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Articolo 48 bis Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 16/09/2022]

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Dispositivo dell'art. 48 bis Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018(1).

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito(2).

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 36, comma 2-undecies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
(2) Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 153, comma 1) che "Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario".

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Consulenze legali
relative all'articolo 48 bis Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. Z. chiede
mercoledģ 23/11/2022 - Abruzzo
“Vorrei sapere se la verifica art 48 bis DPR 602/73 si applica su un pagamento di un lodo arbitrale che ha visto soccombente il comune al pagamento di € 320.000,00 più interessi legali per un risarcimento danno NON causato da obbligazione privatistica, appalto, contratto di fornitura e servizi, ma esclusivamente un rapporto civilistico, tra l'altro la stessa sentenza pur esecutiva è stata appellata alla corte di Appello.
ringrazio per la celere risposta.”
Consulenza legale i 30/11/2022
L’art. 48-bis del DPR 602/73 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente […]”.
A tal proposito la Circolare MEF 22/2008 ha chiarito il presupposto oggettivo per cui si ritiene che “pagamento” si riferisca elettivamente all’adempimento di un obbligo contrattuale e, comunque, non possa che avere natura privatistica.
La Circolare MEF 13/2018 ha ribadito che l’obbligazione di pagamento da assoggettare alla verifica può derivare da contratto ovvero da fatto illecito o da ogni altro o fatto idoneo a produrla in conformità all’ordinamento giuridico.
Inoltre, sempre la Circolare del 2008 ha specificato che non sono oggetto di verifica ex art. 48-bis i pagamenti relativi a:
  • versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;
  • rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona;
  • corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona;
  • pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o operazioni di peacekeeping;
  • pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico o per fronteggiare situazioni di calamità;
  • pagamenti a titolo di assegno alimentare;
  • sussidi e provvidenze per maternità, malattie e sostentamento;
  • indennità per inabilità temporanea al lavoro;
  • finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.
La voce indicata nel quesito si ritiene posso essere soggetta a verifica, essendo riconducibile alla nozione di pagamento e non ricompresa tra i pagamenti esclusi.

A. P. chiede
mercoledģ 14/09/2022 - Lombardia
“Una Società ha ricevuto una cartella esattoriale ed stata correttamente rateizzata entro i 60 giorni dalla notifica.
Il provvedimento di accoglimento è stato ricevuto entro i 60 giorni e, sempre entro tale data, è stata pagata la prima ratadella rateazione.
Ora risulta in regola con tutti i pagamenti delle rate alle relative scadenze.
La Società deve ora ricevere dei pagamenti da una PA per canoni di locazione.
Ai fini del 48 bis del 602/73, in sede di verifica da parte della PA prima di effettuare il pagamento alla Società, il fatto che la cartella sia stata rateizzata e il pagamento delle rate sia regolare determina lo status di "non inadempiente" e, quindi, la PA procederà al pagamento di quanto dovuto.
In generale, se la cartella risulta rateizzata non viene considerata ai fini del 48-bis (come se tale cartella non esistesse ai fini della verifica) e quindi non determina alcun blocco del pagamento da parte della PA. L'ADER, in questo caso, darà esito favorevole alla verifica e la PA procederà al pagamento.
grazie”
Consulenza legale i 22/09/2022
L’art. 48 bis del DPR 602/73 stabilisce che la pubblica amministrazione prima di effettuare pagamenti di importi superiori a euro 5.000 debba verificare “se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo”. Qualora il beneficiario, dai controlli effettuati, risulti avere delle somme iscritte a ruolo, la pubblica amministrazione ha il dovere di segnalare la circostanza all’agente di riscossione e sospendere il pagamento.

Sempre al comma 1, il predetto articolo specifica tuttavia che “la presente disposizione non si applica alle aziende o società […] che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto”. L’articolo 19 richiamato fa riferimento alle dilazioni di pagamento concesse dall’agente della riscossione.
Pertanto nel caso in esame è corretto ritenere che la società potrà incassare dalla pubblica amministrazione l’importo di sua competenza nonostante la stessa abbia ricevuto una cartella esattoriale, purchè quest’ultima sia stata rateizzata nei termini previsti e la società sia in regola con tutti i pagamenti delle diverse rate. Il debitore non può cioè essere ritenuto inadempiente se ha ottenuto la dilazione delle somme iscritte a ruolo.

Si specifica che l’inadempienza dovrebbe "riemergere” qualora il contribuente decada del beneficio della dilazione, e questo nel sistema attuale si verifica ad esempio se il contribuente omette di pagare alcune rate del piano anche non consecutive (il numero di rate omesse che portano alla decadenza della rateazione dipende dal momento in cui la stessa è stata concessa).

Anonimo chiede
giovedģ 13/01/2022 - Puglia
“Il sig. X ottiene sentenza di condanna del Ministero ai sensi della Legge Pinto.
Il sig. X non ricevendo il pagamento si rivolge al TAR ed ottiene a suo favore sentenza di ottemperanza.
Il Ministero sospende il pagamento dell'indennizzo, in data 30.04.2020, poiché superiore a euro 5000,00 (ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/73) ma l'agente della riscossione non notifica entro 60 giorni (art. 3 comma VI D.M. 18 gennaio 2008, n. 40) da calcolarsi dal 30.04.2020, l'atto di pignoramento ai sensi dell'articolo 72-bis del citato DPR n. 602/73.
Il sig. X dopo molto tempo, in data 29.11.2021, deposita reclamo al TAR per obbligare il Ministero a pagare e il Ministero in data 11.10.2021, inspiegabilmente per la seconda volta, informa il ricorrente di aver sospeso il pagamento ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/73.
A seguito di udienza su reclamo (depositato il 29.11.2021) l'avvocatura chiede un rinvio, poi concesso dal TAR, per meglio articolare la vicenda visto la seconda sospensione del pagamento da parte del Ministero.
Domanda: il sig. X, alla luce di quanto precede, può ottenere il pagamento dell’indennizzo visto che l’agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento nei termini (entro 60 giorni da calcolarsi dal 30.04.2020)?”
Consulenza legale i 20/01/2022
L’art. 48 bis, D.P.R. n. 602/1973, impone alle Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare a qualunque titolo (compreso il risarcimento del danno da ritardo giudiziario) il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, di verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
In caso affermativo, la P.A. sospende il versamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Le disposizione di attuazione di tale norma sono contenute nel D.M. n. 40/2008, che fornisce anche la risposta al presente quesito.
L’articolo 3 del citato Decreto, infatti, stabilisce che “Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell' articolo 72 bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario”.
Ma soprattutto, nel caso specifico rileva l’art. 153, D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020, aveva disposto la sospensione delle cosiddette “verifiche 48 bis” per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 a causa dell’emergenza sanitaria, sancendo inoltre l’inefficacia di quelle antecedenti per le quali l'agente della riscossione non avesse ancora notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72 bis cit..

Sarebbe dunque opportuno far presente tali profili al Collegio (con memoria o in udienza), sottolineando che la prima sospensione non era giustificata e che il Ministero avrebbe dovuto procedere già allora al pagamento, considerato che si cadeva proprio all’interno del lasso di tempo considerato dal cd. Decreto Rilancio.