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Articolo 56 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 56 Costituzione

(1)La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto [48, 60, 61].

Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età(2).

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circocrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti(3).

Note

(1) Questo articolo è stato sostituito dall’art. 1, L.Cost. 9 febbraio 1963, n. 2 e, successivamente modificato dalla L. Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. La prima legge elettorale repubblicana venne introdotta col D.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26 ma fu modificata dalla l. 31 marzo 1953, n. 148 che prevedeva l’attribuzione di un premio di maggioranza alla coalizione che avesse ottenuto la maggioranza del 50% più 1 dei voti allo scopo di creare un governo stabile (laddove le opposizioni vi vedevano, a loro discapito, il tentativo di garantire alle forze proponenti, DC, PLI, PRI, PSDI, il controllo stabile del Parlamento, da cui il nome di “legge truffa”). Tale legge, che non venne applicata nemmeno per le prime elezioni, nelle quali i partiti proponenti non ottennero la maggioranza, fu sostituita dalle l. 4 agosto 1993, n. 276 e 277, emanate a seguito di referendum popolari, con le quali si rimaneva entro una logica maggioritaria. La più recente l. 21 dicembre 2005, n. 270 (c.d. Porcellum), ha invece introdotto un meccanismo proporzionale ma è stata dichiarata incostituzionale (Corte Cost., decisione del 4 dicembre 2013, depositata il 13 gennaio 2014, reperibile come sentenza 1/2014 perché così classificata).
(2) La Costituzione fissa l’età per l’elettorato passivo, per la Camera dei deputati, a 25 anni (diversamente dal Senato, per il quale è di 40 anni, ai sensi dell’art. 58 comma 2, Cost.). Invece, per l’elettorato attivo il riferimento è quello ordinario di cui all’art. 48 della Costituzione.
(3) La L. costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, nel modificare i commi 2 e 4 della presente disposizione, ha disposto, con l'art. 4, comma 1, che le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

Ratio Legis

Il costituente ha dettato alcune regole per l'elezione della Camera dei deputati, ritenute essenziali per il funzionamento dell'organo (numero dei deputati, età per l'elettorato passivo ecc.), atteso il rango costituzionale. Al contrario, ha scelto di non disciplinare il sistema elettorale e ciò perchè i mutamento storici e sociali ne avrebbero richiesto un'agevole modifica, ottenibile con la normazione a livello di legge ordinaria.

Brocardi

Senatus

Spiegazione dell'art. 56 Costituzione

All'interno del nostro ordinamento il Parlamento è un organo:

  • costituzionale, dato che fa parte dell'organizzazione costituzionale dello Stato e partecipa all'organizzazione e all'esercizio della sovranità, tramite la funzione legislativa;

  • complesso, essendo costituito da due organi paritari, le Camere;

  • collegiale, dato che è formato da più componenti che agiscono come collegio;

  • rappresentativo, visto che rappresenta la volontà politica del popolo da cui viene eletto democraticamente.


Il Parlamento svolge inoltre funzioni:

  • legislative, in quanto esprime la volontà politica del Paese tramite l'emanazione di leggi;

  • di controllo politico sul Governo, il quale deve infatti godere della sua fiducia;

  • giurisdizionali, nei soli casi di messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, per i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione;

  • di dialogo con l'Unione europea.

La norma in esame disciplina il numero dei componenti della Camera dei Deputati, ovvero 630, i quali membri devono aver compiuto il venticinquesimo anno di età.

L'ultimo comma è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1. La modifica è strettamente connessa a quella dell’art. 48 Cost., avvenuta con L.Cost. 17 gennaio 2000, con la quale è stata istituita la circoscrizione estero. A livello ordinario, la disposizione ha trovato attuazione nella l. 27 dicembre 2001, n. 459, relativa alle effettive modalità di voto degli italiani all’estero.

Le parole “si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione per seicentotrenta” sono state sostituite da “fatti salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione per seicentodiciotto” dall’art. 1, comma 2, L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1.

Questo comma regolamenta la ripartizione proporzionale dei seggi, mentre alla legge elettorale è demandata la disciplina della sommatoria dei singoli voti, necessaria, per assegnare i singoli seggi. In base al combinato disposto della l. 21 dicembre 2005, n. 270 (c.d. Porcellum) e della disposizione in esame la situazione è la seguente: sono previste 27 circoscrizioni elettorali, atteso che la maggior parte delle regioni coincide con una circoscrizione, salvo alcune che si sostanziano in più di una (Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia 2 e Lombardia 3); quindi, il numero degli abitanti la Repubblica è suddiviso per il numero dei deputati da eleggere (e il risultato che si ottiene indica quanti cittadini dovrebbe rappresentare, indicativamente, ciascun deputato); infine, si divide il numero degli abitanti per il quoziente intero ricavato e si ottiene quello dei seggi da assegnare ad ogni circoscrizione.

Si consideri, peraltro, che la l. 21 dicembre 2005, n. 270, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede il premio di maggioranza e liste elettorali bloccate (Corte Cost., decisione del 4 dicembre 2013).


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