Cassazione penale Sez. III sentenza n. 56 del 17 gennaio 1967

(1 massima)

(massima n. 1)

L'emigrazione degli italiani all'estero deve avvenire per tramite del Ministero del lavoro e degli uffici periferici (Uffici Provinciali del Lavoro). Ogni altra forma di espatrio è illegale perché può esporre i lavoratori a sfruttamento o da parte dei datori di lavoro o da parte degli affaristi che vivono ai margini di tale attività. (Principio affermato in relazione al reato di agevolazione dell'emigrazione in contravvenzione alle leggi e ai regolamenti, previsto dagli artt. 1 e 2 R.D. 24 luglio 1930, n. 1278, in fattispecie di esercizio di agenzia di affari per procurare lavoro all'estero ai braccianti agricoli italiani, senza la speciale licenza della Direzione generale per l'emigrazione ai sensi del R.D. 13 novembre 1919, n. 2205 e del D.L. 24 settembre 1949, n. 895).

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