Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 118 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Decreto ingiuntivo

Dispositivo dell'art. 118 Codice del processo amministrativo

1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.

Spiegazione dell'art. 118 Codice del processo amministrativo

La norma in esame è l’unica contenuta nel Titolo IV del Libro IV del Codice del processo amministrativo, relativo al procedimento di ingiunzione nel processo amministrativo.

In particolare, si prevede che nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del Codice di procedura civile.

Tale disposizione è stata introdotta in quanto l’ampliamento della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ha comportato l’esigenza di predisporre degli strumenti che consentano al ricorrente una tutela sommaria del diritto soggettivo fatto valere: anche nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A., pertanto, può essere emesso un decreto ingiuntivo quando il ricorrente vanti un credito per una somma di denaro liquida ed esigibile e presenti una prova scritta. Sull’esatta definizione di questi presupposti, si rinvia perciò agli artt. 633 e ss. c.p.c.

Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato.
L'opposizione si propone con ricorso.

Massime relative all'art. 118 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 1498/2017

Nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi al decreto ingiuntivo sono dovute solo in relazione alle spese necessarie ad ottenere la definitività del decreto (richiesta ed estrazione di copie, notificazione, apposizione della dichiarazione di definitività da parte della cancelleria), alla pubblicazione, all'esame e alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, nonché le spese e i diritti di procuratore relative all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (nella specie dell'Amministrazione), e ciò in considerazione del fatto che egli può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza e, una volta scelta questa seconda via, non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dall'eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto.

Cass. civ. n. 16308/2013

La previsione normativa di cui all'art. 118 c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010) prevede che nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il Capo 1° del Titolo 1° del Libro 4° del c.p.c. e, dunque, il procedimento di ingiunzione. In tal senso, pertanto, in ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sussiste per l'interessato la possibilità di chiedere il decreto ingiuntivo al giudice predetto.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!