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Articolo 23 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 23 Costituzione

Nessuna prestazione personale [4, 24 3, 48 2, 52 2] o patrimoniale [41, 42, 53] può essere imposta se non in base alla legge.

Ratio Legis

Poichè le prestazioni di cui alla norma costituiscono delle limitazioni alla libertà personale (13 Cost.) il costituente stabilisce che solo la legge, per le garanzia che offre, può imporle.

Spiegazione dell'art. 23 Costituzione

L'articolo 23 stabilisce una specifica riserva di legge in merito all'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali nei confronti del cittadino. Ciò al fine di evitare che ad egli possa essere arbitrariamente imposto un obbligo di fare o di dare qualcosa senza che l'entità ed il contenuto della prestazione sia desumibile dai criteri stabiliti dalla legge.

Tra le prestazioni personali rientrano il dovere di prestare testimonianza e quello di difesa dello Stato. La Consulta ha precisato che il concetto di prestazione patrimoniale viene inteso in senso lato, cioè come tributo (art. 53 Cost.) a prescindere dal fatto che si tratti di tassa, imposta o contributo ogni volta che si realizza un'imposizione fiscale a carico dei singoli.

Il potere legislativo in materia spetta unicamente al Parlamento ed alle Assemblee regionali, e non al potere regolamentare del Governo.

La disciplina di riferimento trova il proprio contenuto nel c.d. "Statuto del Contribuente" (L. n. 212/2000), il quale innanzitutto sancisce che nessun tributo può venire introdotto con decreto legge, mentre è invece possibile ricorrere al decreto legislativo, tramite cui il Parlamento delega il Governo a legiferare in materia sulla base di principi e criteri direttivi previamente stabiliti e dai quali non è possibile discostarsi.

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