Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 72 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Pignoramento di fitti o pigioni

Dispositivo dell'art. 72 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

9.582 consulenze svolte fino ad oggi!

(vedi l'archivio completo)

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 72 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R.F. chiede
lunedì 03/08/2026
“Buongiorno ho unmproblema con la rottamazione 5 mi hanno accettata hanno mandato i bollettini ho pagato la prima rata ma non riconoscono la sospensionevdel mio pignoramento terzi dei canoni 2 inquilini perche fatto con 72 bis...pero' hanno accettato la rottamazione cosi ora pago due volte per le stesse cartelle situazione insostenibile e profondamente scorretta da parte di ADER ... cosa posso fare?”
Consulenza legale i 06/08/2026
La situazione descritta richiede un intervento tempestivo, perché, in linea generale, il pagamento della prima rata della “rottamazione-quinquies” produce effetti rilevanti anche sulle procedure esecutive già avviate.



La rottamazione-quinquies è disciplinata dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Per i debiti effettivamente compresi nella domanda di definizione agevolata, la legge stabilisce innanzitutto che, dalla presentazione della domanda, Agenzia delle entrate-Riscossione non possa avviare nuove procedure esecutive e non possa proseguire quelle precedentemente iniziate, salvo il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. La disciplina prevede poi un effetto ancora più incisivo: il pagamento della prima rata, oppure dell’unica rata, determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, sempre con la sola eccezione espressamente prevista per il primo incanto già concluso positivamente. Questi effetti sono indicati, in particolare, nei commi 91 e 94 dell’articolo 1 della legge n. 199 del 2025.



Pertanto, il semplice fatto che il pignoramento sia stato effettuato utilizzando la procedura speciale prevista dall’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 non sembra, da solo, sufficiente a escludere l’applicazione della disciplina della rottamazione. L’articolo 72-bis disciplina infatti una particolare forma di pignoramento presso terzi, mediante la quale Agenzia delle entrate-Riscossione ordina direttamente al terzo debitore — nel nostro caso agli inquilini — di versare all’Agente della riscossione le somme dovute al contribuente, senza la necessità di ottenere preventivamente un’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Si tratta comunque, sotto il profilo sostanziale, di una procedura esecutiva presso terzi.



È però necessario distinguere con precisione tre diversi momenti.
Le somme che gli inquilini hanno già versato ad Agenzia delle entrate-Riscossione prima che diventasse efficace la sospensione o l’estinzione della procedura, di regola, non possono essere semplicemente restituite come se il pagamento non fosse mai avvenuto. Tali somme devono, tuttavia, essere correttamente imputate al debito per il quale il pignoramento è stato eseguito. Non è quindi giuridicamente ammissibile che Agenzia delle entrate-Riscossione incassi definitivamente, per i medesimi carichi, sia l’intero importo previsto dalla rottamazione sia ulteriori somme tramite il pignoramento, senza procedere al relativo scomputo o conguaglio. Occorre verificare contabilmente come siano state imputate le somme riscosse dagli inquilini e se siano state considerate nella comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata.



Diversa è la situazione dei canoni maturati dopo la presentazione della domanda e, soprattutto, dopo il pagamento della prima rata. Per tali somme esiste un argomento normativo molto forte per chiedere la cessazione dei versamenti da parte degli inquilini, dal momento che la legge dispone prima il divieto di prosecuzione della procedura esecutiva e poi, con il pagamento della prima rata, la sua estinzione. La formulazione della legge n. 199 del 2025 non contiene, per la rottamazione-quinquies, una specifica eccezione riferita ai pignoramenti ex articolo 72-bis già divenuti operativi o ai casi in cui il terzo abbia già riconosciuto il proprio debito. La sola eccezione espressamente prevista riguarda il primo incanto con esito positivo, situazione che evidentemente non ricorre nel pignoramento dei canoni di locazione.



