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Articolo 121 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 121 Costituzione

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative [e regolamentari] (1) attribuite alla Regione [117] e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere [71].

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica [118] (2).

Note

(1) Le parole tra parentesi quadra sono state soppresse dall'art. 1, lett. a) L.cost. 22 novembre 1999, n. 1. Prima della riforma in esame il Consiglio regionale deteneva la potestà di emanare regolamenti ed anche quella legislativa. Questo poneva il problema di una mancanza di separazione tra le varie competenze, problema al quale il legislatore della riforma ha cercato di ovviare attribuendo agli Statuti la facoltà di scegliere l'organo cui conferire questa potestà.
(2) Questo comma è stato sostituito dall'art. 1, lett. b) L.Cost 22 novembre 1999, n. 1. Si riporta il testo previgente: "Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istituzioni del Governo centrale".

Ratio Legis

Poichè le Regioni sono dotate di autonomia (v. 117, 118 e 119 Cost.) è necessario anche che siano dotate di organi che consentano loro di esplicare e rendere effettiva questa autonomia.

Spiegazione dell'art. 121 Costituzione

La presente disposizione detta la disciplina fondamentale dei principali organi degli enti locali, La normativa di dettaglio è invece contenuta nel Testo unico degli enti locali e nella L. 165/2004, che determina la competenza concorrente delle Regioni in materia di elezioni, cause di incompatibilità e di ineleggibilità.

Il Consiglio regionale è il massimo rogano deliberativo della Regione, di cui manifesta la volontà tramite atti normativi ed amministrativi. Il potere più rilevante del Consiglio regionale rimane quello legislativo (art. 117 Cost.) al quale si affianca quello di approvazione e modifica dello statuto (art. 123 comma 2 Cost.). Tra le funzioni più importanti relative al proprio territorio vi è quella di partecipare al procedimento di revisione delle circoscrizioni di cui all'art. 132 della Costituzione. Inoltre, il Consiglio Regionale può proporre istanza per il referendum sia abrogativo che costituzionale (artt. 75 e 138 Cost.). E' titolare dell'iniziativa di legge (art. 71 Cost.) ed indica coloro che sono delegati a partecipare all'elezione del Capo dello Stato (art. 83 Cost.). In generale, al Consiglio sono attribuite funzioni di indirizzo politico-amministrativo e una funzione di controllo della Giunta.

La Giunta è l'organo esecutivo della Regione, legato al Consiglio da un rapporto di natura fiduciaria. Essa ha una competenza amministrativa generale che si manifesta nell'esplicazione di tutte quelle attività amministrative non specificamente assegnate ad altri organi. La Giunta partecipa attivamente all'attività di indirizzo politico dela Regione, tramite la presentazione di disegni di legge al Consiglio. Importanti risultano anche le sue funzioni in materia di amministrazione del patrimonio regionale, di approvazione dei contratti stipulati dalla Regione, di direzione dell'esercizio delle funzioni regionali delegate ai Comuni, alle Province ed agli altri enti locali.

Il Presidente della Regione rappresenta una carica sui generis se paragonata a quelle del Capo dello Stato (art. 83 ss. Cost.) e del Capo del Governo (art. 92, 93, 95 e 96 Cost.). A differenza di quest'ultimo il Presidente di Regione assume di regola la titolarità di quelle funzioni amministrative che a livello nazionale costituiscono una titolarità ad interim. A differenza del Capo dello Stato, invece, il Presidente della Regione manca certamente delle caratteristiche di imparzialità e terzietà essendo al vertice dell'organo esecutivo regionale.


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