(massima n. 1)
In tema di reati contro la proprietā industriale, per la configurabilitā del delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietā industriale di cui all'art. 517-ter codice penale, č necessario che il titolo di privativa sia stato effettivamente conseguito e non sia sufficiente la mera presentazione della domanda di registrazione del marchio. Ai fini della conoscibilitā oggettiva del titolo usurpato, il suddetto requisito discende dal sistema di pubblicitā opponibile erga omnes dei marchi registrati e della richiesta di registrazione.