È possibile che Agenzia delle entrate-Riscossione sostenga che, nel pignoramento diretto ex articolo 72-bis, l’ordine di pagamento notificato agli inquilini abbia già prodotto un effetto assimilabile all’assegnazione del credito e che, pertanto, i canoni successivamente maturati debbano continuare a essere versati. Questa interpretazione, tuttavia, non è automaticamente decisiva e deve essere contestata sulla base della disciplina speciale della rottamazione-quinquies. Occorre, infatti, distinguere l’effetto del pignoramento al momento della sua notificazione dall’espresso effetto estintivo successivamente previsto dalla legge per effetto del pagamento della prima rata.
Sotto questo profilo è significativa anche la differenza rispetto alla normale rateizzazione disciplinata dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973. Per la rateizzazione ordinaria la normativa contempla espressamente alcune ipotesi nelle quali il pagamento della prima rata non estingue un pignoramento presso terzi già giunto a una fase avanzata, per esempio quando il terzo abbia già reso una dichiarazione positiva o sia stato emesso un provvedimento di assegnazione. Una simile articolata serie di esclusioni non risulta riprodotta nella disciplina della rottamazione-quinquies, che fa salvo soltanto il primo incanto con esito positivo. Questa differenza normativa rafforza la possibilità di sostenere che l’effetto estintivo della rottamazione riguardi anche il pignoramento diretto dei canoni.



Prima di assumere una posizione definitiva è, comunque, indispensabile verificare che tutte le cartelle indicate nell’atto di pignoramento siano effettivamente comprese nella domanda accolta e nella comunicazione delle somme dovute. La rottamazione-quinquies ha, infatti, un ambito oggettivo più ristretto rispetto alle precedenti definizioni agevolate: non tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione sono automaticamente definibili. Se il pignoramento comprende anche cartelle o partite non inserite nella rottamazione, oppure debiti esclusi dalla misura agevolativa, Agenzia delle entrate-Riscossione potrebbe legittimamente proseguire l’esecuzione nei limiti di tali importi residui.
Occorre quindi confrontare analiticamente:
- l’atto di pignoramento notificato ai due inquilini;
- i numeri delle cartelle, degli avvisi o delle singole partite indicate nel pignoramento;
- la domanda di adesione alla rottamazione;
- la comunicazione di accoglimento e il prospetto delle somme dovute;
- la ricevuta di pagamento della prima rata;
- i versamenti già effettuati dagli inquilini, con le relative date;
- l’estratto di ruolo e la situazione debitoria aggiornata.



Il primo intervento da effettuare è presentare immediatamente ad Agenzia delle entrate-Riscossione, preferibilmente tramite PEC e attraverso un professionista, una formale istanza di cessazione o revoca degli effetti del pignoramento, richiamando l’articolo 1, commi 91 e 94, della legge n. 199 del 2025. All’istanza dovranno essere allegati la domanda di adesione, la comunicazione delle somme dovute, la ricevuta del pagamento della prima rata e l’atto di pignoramento. Si dovrà chiedere espressamente ad Agenzia delle entrate-Riscossione di comunicare ai due inquilini che non devono più effettuare i versamenti dei canoni, almeno per la parte riferibile ai carichi compresi nella definizione agevolata.
Nella stessa istanza è opportuno chiedere un rendiconto analitico delle somme già incassate attraverso il pignoramento, l’indicazione dei carichi sui quali sono state imputate e il ricalcolo dell’importo ancora dovuto. In tal modo si potrà accertare se si sta realmente verificando una duplicazione di pagamento oppure se le somme pignorate siano state contabilizzate in diminuzione del debito complessivo.
Non è consigliabile invitare autonomamente gli inquilini a interrompere i pagamenti senza avere almeno presentato l’istanza e senza una valutazione dell’atto di pignoramento. Gli inquilini, in quanto terzi pignorati, sono destinatari di un ordine formale dell’Agente della riscossione e potrebbero temere conseguenze personali qualora pagassero i canoni direttamente al proprietario. È quindi preferibile ottenere una comunicazione espressa di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure, in caso di rifiuto o mancata risposta, un provvedimento dell’autorità giudiziaria competente.



