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Articolo 72 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Pignoramento di fitti o pigioni

Dispositivo dell'art. 72 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

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Consulenze legali
relative all'articolo 72 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
martedì 08/11/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Il contribuente pensionato, riceve dall’Agente della Riscossione un atto di pignoramento “diretto”dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, notificato all’Istituto di credito, il cui conto corrente al momento della notifica dell’atto di pignoramento aveva un saldo a zero, affluendo in tal conto esclusivamente la pensione di circa euro 2.000.

Ebbene, è plausibile ritenere che vi sia il rischio che l’istituto bancario ignorando l’art. 72 bis cit. che esclude il pignoramento diretto della pensione, possa comunque eseguire entro i 60 giorni, il pignoramento diretto per i crediti pensionistici disattendendo la norma e per ciò accreditando all’Agente della Riscossione limitatamente alla parte pignorabile della pensione senza l’ordine del Giudice?

Al fine di ovviare a tale evenienza è auspicato già da subito un intervento legale e in che modo, o si deve attendere il decorso degli eventi ?

In ipotesi che la Banca accrediti direttamente quindi illegittimamente la parte della pensione pignorata all’Agente della riscossione, quale è la strategia legale che deve porre in essere il pensionato?

Il parere dovrà tenere conto anche l’evenienza in cui la banca accrediti totalmente la somma laddove giacente nel c/c laddove a seguto di una svista non si avvede che la causale è “ accredito pensione INPS” interpretando la provvista come somma totalmente da pignorare, in quanto non sono a conoscenza se la banca tramite la causale della rimessa, deve soddisfare il controllo della natura della provvista giacente nel conto corrente.

Cordialità.”
Consulenza legale i 16/11/2022
LAgenzia delle entrate-Riscossione è l’ente che svolge per conto dello Stato l’attività di riscossione dei tributi e dei contributi vantati dagli enti creditori.
Il legislatore nel 2015, ha previsto un procedimento “speciale” per quanto riguarda il pignoramento presso terzi dell’Agente della riscossione.
Come, ad esempio, il pignoramento sul conto corrente del contribuente caso oggetto della presente consulenza. La peculiarità è che diversamente a quanto accade nella procedura esecutiva ordinaria in questo caso l’agente procede alla riscossione mediante inserimento nell’atto di pignoramento dell’ordine al terzo, possessore dei beni del debitore o suo debitore, di pagamento delle somme dovute dal debitore. Nel procedimento ordinario di espropriazione invece nell’atto di pignoramento con cui si dà avvio al procedimento dev’essere contenuto l’atto di citazione in giudizio del debitore.
Venendo al caso concreto se lo stipendio o la pensione del debitore vengono accreditati su un conto corrente postale o bancario a lui intestato, tali somme non possono venire pignorate in toto. Infatti, se lo stipendio o la pensione si trovano accreditate sul conto corrente prima della notifica dell’atto di pignoramento, possono essere pignorati nella parte che eccede il valore di un mezzo dell’assegno sociale.
Annualmente il tetto massimo di pignorabilità viene modificato in base a quella che viene identificata come soglia del cosiddetto “minimo vitale”. Una cifra che individua la somma bastevole ad una persona per poter condurre una vita dignitosa. Tale limite viene calcolato in base al valore dell’assegno sociale ed è pari ad 1,5 volte il suo valore, quest’anno pari a 468,10 euro. Ciò significa 702,15 euro.
Se lo stipendio o la pensione vengono accreditati nella stessa data di notifica dell’atto di pignoramento o successivamente, la somma può essere vincolata entro le percentuali di seguito indicate
Se il pignoramento riguarda stipendi, salario, pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:
• fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
• tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
• sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
Per poter usufruire dei limiti del pignoramento del conto con lo stipendio o con la pensione è necessario che sul predetto rapporto bancario non confluiscano redditi di natura diversa.
Pertanto, nel caso di specie è obbligo della Banca effettuare tale controllo stante l’assenza di redditi diversi rispetto alla pensione.
Nel caso in cui la Banca per un errore di mancata diligenza non provvedesse al controllo della natura delle somme accreditate sul conto derivandone l’assegnazione al Agenzia delle Entrate - Riscossione per una percentuale più elevata e/o per l’intera somma accreditata sul conto, il debitore può tutelarsi procedendo ad instaurare un giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 615 del c.p.c..
Infatti, tale strumento può essere utilizzato per contestare il diritto del creditore alla soddisfazione della pretesa ovvero a procedere con l’esecuzione. Per i crediti tributari è intervenuta la Corte Costituzionale nel 2018 modificando la disciplina contenuta nell’art.[[ 57dispaccimpred]]. Nel 2018, con la sentenza n. 114 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del punto a) del primo comma dell’articolo art. 57 delle disp. accert. imp. redditi che non permetteva l’applicabilità di tale articolo.
Con ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Unite, n. 7822/2020 è stata stabilita la competenza del Tribunale Ordinario in merito alle opposizioni al pignoramento presso terzi avente ad oggetto il diritto di procedere all’esecuzione fra cui ricade la fattispecie del pignoramento di beni impignorabili, ovvero la fattispecie analizzata.
In ogni caso, il contribuente può evitare il blocco del conto corrente bancario o postale chiedendo la rateizzazione del debito. Il termine per la richiesta è di 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento presso terzi. Dopo il pagamento della prima rata del piano di ammortamento, il contribuente può ottenere lo sblocco del conto corrente.
Inoltre, il contribuente può usufruire della legge salva-suicidi o anche detta legge sul sovraindebitamento che consente una riduzione sostanziale dell’esposizione. In particolare:
  • per le obbligazioni contratte a seguito della propria attività lavorativa o professionale, si presenta in tribunale un programma di pagamento che deve trovare il consenso di almeno il 60% dei creditori; l’accordo viene poi ratificato dal tribunale (è il cosiddetto accordo coi creditori). Secondo la giurisprudenza questo iter si può azionare anche quando il creditore è uno solo, ossia l’Agenzia Entrate Riscossione. Con la legge salva suicidi, chi non per sua colpa non ha pagato le cartelle esattoriali e l’esposizione è talmente alta da non consentirgli di rimediare coi redditi di cui dispone, può quindi proporre all’Esattore un “saldo e stralcio”. Il programma di liquidazione va presentato a mezzo di un organismo di composizione della crisi (anche un avvocato o un commercialista);
  • per tutte le altre obbligazioni (non quindi quelle collegate all’impresa o all’attività lavorativa) si può ottenere la decurtazione del debito direttamente dal tribunale, senza il consenso dei creditori (cosiddetta procedura del piano del consumatore). Qui è il giudice a valutare la meritevolezza dell’offerta fatta dal contribuente e, se la valuta positivamente, accorda il taglio sul debito (che, a volte, può raggiungere cifre fino al 70-80%;
  • in ultimo è possibile disporre la vendita dei propri beni attraverso il tribunale e procedendo alla ripartizione del ricavato tra i creditori (cosiddetta procedura di liquidazione del patrimonio).

