La presente disposizione richiama il
diritto all’accesso equo e inclusivo all’informazione e alla comunicazione per le
persone con disabilità. Superando ogni forma di discriminazione, la norma impone l’adozione di misure che permettano a chi ha limitazioni sensoriali o cognitive di
fruire dei contenuti e dei mezzi comunicativi con modalità adeguate alle proprie esigenze. Ciò si traduce in un obbligo per la
Pubblica Amministrazione e per i soggetti privati di adottare tecnologie assistive, sistemi alternativi di comunicazione e ogni strumento utile per garantire che il diritto all’informazione sia effettivo e non solo formale.
In virtù di quanto ivi disposto, le persone con disabilità devono poter accedere a tutte le forme di informazione, che siano pubbliche o private, attraverso strumenti e modalità che ne garantiscano la piena comprensione e fruibilità. Viene quindi sottolineata l’importanza della
rimozione di ostacoli comunicativi e informativi, affinché le persone con deficit sensoriali, cognitivi o altre limitazioni possano comunque accedere ai servizi di comunicazione, avendo pari opportunità rispetto agli altri cittadini.
Il
legislatore si propone di favorire lo
sviluppo e l’adozione di
tecnologie assistive, sistemi alternativi e aumentativi di comunicazione, sottotitoli, traduzioni in lingua dei segni, e altre soluzioni idonee.
L’accesso garantito riguarda ogni ambito in cui l’informazione e la comunicazione sono essenziali: dalla Pubblica Amministrazione ai servizi privati, dai media tradizionali alle piattaforme digitali. È inoltre previsto un ruolo attivo degli enti pubblici e dei soggetti privati nel predisporre strumenti e servizi accessibili.