(massima n. 1)
In tema di confisca ex art. 648-quater cod. pen., č suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessitā di sottrarre alla criminalitā i risultati dell'attivitā illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione dei proventi.