Cassazione penale Sez. II sentenza n. 22641 del 3 giugno 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, è affetta da nullità, rilevabile anche d'ufficio, la confisca, diretta o per equivalente, di beni futuri, trattandosi di provvedimento ablatorio illegale, sicché, ove lo stesso riguardi più imputati, il suo annullamento deve essere disposto anche nei confronti del ricorrente che non abbia articolato specifico motivo di doglianza, a condizione che il ricorso dallo stesso proposto risulti tempestivamente depositato.

(massima n. 2)

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la confisca ex art. 648-quater cod. pen. e le confische, diretta e per equivalente, previste dall'art. 322-ter cod. pen. rispondono a parametri diversi e hanno differenti ambiti applicativi, posto che la prima, in quanto funzionale alla tutela dell'ordine pubblico economico, mira a sottrarre alla circolazione ed alla immissione nel circuito economico legale qualsiasi bene, proveniente dai reati specificamente indicati dalla norma, suscettibile di alterarne il funzionamento, estendendosi, pertanto, anche al prodotto di essi, mentre la seconda ha ambito applicativo più ristretto, limitato solo al profitto o al prezzo del reato.

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