Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1399 del 24 novembre 1967

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 645 codice penale, riferendosi genericamente alle mendaci asserzioni ed alle false notizie, che costituiscono i mezzi di esecuzione del reato, non opera alcuna distinzione fra quelle concernenti fatti o circostanze relative alla possibilitā di emigrare e quelle concernenti fatti o circostanze relativi alle condizioni che si troveranno emigrando. L'ipotesi di cui all'art. 3 R.D. 24 luglio 1930, n. 1278, č applicabile solo nel caso che il soggetto attivo abbia agito senza porre in essere alcun artificio o raggiro; se questi ricorrono sussiste invece la fattispecie criminosa di cui all'art. 645 codice penale, che contempla una forma di truffa qualificata dallo speciale mezzo fraudolento impiegato

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