Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12399 del 21 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riferimento al reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di cui all'art. 517-ter c.p.,il legislatore, tramite l'inserimento nell'art. 66 del Codice della proprietà industriale del comma 2-bis, ha positivizzato l'istituto del c.d. contributory infringement o contraffazione indiretta, al fine di colpire condotte in sé lecite (quali ad esempio la fornitura di prodotti o strumenti in sé non coperti da brevetto), che si colorano tuttavia di illiceità in forza della consapevolezza dell'autore delle medesime della loro destinazione al compimento di una fattispecie vietata, e cioè l'impiego di quanto fornito nell'ambito di un procedimento brevettato, o, comunque, dell'obiettiva ed univoca destinazione dei mezzi forniti all'attuazione del brevetto. Il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla sola domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se siano integrati gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica contestata all'imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" ex art. 2043 c.c.

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