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Articolo 41 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 13/06/2025]

Accertamento d'ufficio

Dispositivo dell'art. 41 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorché regolarmente tenute.

I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali.

Se il reddito complessivo è determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il quinto comma dell'articolo 38.

Agli effetti dell'imposta locale sui redditi, il reddito complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate nell'art. 6 del decreto indicato nel precedente comma è considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.

Spiegazione dell'art. 41 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

La norma disciplina i casi in conseguenza dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero della presentazione di una dichiarazione nulla.
In tali situazioni, l’Amministrazione procede all’accertamento del reddito “d’ufficio” attraverso l’accertamento induttivo.
Si ha ipotesi di omessa presentazione in tutti quei casi il contribuente, ancorché colpito da errore sull’obbligo di dichiarazione, non provveda alla sua presentazione nei termini stabiliti.
In tal caso l’Amministrazione riprende a tassazione i redditi determinati presuntivamente.
Dalla determinazione del reddito in tal modo eseguita, l’Amministrazione ha l’obbligo di determinare anche i costi che il contribuente avrebbe presuntivamente sostenuto al fine di ottenere la base imponibile su cui determinare l’obbligazione tributaria.
E' altresì prevista a carico del contribuente una sanzione nel caso di omessa (o tardiva) presentazione della dichiarazione.
Si ha invece dichiarazione nulla quando non vengono osservate le disposizioni indicate nel titolo I del d.p.r. 600/73. in particolare, quando, ad esempio, non venga presentata sui modelli precompilati approvati dal Ministero ovvero quando difetti della firma del contribuente.

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