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Articolo 55 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 55 Costituzione

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati [56, 60] e del Senato della Repubblica [57 ss.].

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Ratio Legis

L'Assemblea Costituente scelse di adottare la forma del bicameralismo che storicamente è indice di un passaggio dalla monarchia allo stato liberale, atteso che, originariamente, una camera era elettiva ed una no. Al contempo, però, sottolineò come si trattasse di un istituto unitario, suscettibile di riunirsi in seduta comune per discutere le questioni più rilevanti.

Spiegazione dell'art. 55 Costituzione

All'interno del nostro ordinamento il Parlamento è un organo:

  • costituzionale, dato che fa parte dell'organizzazione costituzionale dello Stato e partecipa all'organizzazione e all'esercizio della sovranità, tramite la funzione legislativa;

  • complesso, essendo costituito da due organi paritari, le Camere;

  • collegiale, dato che è formato da più componenti che agiscono come collegio;

  • rappresentativo, visto che rappresenta la volontà politica del popolo da cui viene eletto democraticamente.

Il Parlamento svolge inoltre funzioni:

  • legislative, in quanto esprime la volontà politica del Paese tramite l'emanazione di leggi;

  • di controllo politico sul Governo, il quale deve infatti godere della sua fiducia;



Il nostro sistema parlamentare, tramite il presente articolo, esprime il c.d. bicameralismo perfetto, in base al quale ciascuna Camera ha le stesse funzioni e competenze ed i medesimi poteri. Esso consente un miglior esercizio delle varie attribuzioni del Parlamento, soprattutto quella legislativa. Il bicameralismo può anche essere imperfetto se le due Camere non sono poste sullo stesso piano; esso, di regola, serve a dare rilievo ad istanze diverse, come quelle regionali, essendo i componenti di una delle camere espressione di tale provenienza. Opposto al bicameralismo, ad oggi, presente in quasi tutti gli ordinamenti democratici, è il monocameralismo, di fatto ormai poco diffuso.

Di regola le Camere operano disgiuntamente, cioè ciascuna opera rispetto ad un proprio programma: così, ad esempio, l’esame di una stessa legge può avvenire in giorni diversi nei due rami. Tuttavia, per ipotesi particolari è previsto che vi sia una seduta comune, fermo restando che non si tratta di un organo diverso ma solamente di una modalità particolare di esercizio collegiale delle funzioni.

La seduta comune è prevista in caso di:

  • elezione del Presidente della Repubblica;

  • giuramento del Presidente della Repubblica;

  • messa in stato di accusa del presidente della Repubblica;

  • elezione di un terzo dei membri del C.S.M.;

  • elezione di un terzo dei giudici costituzionali;

  • compilazione della lista di cittadini tra i quali devono essere sorteggiati i giudici aggregati che intervengono nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

55 Si è conservato il tipo bicamerale.
Non occorre entrare in questioni teoriche; né disturbare i patriarchi della costituzione americana: Franklin che parla delle due Camere come di due cavalli che tirano il calesse in senso opposto; Washington e Jefferson che, prendendo il the troppo caldo, parlano, accennando al Senato, dell'opportunità di versare il liquido, perché si raffreddi, nel piattino della tazza. L'istituto della seconda Camera è prevalso nella Commissione, per l'opportunità di doppie e più meditate decisioni, e pel contributo che può dare con un altro esame, nella sua diversa composizione e competenza, una seconda Camera. Il tipo di unicameralità venne scartato sovrattutto per il timore di cadere nel governo convenzionale o di assemblea.
È stato respinto il sistema di una seconda Camera ridotta a funzioni consultive di Consiglio, o «Camera di riflessione». Né venne accolto il sistema di «bicameralità imperfetta» che vige in altri paesi, di prevalenza di una Camera sull'altra, così che questa non possa determinare la caduta del gabinetto, o almeno debba cedere nel dissenso per l'approvazione di una legge. Il progetto accoglie la piena parità di poteri dei due rami del parlamento; temperata soltanto, per quanto riguarda la loro unione in assemblea unica, dalla prevalenza numerica della prima.
[...]
Un istituto nuovo che la nostra Carta introduce è l'Assemblea Nazionale, e cioè il Parlamento che funziona a camere riunite per atti di singolare importanza, come l'elezione del Presidente della Repubblica, l'espressione di fiducia e sfiducia al Governo, le deliberazioni della mobilitazione generale e dell'entrata in guerra, e così dell'amnistia e dell'indulto (la cui attribuzione al Parlamento costituisce un novum della costituzione), infine la designazione di chi deve far parte d'organi rilevanti nell'ordinamento dello Stato, quali il Consiglio superiore della magistratura e la Corte costituzionale. Pur serbando la bicameralità, si pongono le basi di una trattazione unitaria dei problemi fondamentali.

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