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Articolo 606 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Arresto illegale

Dispositivo dell'art. 606 Codice Penale

Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni [323], è punito con la reclusione fino a tre anni(1).

Note

(1) A differenza del delitto aggravato di sequestro con abuso di poteri del pubblico ufficiale ex art. 605, comma secondo, nella disposizione in esame la limitazione della libertà personale si realizza mettendo il soggetto passivo a disposizione dell'autorità competente.

Ratio Legis

L'arresto illegale è stato inserito dal legislatore non solo per tutelare il bene della libertà personale dei singoli, ma anche per garantire l'interesse della P.A. ad uno svolgimento corretto delle proprie funzioni.

Spiegazione dell'art. 606 Codice Penale

I delitti contro la libertà personale sono posti a tutela della libertà di movimento e di spostamento, che solo lo Stato, per mezzo dei suoi organi giurisdizionali, può limitare. La libertà personale rappresenta un diritto inviolabile ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, prevedendosi all'uopo la riserva assoluta di legge.

La norma in oggetto punisce infatti il mancato rispetto, da parte del pubblico ufficiale, della riserva di legge in tema di arresto (art. 380).

Inoltre tale delitto, così come quello di perquisizione arbitraria (art. 609), richiede per la sua configurazione l'abuso di potere, rientrando tra le ipotesi di di reato ad illiceità o antigiuridicità speciale.

Di conseguenza, l'abuso o l'arbitrarietà dell'atto compiuto, oltre ad essere parte integrante del fatto di reato, condiziona anche la sussistenza del dolo, che consiste nella coscienza e volontà dell'abuso delle proprie funzioni.

Mentre il sequestro di persona richiede la volontà del soggetto agente di tenere la persona nella sfera del proprio dominio, l'arresto illegale o arbitrario è diretto a mettere il soggetto passivo nelle disponibilità dell'autorità competente, pur difettandone i presupposti.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Commette un arresto illegale il pubblico ufficiale che, volontariamente, esegua un arresto nella consapevolezza di abusare dei poteri inerenti alle proprie funzioni, con lo scopo di mettere o tenere l'arrestato a disposizione dell'Autorità competente.

Si tratta di un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere soltanto un pubblico ufficiale. Ciò comporta necessariamente che, qualora si tratti, invece, di una persona incaricata di un pubblico servizio o esercente un servizio di pubblica necessità, non si possa parlare di arresto illegale, trattandosi, piuttosto, di un'ipotesi di sequestro di persona ex art. 605 c.p.
Va, altresì, evidenziato che, nel caso in cui un privato proceda ad un arresto nei casi consentiti dall'art. 383 c.p.p., esso è considerato un pubblico ufficiale e, dunque, qualora ecceda nei poteri concessigli dalla legge, si rende colpevole del delitto di arresto illegale.

La norma in esame punisce, dunque, il mancato rispetto, da parte del pubblico ufficiale, della riserva di legge in materia di arresto. Alla luce di ciò la condotta tipica consiste necessariamente negli atti con cui un pubblico ufficiale proceda all'arresto di una persona, abusando dei poteri attribuitigli in ragione della propria funzione. È, pertanto, necessario, per la configurazione di tale delitto, un abuso di potere, il quale costituisce il mezzo usato per procedere all'arresto. Detto abuso si può concretizzare sia nell'agire al di fuori dei poteri attribuiti dalla legge o dei casi da essa previsti, sia tramite un eccesso di competenza, sia, ancora, non osservando le modalità prescritte dal legislatore.
Se, tuttavia, l'abuso avviene nell'esercizio di un potere discrezionale e per raggiungere un fine legittimo, esso non è punibile penalmente.

Oggetto materiale del reato è la persona che subisce l'arresto illegale e su cui, quindi, ricade la condotta criminosa dell'agente.

L'evento tipico è rappresentato dalla restrizione nella vita di relazione del soggetto che subisce l'arresto illegittimo. Il reato si considera, dunque, consumato nel momento in cui venga posto in essere l'arresto, realizzando, in tal modo, una lesione della libertà personale altrui.
Si ritiene configurabile il tentativo.

L'arresto illegale costituisce un'ipotesi di reato permanente, presupponendo il protrarsi della condotta antigiuridica per un ragionevole lasso di tempo.

Ai fini dell'integrazione del reato in esame è sufficiente che sussista, in capo al soggetto agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di eseguire un arresto abusando dei poteri inerenti alla proprie funzioni di pubblico ufficiale. L'errore sulle circostanze che legittimano l'arresto, cadendo sul fatto, ha effetto scusante.

Il delitto di arresto illegale, pur essendo accomunato al sequestro di persona, di cui all'art. 605 c.p., dal fatto di privare un soggetto della propria libertà personale, si differenzia da quest'ultimo per l'elemento soggettivo: si ha, infatti, un sequestro di persona qualora l'agente sia mosso dalla volontà di tenere la persona offesa all'interno del suo privato dominio; si ha, invece, un arresto illegale, nel caso in cui l'agente, seppur illegalmente, voglia mettere la persona offesa a disposizione dell'Autorità competente.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

Massime relative all'art. 606 Codice Penale

Cass. pen. n. 17955/2020

Il delitto di arresto illegale si differenzia dal sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni sia quanto all'elemento oggettivo, poiché, nel primo caso, l'abuso deve riguardare specificamente l'esercizio di un potere di coercizione riconosciuto e disciplinato dalla legge, sia quanto all'elemento soggettivo, poiché, per abusare del potere di arresto, è necessario che la volontà dell'agente sia diretta sin dall'inizio a mettere il soggetto illegalmente ristretto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Cass. pen. n. 30971/2015

Il delitto di arresto illegale si differenzia dal sequestro di persona commesso da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni (art. 605, comma secondo, n. 2 cod. pen.) sia quanto all'elemento oggettivo, poiché, nel primo caso, l'abuso deve riguardare specificamente l'esercizio di un potere di coercizione riconosciuto e disciplinato dalla legge, sia quanto all'elemento soggettivo, poiché, per abusare del potere di arresto, è necessario che la volontà dell'agente sia diretta sin dall'inizio a mettere il soggetto illegalmente ristretto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Cass. pen. n. 23423/2010

l delitto di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l'elemento materiale (consistente nella privazione della libertà di un soggetto), ma si differenziano per l'elemento soggettivo, che nel primo caso richiede la volontà dell'agente di tenere la persona offesa nella sfera del suo dominio, mentre nel secondo caso è diretto comunque a mettere la persona offesa a disposizione dell'autorità competente, sia pure privandola della libertà in maniera illegale.

Cass. pen. n. 38247/2002

Il delitto di sequestro di persona consumato da un pubblico ufficiale con abuso di poteri inerenti alle sue funzioni e quello di arresto illegale hanno in comune l'elemento materiale (privazione della libertà), ma si differenziano per l'elemento soggettivo che nel primo caso richiede la volontà dell'agente di tenere la persona offesa nella sfera del suo privato dominio e, nel secondo, quella di metterla, sia pure illegalmente, a disposizione dell'autorità competente.

Cass. pen. n. 3413/1996

Il delitto di arresto illegale, così come quello di perquisizione arbitraria, richiede per la sua configurazione l'abuso di potere del pubblico ufficiale, rientrando così fra le ipotesi di reato a cosiddetta illiceità o antigiuridicità speciale. Conseguentemente, l'abuso o l'arbitrarietà dell'atto compiuto, oltre ad essere parte integrante del fatto di reato, condiziona anche la sussistenza del dolo, che consiste nella coscienza e volontà dell'abuso delle funzioni da parte dell'agente.

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