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Articolo 25 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Accesso alla informazione e alla comunicazione

Dispositivo dell'art. 25 Legge 104

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

Spiegazione dell'art. 25 Legge 104

La presente disposizione richiama il diritto all’accesso equo e inclusivo all’informazione e alla comunicazione per le persone con disabilità. Superando ogni forma di discriminazione, la norma impone l’adozione di misure che permettano a chi ha limitazioni sensoriali o cognitive di fruire dei contenuti e dei mezzi comunicativi con modalità adeguate alle proprie esigenze. Ciò si traduce in un obbligo per la Pubblica Amministrazione e per i soggetti privati di adottare tecnologie assistive, sistemi alternativi di comunicazione e ogni strumento utile per garantire che il diritto all’informazione sia effettivo e non solo formale.

In virtù di quanto ivi disposto, le persone con disabilità devono poter accedere a tutte le forme di informazione, che siano pubbliche o private, attraverso strumenti e modalità che ne garantiscano la piena comprensione e fruibilità. Viene quindi sottolineata l’importanza della rimozione di ostacoli comunicativi e informativi, affinché le persone con deficit sensoriali, cognitivi o altre limitazioni possano comunque accedere ai servizi di comunicazione, avendo pari opportunità rispetto agli altri cittadini.

Il legislatore si propone di favorire lo sviluppo e l’adozione di tecnologie assistive, sistemi alternativi e aumentativi di comunicazione, sottotitoli, traduzioni in lingua dei segni, e altre soluzioni idonee.

L’accesso garantito riguarda ogni ambito in cui l’informazione e la comunicazione sono essenziali: dalla Pubblica Amministrazione ai servizi privati, dai media tradizionali alle piattaforme digitali. È inoltre previsto un ruolo attivo degli enti pubblici e dei soggetti privati nel predisporre strumenti e servizi accessibili.

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