Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1983 del 27 febbraio 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

Il prendere parte al giuoco d'azzardo, indica l'attività di chi, scommettendo o puntando, distribuendo o ricevendo carte per giocare, o in altro modo, partecipa al giuoco da altri tenuto.

(massima n. 2)

Il tenere un giuoco d'azzardo è espressione di significato molto ampio che comprende attività di istituzione, organizzazione, direzione, vigilanza, amministrazione del giuoco, il provvedere cioè quanto occorra perché il giuoco sia posto a disposizione dei giocatori.

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