Chiunque(1) lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti(2), o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.
Alla stessa sanzione soggiace:
- 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
- 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone [2052].
Note
(1)
Il comma 1 è stato depenalizzato dalla L. 689/81.
Il soggetto attivo deve avere la disponibilità effettiva dell'animale, per cui non si considera tale il padrone che abbia affidato l'animale ad un terzo.
Il soggetto attivo deve avere la disponibilità effettiva dell'animale, per cui non si considera tale il padrone che abbia affidato l'animale ad un terzo.
(2)
Il soggetto attivo deve avere la disponibilità effettiva dell'animale, per cui non si considera tale il padrone che abbia affidato l'animale ad un terzo. La pericolosità dell'animale non si presume, ma si desume da una serie di condizioni che li rendono pericolosi se non custoditi.