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Articolo 153 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis D.P.R. n. 602 del 1973

Dispositivo dell'art. 153 Decreto "Rilancio"

1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72 bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. Tenuto conto degli effetti economici dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1 prevede, nel periodo di sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, del DL n. 18/2020, la non applicazione delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, in modo che il debitore possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle P.A. anche nel caso in cui sia inadempiente, per un importo pari almeno a 5.000,00 euro, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più di cartelle di pagamento. Tale previsione produrrà effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, anche in data antecedente al predetto periodo, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973, che resteranno prive di ogni effetto, con la conseguenza che i “soggetti pubblici” di cui all’art. 48-bis, comma 1, dello stesso DPR n. 602/1973 procederanno al pagamento a favore del beneficiario.]]

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Consulenze legali
relative all'articolo 153 Decreto "Rilancio"

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Luigi M. chiede
martedì 08/09/2020 - Campania
“Spett.le Brocardi
formuliamo il seguente quesito:
la società omissis srl ha un debito verso INPS e INAIL iscritto al ruolo per circa € 200.000.
In periodo Covid il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato con decreto in € 53.000 l’importo dovuto alla società quale saldo di un contributo (contratto d’area) per tutti gli investimenti nell’ambito del contratto d’area della provincia di omissis.
Non ricevendo tale importo né alcuna comunicazione in proposito, la società rivolge un sollecito al MISE il quale risponde di avere dato disposizione alla Cassa Deposito e Prestiti di canalizzare tale importo ad INPS ed INAIL in pro quota in ottemperanza alla normativa che prevede per i pagamenti della pubblica amministrazione superiori a €5.000 la verifica di eventuali pendenze verso la P.A.;
la società eccepisce che il D.l. 34/2020 art. 53 e la relativa legge di conversione 77-2020 hanno sospeso tali verifiche dapprima fino a 31/08/2020 termine poi spostato al 15/10/2020 e che in ogni caso non si è tenuto conto della regola sulla partecipazione dei privati al provvedimento amministrativo.
Il decreto di concessione definitiva emesso dal MISE all’art.7 recita:
è disposta la liquidazione da parte di Cassa depositi e prestiti a favore di INPS, sede di omissis, per importo di € 52.000 e a favore di INAIL, sede di omissis, per l’importo di € 1.610 come specificato in premesse.

QUESITO:
a) è corretta la posizione della società ?

b) in caso affermativo è corretto, trattandosi di credito liquido ed esigibile, richiedere un decreto ingiuntivo con provvisorie esecuzioni verso il MISE?”
Consulenza legale i 15/09/2020
La risposta ad entrambe le domande è affermativa, pur con qualche opportuna precisazione.

In merito al primo profilo, si rileva che l’art. 153, D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 (cd. “Decreto rilancio”), ha sospeso per il periodo dal 8 marzo al 15 ottobre l’applicazione dell’art. 48 bis, D.P.R. n. 602/1973, che impone alla P.A., prima di disporre qualsiasi pagamento superiore a 5.000 Euro, di verificare se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo (in caso esito positivo della verifica, l’Amministrazione non deve effettuare il versamento).
Per ovvi motivi non è ancora possibile reperire alcun contributo giurisprudenziale relativo alla suddetta norma, ma si nota che essa non presenta particolari difficoltà applicative e che è stata prevista al fine di fronteggiare la crisi economica e di liquidità determinata dall’emergenza sanitaria.
Secondo quanto si legge nel quesito, la liquidazione del contributo in esame è avvenuta proprio nel lasso di tempo considerato dal predetto articolo e, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere direttamente al pagamento di quanto dovuto al beneficiario, senza espletare alcuna verifica e, soprattutto, senza la possibilità di bloccare l’erogazione delle somme.
Pertanto, i rilievi mossi dalla società nei confronti del Ministero per lo sviluppo economico appaiono condivisibili, a parte il piccolo refuso nella citazione dell’articolo di riferimento (art. 153 e non 53 del D. L. cit.).

Per quanto concerne le eventuali iniziative giudiziali da intraprendere, va premesso che la presente controversia non appartiene alla giurisdizione ordinaria, bensì a quella amministrativa.
In generale, in materia di controversie riguardanti la concessione di contributi pubblici, viene riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è attribuito direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione, mentre vengono demandate al giudice amministrativo solo le questioni concernenti una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Consiglio di Stato, sez. V, 06 giugno 2019, n. 3832).
Secondo quanto si legge nel quesito, però, i contributi in questione non sono “ordinarie” sovvenzioni pubbliche, ma sono erogati nell’ambito di un contratto d’area.
Tali contratti costituiscono uno strumento concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché con altri soggetti interessati, che hanno lo scopo di favorire lo sviluppo economico e le iniziative imprenditoriali in territori circoscritti (art. 2, c. 203 e ss., L. n. 662/1996).
Date le loro peculiari caratteristiche, la giurisprudenza comprende i contratti d’area tra gli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo, che sono attribuiti –anche per quanto riguarda la fase dell’esecuzione- alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), D. Lgs. n. 104/2010 (Cassazione civile, SS.UU., 12 aprile 2019, n. 10377; T.A.R. Napoli, sez. III, 03 giugno 2015, n. 3012).
Pertanto, ogni domanda andrà promossa davanti al TAR territorialmente competente e non, invece, davanti al Tribunale.

Tanto chiarito, anche nel processo amministrativo è prevista la possibilità di chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 118, D. Lgs. n. 104/2010.
I presupposti sono gli stessi stabiliti dall’art. 633 e ss. c.p.c., ossia l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su idonea prova scritta (che nella specie potrebbe essere anche il decreto del MISE).
Tuttavia, si nota che nel processo amministrativo i poteri cautelari del TAR sono molto ampi e comprendono tutte le misure, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, oltre alla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata direttamente all’esito dell’udienza cautelare (artt. 55 e 60, D. Lgs. n. 104/2010).
È opportuno, dunque, farsi consigliare dal legale che si occuperà della questione in merito alla scelta del mezzo processuale, tra i vari a disposizione, maggiormente adatto ad ottenere nel caso concreto la soddisfazione delle pretese della società.