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Articolo 607 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Indebita limitazione di libertą personale

Dispositivo dell'art. 607 Codice Penale

Il pubblico ufficiale(1), che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni(2).

Note

(1) Non tutti i pubblici ufficiali possono considerarsi soggetti attivi, ma solo quelli preposti ad un carcere giudiziario, come ad esempio il direttore, il vicedirettore, etc.
(2) Qualora il fatto sia stato commesso nelle case di rieducazione dei minorenni e i riformatori non giudiziari, non trova applicazione la norma in esame, bensì le fattispecie criminose ex artt. 323 e 328.

Ratio Legis

La disposizione in esame tutela il bene della libertà personale dei singoli, garantendo anche l'interesse della P.A. ad uno svolgimento corretto delle proprie funzioni.

Spiegazione dell'art. 607 Codice Penale

I delitti contro la libertà personale sono posti a tutela della libertà di movimento e di spostamento, che solo lo Stato, per mezzo dei suoi organi giurisdizionali, può limitare. La libertà personale rappresenta un diritto inviolabile ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, prevedendosi all'uopo la riserva assoluta di legge.

La norma in oggetto delinea per certi versi un'ipotesi complementare a quella di cui all'articolo precedente (606), dato che punisce il preposto ad uno stabilimento di detenzione, il quale riceva il soggetto passivo in mancanza dei requisiti e dei presupposti in tema di arresto (art. 380).

Viene inoltre sanzionata la condotta di chi non obbedisca ad un ordine di liberazione dell'autorità giudiziaria, oppure che protragga indebitamente (per un tempo apprezzabile) l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce il pubblico ufficiale che, essendo preposto o addetto ad un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceva, volontariamente, una persona senza ordine dell'Autorità competente, oppure non adempia all'ordine di liberazione dato da quest'ultima, o, ancora, protragga oltre il dovuto l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di un reato proprio, per cui soggetto attivo può essere esclusivamente un pubblico ufficiale preposto o addetto ad un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza.
"Preposti" con qualità di pubblico ufficiale sono il direttore, il vicedirettore ed il reggente, i quali hanno la competenza di ammettere nel carcere giudiziario o nello stabilimento di pena, o per misure di sicurezza, coloro che siano arrestati o condannati, dietro ordine dell'Autorità competente.
"Addetti" con qualità di pubblico ufficiale sono, invece, ad esempio, i segretari, i contabili, i cappellani, i farmacisti, gli insegnati, i dirigenti ed assistenti tecnici.

La condotta tipica consiste, alternativamente, negli atti con cui il soggetto agente riceva taluno in un carcere giudiziario o in uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza, senza ordine dell'Autorità competente, oppure nella disobbedienza all'ordine di liberazione dato da detta Autorità, o, ancora, nel protrarre indebitamente l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza.
La criminosità della condotta è esclusa qualora essa sia resa obbligatoria o sia autorizzata da una norma di legge.

Oggetto materiale è la persona che subisce la condotta criminosa.

Il fatto, per rilevare ai sensi della norma in esame, deve necessariamente aver luogo in un carcere giudiziario o in uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza detentive.

Costituisce evento tipico del delitto in esame la restrizione nella vita di relazione subita arbitrariamente dal soggetto passivo, in conseguenza della condotta criminosa dell'agente. Il delitto di indebita limitazione della libertà personale si considera, pertanto, consumato col verificarsi dell'immissione nell'istituto di prevenzione o di pena, oppure della protrazione arbitraria della detenzione.
Si può configurare un tentativo soltanto con riferimento all'ipotesi della ricezione di un soggetto in un carcere giudiziario o in uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza, senza che vi sia un ordine dell'Autorità competente.

Ai fini dell'integrazione del delitto in esame è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di realizzare la condotta criminosa.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

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