Qualora Agenzia delle entrate-Riscossione respinga l’istanza o continui a incassare i canoni senza fornire una motivazione adeguata, sarà necessario valutare un’azione giudiziaria urgente. Il rimedio concretamente utilizzabile dipende dalla natura dei debiti, dal contenuto dell’atto, dal momento in cui è sorto il motivo di contestazione e dall’autorità munita di giurisdizione. Potrebbe essere configurabile un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile, fondata su un fatto estintivo o impeditivo sopravvenuto, rappresentato dall’adesione alla definizione e dal pagamento della prima rata; in altri casi potrebbero assumere rilievo la giurisdizione tributaria e l’impugnazione degli atti della riscossione. La scelta deve essere compiuta dopo avere esaminato tutta la documentazione, perché un errore nell’individuazione del giudice competente potrebbe ritardare la tutela.



In conclusione, la posizione di Agenzia delle entrate-Riscossione non può essere considerata automaticamente corretta soltanto perché il pignoramento è stato eseguito ai sensi dell’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973. Se le cartelle pignorate coincidono integralmente con quelle comprese nella rottamazione e la prima rata è stata regolarmente pagata, vi sono solidi elementi normativi per chiedere l’estinzione della procedura e l’interruzione dei versamenti dei canoni successivi. Rimane invece necessario verificare il trattamento delle somme già versate e l’eventuale presenza, nel pignoramento, di carichi non definibili o non inseriti nella domanda.
La questione va quindi affrontata non interrompendo i pagamenti della rottamazione, che devono continuare regolarmente per evitare la perdita del beneficio, ma presentando immediatamente una contestazione formale, documentata e accompagnata dalla richiesta di rendiconto, scomputo delle somme riscosse e comunicazione liberatoria ai due inquilini.

Anonimo chiede
martedì 08/11/2022 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Il contribuente pensionato, riceve dall’Agente della Riscossione un atto di pignoramento “diretto”dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, notificato all’Istituto di credito, il cui conto corrente al momento della notifica dell’atto di pignoramento aveva un saldo a zero, affluendo in tal conto esclusivamente la pensione di circa euro 2.000.

Ebbene, è plausibile ritenere che vi sia il rischio che l’istituto bancario ignorando l’art. 72 bis cit. che esclude il pignoramento diretto della pensione, possa comunque eseguire entro i 60 giorni, il pignoramento diretto per i crediti pensionistici disattendendo la norma e per ciò accreditando all’Agente della Riscossione limitatamente alla parte pignorabile della pensione senza l’ordine del Giudice?

Al fine di ovviare a tale evenienza è auspicato già da subito un intervento legale e in che modo, o si deve attendere il decorso degli eventi ?

In ipotesi che la Banca accrediti direttamente quindi illegittimamente la parte della pensione pignorata all’Agente della riscossione, quale è la strategia legale che deve porre in essere il pensionato?

Il parere dovrà tenere conto anche l’evenienza in cui la banca accrediti totalmente la somma laddove giacente nel c/c laddove a seguto di una svista non si avvede che la causale è “ accredito pensione INPS” interpretando la provvista come somma totalmente da pignorare, in quanto non sono a conoscenza se la banca tramite la causale della rimessa, deve soddisfare il controllo della natura della provvista giacente nel conto corrente.

