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Articolo 7 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 7 Costituzione

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani (1).

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti (2), accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale (3).

Note

(1) La disposizione è la sintesi delle proposte di Togliatti e Tupini in Assemblea Costituente: il valore dichiarativo del superamento di ogni forma di cesaropapismo o di teocrazia crea il presupposto di parità cui ancorare i successivi rapporti tra Stato e Chiesa.
I due ordinamenti sovrani, inoltre, venivano riconosciuti anche ai fini della vigenza dei Patti Lateranensi.
(2) Il vero valore del co. II dell'articolo in esame concerne la procedura per la produzione della normativa pattizia: da un lato si ridà valore ai Patti Lateranensi di un ventennio prima, dall'altro si conferisce nuova linfa alle materie suscettibili di modificazioni concordate tra Stato italiano e Chiesa cattolica. Infatti, successivamente, nel febbraio 1984 veniva sottoscritto un nuovo Accordo di modifiche, disciplinando nelle sue tre parti (Preambolo, quattordici articoli sostanziali ed infine il Protocollo addizionale) l'applicazione dei Patti Lateranensi e le modifiche convenute (ad es., ricordiamo l'intervenuta legislazione sul divorzio).
(3) Secondo la più autorevole dottrina, viene costituzionalizzato il procedimento di produzione bilaterale, definendo la disposizione come "norma sulle fonti". Resta pur sempre salvo il procedimento di cui all'art. 138 Cost., che pur essendo norma unilaterale potrebbe sovvertire i principi espressi pattiziamente. Sul punto la Corte costituzionale si è espressa più volte (sentt. 30 e 32 del 1971, 175 del 1973, 1 del 1977), perlopiù ribadendo la parificazione tra le norme concordatarie e quelle portate da leggi costituzionali, quantomeno dal punto di vista della forza passiva.

Spiegazione dell'art. 7 Costituzione

La Carta Costituzionale contiene, all'interno dei primi dodici articoli, i principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano.

A differenza di altre Costituzioni straniere, il Costituente ha preferito inserire tali principi direttamente nel testo della Carta fondamentale, senza cioè relegarli in un preambolo separato, al fine di evitare qualsiasi dubbio sull'ampiezza della propria efficacia e sulla immediata applicabilità.

Così facendo, i principi non fungono solamente da criteri guida cui i poteri pubblici devono conformarsi, ma altresì come norme che vincolano l'interprete.

Lo Stato italiano è una Repubblica laica ed aconfessionale, vale a dire che manca una religione ufficiale. Corollario principale è che tutte le leggi, i regolamenti e l'attività della Pubblica Amministrazione sono conformati al principio di laicità, che non tollera indebite ingerenze della religione nella vita politica dei cittadini.

L'articolo in esame sancisce innanzitutto l'originarietà dell'ordinamento della Chiesa Cattolica, attribuendo ad essa l'indipendenza e la sovranità, tipica degli ordinamenti statali.

I rapporti tra l'ordinamento statale e clericale sono regolati dai Patti Lateranensi, stipulati l'11 febbraio del 1929. Per espressa disposizione costituzionale, essi possono essere modificati solamente previo accordo tra i due ordinamenti oppure, in alternativa qualora manchi un accordo, mediante procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost..

Ad essere stato costituzionalizzato non è dunque il contenuto dei Patti Lateranensi, bensì il principio pattizio.

Ad ogni modo essi hanno forza costituzionale e quindi resistono all'abrogazione di norme di legge ordinaria, nonché derogare a norme di carattere costituzionale, essendo norme pattizie a carattere speciale.

Il 18 febbraio 1984 venne stipulato un nuovo accordo (detto di “Villa Madama”) con cui sono state operate delle opportune modificazioni, abrogando innanzitutto il principio della religione di Stato, confermando la laicità dello Stato, nonché sul matrimonio concordatario.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

7 Nella definizione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, se tutti i membri della Commissione hanno convenuto che si deve riconoscere il diritto della Chiesa alla piena indipendenza nei suoi ordinamenti interni, alcuni hanno fatto riserve sulla formula di riconoscimento della sovranità. E se tutte le correnti politiche hanno dichiarato che non pensano a denunciare i patti del Laterano, alcune si sono opposte ad inserire il loro riconoscimento nella costituzione, quasi fossero parti dell'ordinamento della Repubblica. È prevalsa la tesi che considera il cattolicesimo, per le tradizioni storiche di nostra civiltà, e per l'appartenenza della grandissima maggioranza, come la religione degli italiani e ritiene che i patti intercedenti fra Stato e Chiesa debbano avere una speciale posizione di natura costituzionale, tale tuttavia che una loro modificazione bilateralmente accettata non importi processo di revisione costituzionale.

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