(massima n. 2)
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la confisca ex art. 648-quater cod. pen. e le confische, diretta e per equivalente, previste dall'art. 322-ter cod. pen. rispondono a parametri diversi e hanno differenti ambiti applicativi, posto che la prima, in quanto funzionale alla tutela dell'ordine pubblico economico, mira a sottrarre alla circolazione ed alla immissione nel circuito economico legale qualsiasi bene, proveniente dai reati specificamente indicati dalla norma, suscettibile di alterarne il funzionamento, estendendosi, pertanto, anche al prodotto di essi, mentre la seconda ha ambito applicativo più ristretto, limitato solo al profitto o al prezzo del reato.