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Articolo 719 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanze aggravanti

Dispositivo dell'art. 719 Codice Penale

La pena per il reato preveduto dall'articolo precedente è raddoppiata:

  1. 1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco [721](1);
  2. 2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio(2);
  3. 3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti(3);
  4. 4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto [723](4).

Note

(1) L'aggravante risponde alla maggiore attrattiva che l'istituzione o la tenuta di una casa da giuoco rappresenta per i giocatori d'azzardo.
(2) Per la definizione di pubblico esercizio si rimanda all'elencazione contenuta nell'art. 86 del T.u.l.p.s.
(3) Si considerano "poste" le puntate effettuate dai giocatori, le quali devono essere rilevanti in assoluto e non relativamente ai singoli soggetti.
(4) L'aggravante si ritiene applicabile solo se il minore partecipa al gioco, non dunque se vi assiste solamente.

Ratio Legis

Si tratta di circostanze aggravanti speciali ad efficacia speciale.

Spiegazione dell'art. 719 Codice Penale

La norma in esame prevede l'applicazione di varie circostanze aggravanti speciali ad effetto speciale del reato di esercizio di giochi d'azzardo (art. 718).

Per aversi casa da giuoco il requisito essenziale è dato dalla destinazione dei locali, anche se consistenti in una abitazione privata, sia pure adibita a gioco d'azzardo occasionalmente e parzialmente, nel senso che le persone estranee possano fare affidamento sulla sua esistenza e sulla possibilità di poter ivi giocare d'azzardo.

Per giudicare se vi sia una posta rilevante non può valere il consueto criterio di relatività utilizzato per l'aggravante comune del danno patrimoniale di rilevante gravità (v. art. 61), dato che la rilevanza della posta in gioco deve essere preso in considerazione come fatto oggettivo per i suoi gravi riflessi sociali, e non per il pregiudizio eventuale arrecato.

Massime relative all'art. 719 Codice Penale

Cass. pen. n. 217/1986

Il reato di tenuta di giuoco d'azzardo si perfeziona con la mera predisposizione delle attrezzature del giuoco (banco ed arnesi relativi), non occorrendo né l'effettivo inizio del giuoco attraverso le puntate dei partecipanti, né la sorpresa in flagranza.

Cass. pen. n. 1983/1985

Il tenere un giuoco d'azzardo è espressione di significato molto ampio che comprende attività di istituzione, organizzazione, direzione, vigilanza, amministrazione del giuoco, il provvedere cioè quanto occorra perché il giuoco sia posto a disposizione dei giocatori.

Cass. pen. n. 2308/1969

L'art. 719 c.p. contempla non una ipotesi contravvenzionale autonoma ma alcune circostanze aggravanti del reato previsto dall'art. 718 c.p., rispetto alle quali è applicabile il giudizio di comparazione prescritto dall'art. 69 c.p.

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