Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 34813 del 27 settembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di omessa custodia di animali, l'obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, in quanto l'art. 672 c.p. collega il dovere di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al suo possesso, da intendere come detenzione anche solo materiale e di fatto, non essendo necessaria un rapporto di proprietą in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilitą per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane).

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