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Articolo 645 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Frode in emigrazione

Dispositivo dell'art. 645 Codice Penale

Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie(1), eccitando taluno(2) ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi(3), si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

La pena è aumentata [64] se il fatto è commesso a danno di due o più persone [649].

Note

(1) Asserzioni mendaci e false notizie son considerate come una specificazione egli artifici e raggiri tipici della truffa (v. 640), di cui il delitto in esame costituisce una ipotesi speciale.
(2) Soggetto passivo può essere chiunque, di conseguenza anche soggetti stranieri o apolidi.
(3) Per eccitazione all'emigrazione si intende sia il suscitare in altri un proposito prima inesistente, sia il rafforzare un proposito già sorto autonomamente nella vittima, mentre l'avviamento ad un paese diverso consiste nel convincere la vittima a modificare il luogo di destinazione originariamente avuto di mira.

Ratio Legis

La norma prevede una speciale ipotesi di truffa diretta a tutelare il patrimonio individuale dei soggetti emigranti, la cui buona fede può essere carpita da soggetti che agiscono al solo fine di lucro.

Spiegazione dell'art. 645 Codice Penale

La norma in oggetto tutela l'integrità del patrimonio, dato che non è richiesto lo scopo di far emigrare effettivamente il soggetto passivo.

Trattasi di un'ipotesi di reato contraddistinto da una particolare modalità fraudolente, consistente nell'eccitare taluno ad emigrare mediante asserzioni o notizie false di qualunque tipo.

Il reato si consuma nel momento del conseguimento del denaro o di altra utilità, come compenso per farlo emigrare. Come detto, non è richiesta l'effettiva emigrazione.

Similmente ad altre ipotesi di reato, l'usura configura un reato a consumazione prolungata per cui il reato è effettivamente perfetto e consumato già al momento della promessa, ma le successive dazioni di denaro, non costituendo post-fatti penalmente irrilevanti, spostano in avanti la consumazione del reato, con vari effetti, quali il decorso posticipato del termine di prescrizione del reato o il possibile sub-ingresso di concorrenti nel reato ex art. 110.

La pena è aumentata qualora il fatto sia commesso in danno di due o più persone.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Il delitto di frode in emigrazione punisce chi, per mezzo di asserzioni mendaci o di false notizie, eccita un altro soggetto ad espatriare, oppure lo avvia verso un Paese diverso da quello in cui voleva recarsi, facendosi consegnare o promettere del denaro o un’altra utilità come compenso, per sé o per altri, per farlo emigrare.

Tale fattispecie criminosa si caratterizza per la compresenza di un soggetto istigato e di un istigatore, ma soltanto quest’ultimo risulta punibile.

La condotta tipica consiste, in primo luogo, negli atti mendaci con cui l’agente istiga un altro soggetto ad emigrare, anche solo rafforzandone il proposito già esistente, oppure lo avvia verso un Paese diverso da quello in cui egli voleva recarsi. L’agente deve, però, anche persuadere il soggetto passivo a consegnare o a promettere del denaro o un’altra utilità, per sé o per altri, quale compenso per farlo emigrare.

Gli atti mendaci possono consistere, alternativamente, in false affermazioni o in false notizie dirette al soggetto che si vuole ingannare, purché siano idonee ad illuderlo. Ciò significa che le stesse non possono essere costituite dal semplice silenzio.
È indifferente di quale specie siano dette affermazioni o notizie false, purché siano idonee ad ingannare, ottenendo la consegna o la promessa, per sé o per altri, di una somma di denaro o di un’altra utilità, come compenso per l’emigrazione.

L’oggetto materiale del reato è costituito dalla stessa persona del soggetto istigato, considerata sia nel suo aspetto psichico, sia nella sua sfera conoscitiva, in quanto l’agente vi provoca una falsa rappresentazione della realtà, inducendola in errore, sia, ancora, nella sua sfera sentimentale e volitiva, posto che il soggetto attivo eccita l’impulso della vittima ad emigrare o ad avviarsi verso un Paese diverso da quello desiderato in precedenza.

L’evento tipico è rappresentato, in via immediata, dalla modificazione psichica a causa della quale la persona che subisce l’istigazione è mossa ad emigrare o a recarsi in un Paese estero diverso da quello in cui si sarebbe voluta recare. In via mediata, esso è, altresì, rappresentato dalla condotta del soggetto passivo, consistente nella consegna o, in alternativa, nella promessa di consegnare all’istigatore una somma di denaro o un’altra utilità, quale compenso per l’emigrazione.
Coincide, peraltro, con tale ultima circostanza, il momento consumativo del reato di frode in emigrazione.

Si tratta di un reato a dolo generico, essendo sufficiente che, in capo all’agente, sussista la coscienza e la volontà di eccitare un altro soggetto ad emigrare o di avviarlo verso un paese diverso da quello da lui, in precedenza, desiderato, per mezzo di asserzioni mendaci o di false notizie, nonché di farsi consegnare o promettere del denaro o un’altra utilità come compenso.

Ai sensi del secondo comma, il delitto di frode in emigrazione risulta aggravato qualora il fatto sia commesso a danno di due o più persone.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 645 Codice Penale

Cass. pen. n. 1399/1967

L'art. 645 codice penale, riferendosi genericamente alle mendaci asserzioni ed alle false notizie, che costituiscono i mezzi di esecuzione del reato, non opera alcuna distinzione fra quelle concernenti fatti o circostanze relative alla possibilità di emigrare e quelle concernenti fatti o circostanze relativi alle condizioni che si troveranno emigrando. L'ipotesi di cui all'art. 3 R.D. 24 luglio 1930, n. 1278, è applicabile solo nel caso che il soggetto attivo abbia agito senza porre in essere alcun artificio o raggiro; se questi ricorrono sussiste invece la fattispecie criminosa di cui all'art. 645 codice penale, che contempla una forma di truffa qualificata dallo speciale mezzo fraudolento impiegato

Cass. pen. n. 56/1967

L'emigrazione degli italiani all'estero deve avvenire per tramite del Ministero del lavoro e degli uffici periferici (Uffici Provinciali del Lavoro). Ogni altra forma di espatrio è illegale perché può esporre i lavoratori a sfruttamento o da parte dei datori di lavoro o da parte degli affaristi che vivono ai margini di tale attività. (Principio affermato in relazione al reato di agevolazione dell'emigrazione in contravvenzione alle leggi e ai regolamenti, previsto dagli artt. 1 e 2 R.D. 24 luglio 1930, n. 1278, in fattispecie di esercizio di agenzia di affari per procurare lavoro all'estero ai braccianti agricoli italiani, senza la speciale licenza della Direzione generale per l'emigrazione ai sensi del R.D. 13 novembre 1919, n. 2205 e del D.L. 24 settembre 1949, n. 895).

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