Cordialità.”
Consulenza legale i 16/11/2022
LAgenzia delle entrate-Riscossione è l’ente che svolge per conto dello Stato l’attività di riscossione dei tributi e dei contributi vantati dagli enti creditori.
Il legislatore nel 2015, ha previsto un procedimento “speciale” per quanto riguarda il pignoramento presso terzi dell’Agente della riscossione.
Come, ad esempio, il pignoramento sul conto corrente del contribuente caso oggetto della presente consulenza. La peculiarità è che diversamente a quanto accade nella procedura esecutiva ordinaria in questo caso l’agente procede alla riscossione mediante inserimento nell’atto di pignoramento dell’ordine al terzo, possessore dei beni del debitore o suo debitore, di pagamento delle somme dovute dal debitore. Nel procedimento ordinario di espropriazione invece nell’atto di pignoramento con cui si dà avvio al procedimento dev’essere contenuto l’atto di citazione in giudizio del debitore.
Venendo al caso concreto se lo stipendio o la pensione del debitore vengono accreditati su un conto corrente postale o bancario a lui intestato, tali somme non possono venire pignorate in toto. Infatti, se lo stipendio o la pensione si trovano accreditate sul conto corrente prima della notifica dell’atto di pignoramento, possono essere pignorati nella parte che eccede il valore di un mezzo dell’assegno sociale.
Annualmente il tetto massimo di pignorabilità viene modificato in base a quella che viene identificata come soglia del cosiddetto “minimo vitale”. Una cifra che individua la somma bastevole ad una persona per poter condurre una vita dignitosa. Tale limite viene calcolato in base al valore dell’assegno sociale ed è pari ad 1,5 volte il suo valore, quest’anno pari a 468,10 euro. Ciò significa 702,15 euro.
Se lo stipendio o la pensione vengono accreditati nella stessa data di notifica dell’atto di pignoramento o successivamente, la somma può essere vincolata entro le percentuali di seguito indicate
Se il pignoramento riguarda stipendi, salario, pensioni o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:
• fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
• tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
• sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
Per poter usufruire dei limiti del pignoramento del conto con lo stipendio o con la pensione è necessario che sul predetto rapporto bancario non confluiscano redditi di natura diversa.
Pertanto, nel caso di specie è obbligo della Banca effettuare tale controllo stante l’assenza di redditi diversi rispetto alla pensione.
Nel caso in cui la Banca per un errore di mancata diligenza non provvedesse al controllo della natura delle somme accreditate sul conto derivandone l’assegnazione al Agenzia delle Entrate - Riscossione per una percentuale più elevata e/o per l’intera somma accreditata sul conto, il debitore può tutelarsi procedendo ad instaurare un giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 615 del c.p.c..
Infatti, tale strumento può essere utilizzato per contestare il diritto del creditore alla soddisfazione della pretesa ovvero a procedere con l’esecuzione. Per i crediti tributari è intervenuta la Corte Costituzionale nel 2018 modificando la disciplina contenuta nell’art.[[ 57dispaccimpred]]. Nel 2018, con la sentenza n. 114 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del punto a) del primo comma dell’articolo art. 57 delle disp. accert. imp. redditi che non permetteva l’applicabilità di tale articolo.
Con ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Unite, n. 7822/2020 è stata stabilita la competenza del Tribunale Ordinario in merito alle opposizioni al pignoramento presso terzi avente ad oggetto il diritto di procedere all’esecuzione fra cui ricade la fattispecie del pignoramento di beni impignorabili, ovvero la fattispecie analizzata.
In ogni caso, il contribuente può evitare il blocco del conto corrente bancario o postale chiedendo la rateizzazione del debito. Il termine per la richiesta è di 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento presso terzi. Dopo il pagamento della prima rata del piano di ammortamento, il contribuente può ottenere lo sblocco del conto corrente.
Inoltre, il contribuente può usufruire della legge salva-suicidi o anche detta legge sul sovraindebitamento che consente una riduzione sostanziale dell’esposizione. In particolare:
  • per le obbligazioni contratte a seguito della propria attività lavorativa o professionale, si presenta in tribunale un programma di pagamento che deve trovare il consenso di almeno il 60% dei creditori; l’accordo viene poi ratificato dal tribunale (è il cosiddetto accordo coi creditori). Secondo la giurisprudenza questo iter si può azionare anche quando il creditore è uno solo, ossia l’Agenzia Entrate Riscossione. Con la legge salva suicidi, chi non per sua colpa non ha pagato le cartelle esattoriali e l’esposizione è talmente alta da non consentirgli di rimediare coi redditi di cui dispone, può quindi proporre all’Esattore un “saldo e stralcio”. Il programma di liquidazione va presentato a mezzo di un organismo di composizione della crisi (anche un avvocato o un commercialista);
  • per tutte le altre obbligazioni (non quindi quelle collegate all’impresa o all’attività lavorativa) si può ottenere la decurtazione del debito direttamente dal tribunale, senza il consenso dei creditori (cosiddetta procedura del piano del consumatore). Qui è il giudice a valutare la meritevolezza dell’offerta fatta dal contribuente e, se la valuta positivamente, accorda il taglio sul debito (che, a volte, può raggiungere cifre fino al 70-80%;
  • in ultimo è possibile disporre la vendita dei propri beni attraverso il tribunale e procedendo alla ripartizione del ricavato tra i creditori (cosiddetta procedura di liquidazione del patrimonio).