Infine, in merito all’opportunità di far intervenire immediatamente un legale, si ritiene che possa essere utile sia per interfacciarsi subito con la Banca così da evitare l’assegnazione errata dei beni ed in ogni caso la valutazione di risoluzioni alternative al fine di addivenire ad una chiusura anche bonaria con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.


LUIGI . P. chiede
martedì 09/07/2019 - Calabria
“Buongiorno. Ho un contratto di fitto di immobile da oltre 20 anni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Mi viene liquidato il canone ogni 6 mesi posticipati per un importo di poco inferiore a 8.000 euro. L' Agenzia Entrate-Riscossione ha attivato una procedura di pignoramento verso terzi. Essendo questa la mia fonte di sostentamento , assieme ad una pensione da ente privato di euro 550,00 (questa non é attaccabile in quanto al di sotto del minimo vitale), desidererei sapere se l'Agenzia Entrate-Riscossione può agire sul terzo per avere pagato 1/5 del mio credito da locazione, oppure può agire chiedendo al terzo di bloccare e corrispondere tutto l'importo che mi sarà accreditato. Ho 80 anni con problemi di salute e se si verificasse questo andrei incontro a grossi problemi, perché non potrei più fare fronte alle spese correnti. Grazie per la Vs. cortese risposta.”
Consulenza legale i 11/07/2019
Nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi, la regola generale contenuta nell’art. 545 del codice di procedura civile individua in primo luogo i crediti del debitore che non possono essere pignorati: i crediti alimentari, i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
La medesima norma individua poi dei limiti alla pignorabilità delle somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Quando si tratta di enti di riscossione (come l’agenzia delle entrate) può essere applicata una particolare procedura prevista dall’art. 72 bis del D.P.R. 602/73 che consente al concessionario di azionare il c.d. pignoramento diretto, cioè senza nessun obbligo di avviso al debitore e ordinando al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede.

In particolare, se si tratta di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore, in base all’art. 72 del predetto D.P.R., l’atto contiene “l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.”

Alla luce della normativa che precede, in risposta a quanto domandato nel quesito possiamo affermare quanto segue.

I canoni di locazione non rientrano né tra i crediti impignorabili né tra quelli soggetti a particolari limitazioni (come lo stipendio o la pensione).
Pertanto, ciò significa che l’agente di riscossione (avvalendosi della particolare procedura prevista dal D.P.R. 602/73) purtroppo può chiedere al terzo (nel Suo caso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) di pagare ad esso ente direttamente i canoni scaduti e non corrisposti nonché quelli a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui l’agenzia delle entrate procede.
Ciò chiaramente non toglie che, laddove vi siano i presupposti di legge, avverso l’atto di pignoramento esattoriale diretto notificato dal concessionario ai sensi dell’art. 72 bis d.p.r. 602/1973, possa essere presentata opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c. nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 57 del predetto DPR 602/1073.