assistive, sistemi alternativi e aumentativi di comunicazione, sottotitoli, traduzioni in lingua dei segni, e altre soluzioni idonee.
	
	L’accesso garantito riguarda ogni ambito in cui l’informazione e la comunicazione sono essenziali: dalla Pubblica Amministrazione ai servizi privati, dai media tradizionali alle piattaforme digitali. È inoltre previsto un ruolo attivo degli enti pubblici e dei soggetti privati nel predisporre strumenti e servizi accessibili.