Infine, in merito all’opportunità di far intervenire immediatamente un legale, si ritiene che possa essere utile sia per interfacciarsi subito con la Banca così da evitare l’assegnazione errata dei beni ed in ogni caso la valutazione di risoluzioni alternative al fine di addivenire ad una chiusura anche bonaria con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.


LUIGI . P. chiede
martedì 09/07/2019 - Calabria
“Buongiorno. Ho un contratto di fitto di immobile da oltre 20 anni con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Mi viene liquidato il canone ogni 6 mesi posticipati per un importo di poco inferiore a 8.000 euro. L' Agenzia Entrate-Riscossione ha attivato una procedura di pignoramento verso terzi. Essendo questa la mia fonte di sostentamento , assieme ad una pensione da ente privato di euro 550,00 (questa non é attaccabile in quanto al di sotto del minimo vitale), desidererei sapere se l'Agenzia Entrate-Riscossione può agire sul terzo per avere pagato 1/5 del mio credito da locazione, oppure può agire chiedendo al terzo di bloccare e corrispondere tutto l'importo che mi sarà accreditato. Ho 80 anni con problemi di salute e se si verificasse questo andrei incontro a grossi problemi, perché non potrei più fare fronte alle spese correnti. Grazie per la Vs. cortese risposta.”
Consulenza legale i 11/07/2019
Nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi, la regola generale contenuta nell’art. 545 del codice di procedura civile individua in primo luogo i crediti del debitore che non possono essere pignorati: i crediti alimentari, i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
La medesima norma individua poi dei limiti alla pignorabilità delle somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Quando si tratta di enti di riscossione (come l’agenzia delle entrate) può essere applicata una particolare procedura prevista dall’art. 72 bis del D.P.R. 602/73 che consente al concessionario di azionare il c.d. pignoramento diretto, cioè senza nessun obbligo di avviso al debitore e ordinando al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede.

In particolare, se si tratta di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore, in base all’art. 72 del predetto D.P.R., l’atto contiene “l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.”

Alla luce della normativa che precede, in risposta a quanto domandato nel quesito possiamo affermare quanto segue.

I canoni di locazione non rientrano né tra i crediti impignorabili né tra quelli soggetti a particolari limitazioni (come lo stipendio o la pensione).
Pertanto, ciò significa che l’agente di riscossione (avvalendosi della particolare procedura prevista dal D.P.R. 602/73) purtroppo può chiedere al terzo (nel Suo caso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) di pagare ad esso ente direttamente i canoni scaduti e non corrisposti nonché quelli a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui l’agenzia delle entrate procede.
Ciò chiaramente non toglie che, laddove vi siano i presupposti di legge, avverso l’atto di pignoramento esattoriale diretto notificato dal concessionario ai sensi dell’art. 72 bis d.p.r. 602/1973, possa essere presentata opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615, 617 e 619 c.p.c. nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 57 del predetto DPR 602/1073.