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Articolo 648 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Confisca

Dispositivo dell'art. 648 quater Codice Penale

(1)Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 63, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Ratio Legis

La disposizione in esame è stata introdotta al fine di intensificare la lotta alla criminalità organizzata, in aderenza con le due norme precedenti.

Spiegazione dell'art. 648 quater Codice Penale

Operando una deroga a quanto previsto dall'art. 240 in tema di confisca facoltativa, la norma in esame rende obbligatoria la confisca anche delle cose che servirono a commettere il reato, del profitto e del prodotto del reato, salvo che la cosa appartenga a persona estranea al reato.

Per quanto riguardo il prezzo del reato, la sua confisca è già prevista come obbligatoria dall'articolo 240 c.p..

Per prodotto del reato va intesa la cosa materiale che trae origine dal reato stesso; per profitto il guadagno od il vantaggio economico derivato dall'illecito penale, mentre per prezzo deve intendersi la somma o l'utilità conseguita al fine di commettere il reato.

Al secondo comma è altresì prevista la tanto discussa figura della confisca per equivalente, qualora la confisca tradizionale non sia possibile. Il giudice dovrà pertanto quantificare la somma idealmente oggetto di profitto, prodotto o prezzo, e confiscare la somma equivalente di cui il condannato, o persona fittiziamente interposta, ne abbia la disponibilità.

Massime relative all'art. 648 quater Codice Penale

Cass. pen. n. 22641/2025

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, è affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio, la confisca, diretta o per equivalente, di beni futuri, trattandosi di provvedimento ablatorio illegale, sicché, ove lo stesso riguardi più imputati, il suo annullamento deve essere disposto anche nei confronti del ricorrente che non abbia articolato specifico motivo di doglianza, a condizione che il ricorso dallo stesso proposto risulti tempestivamente depositato.

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la confisca ex art. 648-quater cod. pen. e le confische, diretta e per equivalente, previste dall'art. 322-ter cod. pen. rispondono a parametri diversi e hanno differenti ambiti applicativi, posto che la prima, in quanto funzionale alla tutela dell'ordine pubblico economico, mira a sottrarre alla circolazione ed alla immissione nel circuito economico legale qualsiasi bene, proveniente dai reati specificamente indicati dalla norma, suscettibile di alterarne il funzionamento, estendendosi, pertanto, anche al prodotto di essi, mentre la seconda ha ambito applicativo più ristretto, limitato solo al profitto o al prezzo del reato.

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, non è affetta da nullità la sentenza che estende al prodotto del delitto di riciclaggio contestato a più imputati la confisca del profitto di esso, a condizione che sia stato correttamente richiamato il disposto dell'art. 648-quater cod. pen., individuando il "quantum" da ablare nell'intero importo delle somme dai predetti riciclate, atteso che la misura prevista dall'indicata diposizione può avere ad oggetto, indifferentemente, sia il profitto che il prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego o di autoriciclaggio.

Cass. pen. n. 4753/2025

In caso di autoriciclaggio, il profitto confiscabile ai sensi dell'art. 648-quater c.p. e dell'art. 19 D.Lgs. n. 231/2001 include l'intero ricavato dell'operazione illecita, senza deduzione dei costi sostenuti per l'acquisizione dei beni oggetto di riciclaggio, considerato che la condotta illecita contamina interamente il negozio giuridico posto in essere.

Cass. pen. n. 9965/2025

In tema di confisca ex art. 648-quater cod. pen., è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell'attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione dei proventi.

Cass. pen. n. 32176/2024

In tema di confisca per equivalente conseguente al reato di riciclaggio, il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all'utilità economica tratta dal riciclatore e non appartenenti a quest'ultimo.

Cass. pen. n. 10218/2024

In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa si prestano ad essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell'attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex art. 648-quater, comma primo e secondo, cod. pen.)

Cass. pen. n. 2166/2022

In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal "riciclatore" e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato.

Cass. pen. n. 19561/2022

In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal "riciclatore" e non sull'intera somma derivante dalle operazioni poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato.

Cass. pen. n. 29692/2019

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 648-quater, comma secondo, cod. pen., la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'imputato, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato.

Cass. pen. n. 33409/2009

In caso di concorso di persone nel reato, la confisca "per equivalente" prevista dall'art. 648 quater c.p. può essere disposta per ciascuno dei concorrenti per l'intera entità del profitto.

La confisca "per equivalente" prevista dall'art. 648 quater c.p. non può essere applicata al delitto di riciclaggio commesso anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo 21 novembre 2007 n. 231 che ha introdotto detta misura patrimoniale. (In motivazione la S.C. ha affermato che la confisca "per equivalente" ha natura sanzionatoria).

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