(massima n. 1)
In tema di esportazione illecita di beni di interesse culturale, sussiste continuitą normativa tra l'abrogato delitto di cui all'art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e quello attualmente previsto dall'art. 518-undecies cod. pen., introdotto dalla legge 9 marzo 2022, n. 22, che punisce chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, indipendentemente dal fatto che i predetti beni siano stati oggetto di una formale dichiarazione di interesse culturale.